Art. 10
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli
stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei
terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle
emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica
la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB ,
(*) dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento
della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi)
equivalente di CO2 per unita' di energia prodotta (megajoules) dal
biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni"
(***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa
(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e
vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la
destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima
dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e'
posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate)
di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione).
Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno,
il valore attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di
superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione,
se quest'ultima data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come energia da
biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e
eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa
e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le
condizioni di cui al punto 8.
(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2
(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e'
uguale a 3,664.
(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo
di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il
cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il
bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;
b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. La
guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010
adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della
direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di
carbonio nel suolo.»;
c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente:
«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto
della destinazione dei terreni
La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie
prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della
destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ)
=====================================================================
|Gruppo di materie | MEDIA | Intervallo interpercentile derivato |
| prime | (*) | dall'analisi di sensibilita' (**) |
+==================+========+=======================================+
|Cereali e altre | | |
|amidacee | 12 | da 8 a 16 |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Zuccheri | 13 | da 4 a 17 |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Colture | | |
|oleaginose | 55 | da 33 a 66 |
+------------------+--------+---------------------------------------+
dove
(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata
dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati
utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile
derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al
di sotto del quale e' risultato il 5% delle osservazioni (vale a
dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati
inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile
suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95% delle
osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha
mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ).
Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della
destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i
biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie
prime:
1) materie prime non presenti nella tabella del presente
allegato;
2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento
diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una
delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni
forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di
terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture
perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo
solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a
rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un
valore di emissione associato al cambiamento diretto della
destinazione dei terreni (el ) in conformita' della parte C,
paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».
Note all'art. 10:
- Il testo della Parte C dell'allegato V-bis del citato
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«C. Metodologia
1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti
dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono
calcolate secondo la seguente formula:
E =(uguale) eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs -
eccr - eee
dove
E =(uguale) il totale delle emissioni derivanti
dall'uso del combustibile;
eec =(uguale) le emissioni derivanti dall'estrazione
o dalla coltivazione delle materie prime;
el =(uguale) le emissioni annualizzate risultanti da
modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento
della destinazione dei terreni;
ep =(uguale) le emissioni derivanti dalla
lavorazione;
etd =(uguale) le emissioni derivanti dal trasporto e
dalla distribuzione;
eu =(uguale) le emissioni derivanti dal combustibile
al momento dell'uso;
esca =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie
all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore
gestione agricola;
eccs =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie
alla cattura e al sequestro del carbonio;
eccr =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie
alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;
eee =(uguale) le riduzioni di emissioni grazie
all'elettricita' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute alla
produzione di macchinari e apparecchiature.
2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti
dall'uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi
equivalenti di CO2 per MJ di combustibile, gCO2 eq/MJ.
3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq/MJ
possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze
tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito,
espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili
soltanto quando e' fornita la prova delle differenze in
termini di lavoro utile fornito.
4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra
grazie all'uso di biocarburanti e' calcolato secondo la
seguente formula:
RISPARMIO =(uguale) (EF - EB)/EF
dove
EB =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal
biocarburante; e
EF =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal
combustibile fossile di riferimento.
5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai
fini del punto 1 sono: CO2 , N2 O e CH4 . Ai fini del
calcolo dell'equivalenza in CO2, ai predetti gas sono
associati i seguenti valori:
CO2 : 1
N2 O: 296
CH4 : 23
6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla
coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le
emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di
coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai
rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze
chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la
coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella
coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le
riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto
serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione
petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni
derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla
base di medie calcolate per zone geografiche piu' ridotte
di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in
alternativa all'uso dei valori reali.
7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche
degli stock di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione dei terreni, e1, sono calcolate ripartendo
uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il
calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:
el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , (*) dove:
e
l
= le emissioni annualizzate di gas a effetto serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al
cambiamento della destinazione del terreno (espresse in
massa (grammi) equivalente di CO
2
per unita' di energia prodotta (megajoules) dal
biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture
perenni" (***) sono considerati un solo tipo di
destinazione del terreno;
CS
R
= lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in
massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie,
compresi suolo e vegetazione). La destinazione di
riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel
gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie
prime, se quest'ultima data e' posteriore;
CS
A
= lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione reale del terreno (espresso in massa
(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio
si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS
A
e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20 anni
o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima
data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come
energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie
all'anno); e
eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui
biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati
ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.
(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare
della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del
carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664.
(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
(IPCC).
(***) Per colture perenni si intendono le colture
pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto
annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la
palma da olio.
8. Il premio di 29 gCO2 eq/MJ e' attribuito in presenza
di elementi che dimostrino che il terreno in questione:
a) non era utilizzato per attivita' agricole o di
altro tipo nel gennaio 2008; e
b) rientra in una delle seguenti categorie:
i) terreno pesantemente degradato, compresi i
terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;
ii) terreno fortemente contaminato.
Il premio di 29 gCO2 eq/MJ si applica per un periodo
massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione
del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni di cui
al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello
stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e,
per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia
ridotta.
9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono
definite come segue:
a) «terreni pesantemente degradati»: terreni che sono
da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie
organiche e' particolarmente basso e la cui erosione e'
particolarmente forte;
b) «terreni fortemente contaminati»: terreni il cui
livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla
produzione di alimenti o mangimi.
Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della
Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4,
quarto comma, della direttiva 98/70/CE, come introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
10. La guida di cui alla decisione della Commissione
del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C,
dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base
per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.
11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep,
includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai
rifiuti e dalle perdite, nonche' dalla produzione di
sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.
Nel calcolo del consumo di elettricita' prodotta
all'esterno dell'unita' di produzione del combustibili,
l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra della
produzione e della distribuzione dell'elettricita' viene
ipotizzata uguale all'intensita' media delle emissioni
dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricita'
in una regione data. In deroga a questa regola, per
l'elettricita' prodotta in un dato impianto di produzione
elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori
possono utilizzare un valore medio.
12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione, etd , comprendono le emissioni generate dal
trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei
materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla
distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti
dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6
non sono disciplinate dal presente punto.
13. Le emissioni derivanti dai combustibili al momento
dell'uso, eu , sono considerate pari a zero per i
biocarburanti.
14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e
allo stoccaggio geologico del carbonio, eccs , che non sono
gia' state computate in ep sono limitate alle emissioni
evitate grazie alla cattura e al sequestro di CO2
direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla
lavorazione e alla distribuzione del combustibile.
15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e
alla sostituzione del carbonio, eccr , sono limitate alle
emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui
carbonio proviene dalla biomassa e che viene usata in
sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili
utilizzata in prodotti e servizi commerciali.
16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita'
eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee , sono prese
in considerazione per la parte di elettricita' eccedentaria
generata da sistemi di produzione di combustibile che
utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il
combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un
prodotto secondario diverso dai residui di colture
agricole. Per il computo di tale elettricita' eccedentaria,
si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le
dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la
produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di
emissioni di gas a effetto serra associate a detta
elettricita' eccedentaria siano uguali al quantitativo di
gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo
uguale di elettricita' fosse prodotto in una centrale
alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di
cogenerazione.
17. Quando nel processo di produzione di un
combustibile vengono prodotti, in combinazione, il
combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed
uno o piu' altri prodotti («prodotti secondari»), le
emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il
combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti
secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico
(determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di
prodotti secondari diversi dall'elettricita').
18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le
emissioni da dividere sono: eec + el + le frazioni di ep ,
etd ed eee che intervengono fino alla fase, e nella fase
stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto
secondario e' fabbricato. Se sono state attribuite
emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del
processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale
delle emissioni si utilizza solo la frazione delle
emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima
del prodotto combustibile intermedio.
Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione
tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricita' non
considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui
delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca,
tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto
energetico e' negativo sono considerati come se avessero un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.
I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia,
bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della
lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non
raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di
gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita
fino alla raccolta.
Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie,
l'unita' di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17
e' la raffineria.
19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore
del combustibili fossile di riferimento, EF, e' pari
all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali
della parte fossile della benzina e del gasolio consumati
nella Comunita' e indicate nella relazione pubblicata ai
sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono
disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2 eq/MJ.».