Art. 10 
 
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
  66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513 
 
  1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Le emissioni annualizzate  risultanti  da  modifiche  degli
stock di  carbonio  dovute  al  cambiamento  della  destinazione  dei
terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle 
emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni,  si  applica
la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , 
(*) dove: 
    
        el =  le  emissioni  annualizzate  di  gas  a  effetto  serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento
della  destinazione  del  terreno   (espresse   in   massa   (grammi)
equivalente di CO2 per unita' di energia  prodotta  (megajoules)  dal
    
biocarburante). I "terreni coltivati" (**)  e  le  "colture  perenni"
(***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno; 
    
        CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione del  terreno  di  riferimento  (espresso  in  massa
(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi  suolo  e
vegetazione). La  destinazione  di  riferimento  del  terreno  e'  la
destinazione  del  terreno  nel  gennaio  2008  o   20   anni   prima
dell'ottenimento  delle  materie  prime,  se  quest'ultima  data   e'
posteriore;
    
    
        CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione reale del terreno (espresso in  massa  (tonnellate)
di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e  vegetazione).
Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre  un  anno,
il valore attribuito al CSA  e'  il  valore  stimato  per  unita'  di
superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono  a  maturazione,
se quest'ultima data e' anteriore;
    
        P = la produttivita' delle colture (misurata come energia  da
biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e 
    
      eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la  cui  biomassa
e' ottenuta a partire da terreni degradati  ripristinati  secondo  le
condizioni di cui al punto 8.
    
    
  (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso  molecolare  della  CO2
(44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol)  e'
uguale a 3,664.
    
  (**) Terreni coltivati quali definiti dal  gruppo  intergovernativo
di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). 
  (***) Per colture perenni si intendono le  colture  pluriennali  il
cui peduncolo solitamente non viene raccolto  annualmente,  quali  il
bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»; 
    b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10.  La
guida di cui alla decisione della  Commissione  del  10  giugno  2010
adottata a norma  del  punto  10,  parte  C,  dell'allegato  V  della
direttiva 2009/28/CE funge da base per  il  calcolo  degli  stock  di
carbonio nel suolo.»; 
    c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente: 
      «E-bis: Emissioni stimate associate  al  cambiamento  indiretto
della destinazione dei terreni 
  La  seguente  tabella  riporta  le  emissioni  stimate  provvisorie
prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento  indiretto  della
destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ) 
    

=====================================================================
|Gruppo di materie | MEDIA  |  Intervallo interpercentile derivato  |
|      prime       |  (*)   |  dall'analisi di sensibilita' (**)    |
+==================+========+=======================================+
|Cereali e altre   |        |                                       |
|amidacee          |  12    |              da 8 a 16                |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Zuccheri          |  13    |              da 4 a 17                |
+------------------+--------+---------------------------------------+
|Colture           |        |                                       |
|oleaginose        |  55    |              da 33 a 66               |
+------------------+--------+---------------------------------------+
    
