Art. 6 
 
 
            Conferenza permanente e Conferenze regionali 
 
  1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e'
sostituita  dalla  seguente:  «Conferenza  permanente  e   Conferenze
regionali»; 
  b)  al  comma  2,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:   «strumenti
urbanistici  vigenti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7  del  Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  Conferenza,  in
particolare: 
  a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli   strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 
  b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei  lavori
relativi   a   beni   culturali   di   competenza   del   Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  c) esprime parere obbligatorio e  vincolante  sul  programma  delle
infrastrutture ambientali.»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Per  gli  interventi
privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del  medesimo  articolo
15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici,  di
tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali, sono  costituite  apposite  Conferenze
regionali, presiedute dal Vice commissario competente  o  da  un  suo
delegato e composte da un rappresentante di  ciascuno  degli  enti  o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al  comma
1. Al fine di  contenere  al  massimo  i  tempi  della  ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di  competenza,
con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma  2  per
la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i  tempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo  2,  comma  2,
per la concessione dei contributi.»; 
    e) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  La  Conferenza
regionale esprime il parere obbligatorio  per  tutti  i  progetti  di
fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti  alla  tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e,  limitatamente  alle  opere
pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi  sottoposti  al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi  nazionali  o
delle aree protette regionali.»; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Con  provvedimenti
adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   si   provvede   a
disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento  e  di
convocazione della Conferenza permanente di cui al comma  1  e  delle
Conferenze regionali di cui al comma 4.». 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.