Art. 17 
 
 
     Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali 
 
  1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per  i  soggetti  che,  alla
data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali  di
cui al comma 3 e la sospensione dei termini  processuali  di  cui  al
comma 4, nonche' il rinvio e  la  sospensione  dei  termini  previsti
dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'
delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7,  operano
dalla data dei predetti  eventi  e  sino  al  31  luglio  2017  e  si
applicano solo quando i predetti soggetti, entro il  termine  del  31
marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.». 
  2. Quando la dichiarazione di cui  all'articolo  49,  comma  9-ter,
secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata
nel  termine  ivi  previsto,  cessano,  alla  scadenza  del  predetto
termine, gli  effetti  sospensivi  disposti  dal  primo  periodo  del
medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al  31
marzo 2017.