Art. 3 
 
 
Nuove  disposizioni  in  materia  di  concessione  dei  finanziamenti
               agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10 le parole: «da  parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge,  dai  parenti  o
affini fino al quarto  grado  e  dalle  persone  legate  da  rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1
della legge 20 maggio 2016, n. 76»; 
    b) dopo  il  comma  13  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli  immobili
distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso  di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita
perizia asseverata.».