Art. 2 
 
 
     Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 
 
  1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di
ordine pubblico  e  sicurezza,  le  linee  generali  delle  politiche
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono  adottate,
su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a  coordinare,
per lo svolgimento di  attivita'  di  interesse  comune,  l'esercizio
delle competenze dei  soggetti  istituzionali  coinvolti,  anche  con
riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la  polizia
locale.