Art. 4 
 
 
               (Regime fiscale delle locazioni brevi) 
 
  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni  brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di  durata  non
superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che   prevedono   la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio  di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti  che  esercitano
attivita'  di  intermediazione  immobiliare,  anche   attraverso   la
gestione di portali online. 
  2. A decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi  derivanti  dai
contratti di locazione breve stipulati a  partire  da  tale  data  si
applicano  le  disposizioni  relative  alla  cedolare  secca  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  con
l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai  corrispettivi
lordi derivanti dai contratti  di  sublocazione  e  dai  contratti  a
titolo  oneroso  conclusi  dal  comodatario  aventi  ad  oggetto   il
godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle  condizioni
di cui al comma 1. 
  4.  I  soggetti  che  esercitano   attivita'   di   intermediazione
immobiliare,  anche  attraverso  la  gestione  di  portali   on-line,
mettendo in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare,  trasmettono  i  dati
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3  conclusi  per  il  loro
tramite. L'omessa,  incompleta  o  infedele  comunicazione  dei  dati
relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione
di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla  scadenza,  ovvero
se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta  dei
dati. 
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, anche attraverso
la gestione di portali on  line,  qualora  incassino  i  canoni  o  i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,  operano,
in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per  cento
sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto  dell'accredito  e
provvedono  al  relativo  versamento  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla
relativa certificazione ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso  in  cui
non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui  al
comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
articolo, incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
dei dati da parte dell'intermediario. 
  7. L'Agenzia delle entrate stipula,  senza  oneri  a  carico  della
stessa ne' del bilancio dello Stato, convenzioni con i  soggetti  che
utilizzano in Italia i marchi di portali di  intermediazione  on-line
al  fine  di  definire  le  modalita'  di   collaborazione   per   il
monitoraggio delle locazioni  concluse  attraverso  l'intermediazione
dei medesimi portali.