Art. 12 
 
 
          Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 
 
  1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche,  Lazio  e
Umbria continua  ad  operare  nel  2017  fino  all'esaurimento  delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni,  considerate  quali
limite  massimo  di  spesa,  relativamente   alle   misure   di   cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189  del  2016,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  dello  stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure.