Art. 15 
 
 
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
                    agroalimentari e zootecniche 
 
  1. Al  fine  di  garantire  un  tempestivo  sostegno  alla  ripresa
dell'attivita'  produttiva  del  comparto  zootecnico  nei  territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di
cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'
autorizzata la spesa di 22.942.300  euro  per  l'anno  2017,  di  cui
20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per  cento  della  quota
nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai  sensi
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione,  dell'8
settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino. 
  2.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle  risorse  disponibili
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
1987, n. 183, e successivamente reintegrate,  entro  il  31  dicembre
2017, alla stessa  AGEA  dalle  Regioni  Abruzzo,  Marche,  Lazio  ed
Umbria, in misura corrispondente alla quota  di  contributo  ricevuto
dagli  allevatori  di  ciascuna  regione,   attraverso   le   risorse
disponibili derivanti dall'assunzione  da  parte  dello  Stato  della
quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo  21,  comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Per gli anni 2017 e  2018,  la  concessione  delle  agevolazioni
disposta ai sensi  dell'articolo  10-quater,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente  alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. 
  4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto  2016,  nonche'  nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito  danni
a causa  delle  avversita'  atmosferiche  di  eccezionale  intensita'
avvenute nel periodo dal 5 al  25  gennaio  2017,  e  che  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  5. Le regioni di cui  al  comma  4,  anche  in  deroga  ai  termini
stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del
2004,   possono   deliberare   la   proposta   di   declaratoria   di
eccezionalita' degli eventi di cui  al  medesimo  comma  4  entro  il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6. Al fine di finanziare gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, lettera b), del decreto  legislativo  n.  102  del  2004  in
favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi  di  cui  al
comma 4, la dotazione del fondo  di  solidarieta'  nazionale  di  cui
all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del  2004  e'
incrementata di 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di  euro  per  l'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.