Art. 14 
 
 
Acquisizione di immobili ad  uso  abitativo  per  l'assistenza  della
                             popolazione 
 
  1. In considerazione degli obiettivi di contenimento  dell'uso  del
suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei,
le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  possono  acquisire  a
titolo oneroso, al patrimonio  dell'edilizia  residenziale  pubblica,
nei  rispettivi  ambiti  territoriali,  unita'  immobiliari  ad   uso
abitativo  agibili  e  realizzate   in   conformita'   alle   vigenti
disposizioni in  materia  edilizia  e  alle  norme  tecniche  per  le
costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti
residenti in edifici distrutti o  danneggiati  dagli  eventi  sismici
iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone  rosse»  o  dichiarati
inagibili con esito di rilevazione  dei  danni  di  tipo  «E»  o  «F»
secondo la procedura AeDES di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  maggio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  8  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,  quale  misura  alternativa  al
percepimento  del  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione  civile  n.  388  del  26   agosto   2016   e   successive
modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture  abitative  di
emergenza (SAE) di cui all'articolo 1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. 
  2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le  Regioni,  in  raccordo  con  i
Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo
conto delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. 
  3. Le proposte di acquisizione,  sono  sottoposte  alla  preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa
valutazione  di  congruita'  sul  prezzo  convenuto  resa   dall'ente
regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con
riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica
ed  alle  quotazioni  dell'Osservatorio   del   mercato   immobiliare
dell'Agenzia  delle  entrate  nonche'  valutazione  della   soluzione
economicamente piu' vantaggiosa tra le diverse  opzioni,  incluse  le
strutture abitative d'emergenza (SAE). 
  4. Al termine  della  destinazione  all'assistenza  temporanea,  la
proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo'  essere
trasferita  senza  oneri  al  patrimonio  di  edilizia   residenziale
pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure  previste  dal
presente articolo si provvede con le  risorse  finanziarie  che  sono
rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi  dell'articolo  5
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  per  la  gestione  della
situazione di emergenza.