Art. 6 
 
 
                     Modifiche dell'articolo 11 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  194,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa'  e  gli
enti gestori di  servizi  pubblici  di  trasporto  o  delle  relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di  cui  all'articolo  4,
commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di
ritardo.»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-bis». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Sanzioni). -  1.  Le  societa'  e  gli  enti
          gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle  relative
          infrastrutture che  non  adempiono  agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi
          di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo. 
              2. Le societa' e gli enti gestori di  servizi  pubblici
          di  trasporto  o  delle  relative  infrastrutture  che  non
          adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4,
          comma 5, sono soggetti  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 
              3. Le societa' e gli enti gestori di  servizi  pubblici
          di  trasporto  o  delle  relative  infrastrutture  che  non
          adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2 bis,
          sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 5.000 a euro 30.000. 
              4.  All'irrogazione   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie  previste  dal  presente  articolo  provvede  la
          regione o la provincia autonoma  competente,  ad  eccezione
          delle ipotesi relative  ad  infrastrutture  principali  che
          interessano piu' regioni  nonche'  di  quelle  previste  al
          comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente  e
          della tutela del territorio. 
              5. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          decreto  si  applicano  le  disposizioni  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».