 
  dove 
  (*) I valori medi qui riportati rappresentano una  media  ponderata
dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. 
  (**) L'intervallo qui  riportato  riflette  il  90%  dei  risultati
utilizzando i valori del quinto e  del  novantacinquesimo  percentile
derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un  valore  al
di sotto del quale e' risultato il  5%  delle  osservazioni  (vale  a
dire,  il  5%  dei  dati  totali  utilizzati  ha  mostrato  risultati
inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile 
suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95%  delle
osservazioni (vale a dire,  il  5%  dei  dati  totali  utilizzati  ha
mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ). 
  Le emissioni  stimate  associate  al  cambiamento  indiretto  della
destinazione  dei  terreni  sono  considerate  pari  a  zero  per   i
biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di  materie
prime: 
    1)  materie  prime  non  presenti  nella  tabella  del   presente
allegato; 
    2) materie prime la cui  produzione  ha  portato  al  cambiamento
diretto della destinazione dei terreni, ovvero al  passaggio  da  una
delle seguenti categorie IPCC per la  copertura  del  suolo:  terreni
forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri  tipi  di
terreno, a terreni coltivati o  colture  perenni,  dove  per  colture
perenni  si  intendono  le  colture  pluriennali  il  cui   peduncolo
solitamente non viene raccolto annualmente, quali il  bosco  ceduo  a
rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un
valore  di  emissione  associato   al   cambiamento   diretto   della
destinazione dei terreni (el ) in conformita' della parte C, 
paragrafo 7, dell'allegato V-bis.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo della Parte C dell'allegato V-bis del citato
          decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
                «C. Metodologia 
              1. Le emissioni di  gas  a  effetto  serra  provenienti
          dalla  produzione  e  dall'uso  di  biocarburanti   vengono
          calcolate secondo la seguente formula: 
                E =(uguale) eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs  -
          eccr - eee 
              dove 
                E  =(uguale)  il  totale  delle  emissioni  derivanti
          dall'uso del combustibile; 
                eec =(uguale) le emissioni derivanti  dall'estrazione
          o dalla coltivazione delle materie prime; 
                el =(uguale) le emissioni annualizzate risultanti  da
          modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento
          della destinazione dei terreni; 
                ep   =(uguale)   le   emissioni    derivanti    dalla
          lavorazione; 
                etd =(uguale) le emissioni derivanti dal trasporto  e
          dalla distribuzione; 
                eu =(uguale) le emissioni derivanti dal  combustibile
          al momento dell'uso; 
                esca =(uguale) le riduzioni  delle  emissioni  grazie
          all'accumulo di carbonio nel suolo  mediante  una  migliore
          gestione agricola; 
                eccs =(uguale) le riduzioni  delle  emissioni  grazie
          alla cattura e al sequestro del carbonio; 
                eccr =(uguale) le riduzioni  delle  emissioni  grazie
          alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio; 
                eee  =(uguale)  le  riduzioni  di  emissioni   grazie
          all'elettricita' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione. 
              Non  si  tiene  conto  delle  emissioni   dovute   alla
          produzione di macchinari e apparecchiature. 
              2. Le  emissioni  di  gas  a  effetto  serra  derivanti
          dall'uso  dei  carburanti,  E,  sono  espresse  in   grammi
          equivalenti di CO2 per MJ di combustibile, gCO2 eq/MJ. 
              3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq/MJ
          possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze
          tra i  carburanti  in  termini  di  lavoro  utile  fornito,
          espresso  in  km/MJ.  Tali  aggiustamenti  sono   possibili
          soltanto quando e' fornita la  prova  delle  differenze  in
          termini di lavoro utile fornito. 
              4. Il risparmio di emissioni di gas  ad  effetto  serra
          grazie all'uso di biocarburanti  e'  calcolato  secondo  la
          seguente formula: 
                RISPARMIO =(uguale) (EF - EB)/EF 
              dove 
                EB =(uguale) totale  delle  emissioni  derivanti  dal
          biocarburante; e 
                EF =(uguale) totale  delle  emissioni  derivanti  dal
          combustibile fossile di riferimento. 
              5. I gas a effetto serra  presi  in  considerazione  ai
          fini del punto 1 sono: CO2 , N2 O  e  CH4  .  Ai  fini  del
          calcolo dell'equivalenza  in  CO2,  ai  predetti  gas  sono
          associati i seguenti valori: 
                CO2 : 1 
                N2 O: 296 
                CH4 : 23 
              6.  Le  emissioni  derivanti  dall'estrazione  o  dalla
          coltivazione  delle  materie  prime,  eec,  comprendono  le
          emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o  di
          coltivazione,  dalla  raccolta  delle  materie  prime,  dai
          rifiuti e dalle perdite  e  dalla  produzione  di  sostanze
          chimiche o di prodotti utilizzati  per  l'estrazione  e  la
          coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella
          coltivazione delle  materie  prime.  Occorre  sottrarre  le
          riduzioni certificate delle  emissioni  di  gas  a  effetto
          serra dalla combustione in torcia nei  siti  di  produzione
          petrolifera dovunque nel mondo. Le  stime  delle  emissioni
          derivanti dalla coltivazione possono essere derivate  sulla
          base di medie calcolate per zone geografiche  piu'  ridotte
          di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in
          alternativa all'uso dei valori reali. 
              7. Le emissioni annualizzate  risultanti  da  modifiche
          degli  stock  di  carbonio  dovute  al  cambiamento   della
          destinazione dei terreni,  e1,  sono  calcolate  ripartendo
          uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per  il
          calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:
          el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , (*) dove: 
          e 
          l 
          =  le  emissioni  annualizzate  di  gas  a  effetto   serra
          risultanti da modifiche degli stock di carbonio  dovute  al
          cambiamento della destinazione  del  terreno  (espresse  in
          massa (grammi) equivalente di CO 
          2 
          per   unita'   di   energia   prodotta   (megajoules)   dal
          biocarburante). I "terreni coltivati" (**)  e  le  "colture
          perenni"  (***)  sono   considerati   un   solo   tipo   di
          destinazione del terreno; 
          CS 
          R 
          = lo stock di carbonio per unita' di  superficie  associato
          alla destinazione del terreno di riferimento  (espresso  in
          massa (tonnellate) di carbonio per  unita'  di  superficie,
          compresi  suolo  e   vegetazione).   La   destinazione   di
          riferimento del terreno e' la destinazione del terreno  nel
          gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie
          prime, se quest'ultima data e' posteriore; 
          CS 
          A 
          = lo stock di carbonio per unita' di  superficie  associato
          alla destinazione reale  del  terreno  (espresso  in  massa
          (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi
          suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di  carbonio
          si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS 
          A 
          e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20  anni
          o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima
          data e' anteriore; 
                P = la produttivita'  delle  colture  (misurata  come
          energia da biocarburante prodotta per unita' di  superficie
          all'anno); e 
                eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la  cui
          biomassa  e'  ottenuta  a  partire  da  terreni   degradati
          ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8. 
              (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso  molecolare
          della  CO2  (44,010  g/mol)  per  il  peso  molecolare  del
          carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664. 
              (**)  Terreni  coltivati  quali  definiti  dal   gruppo
          intergovernativo  di  esperti  sul  cambiamento   climatico
          (IPCC). 
              (***) Per  colture  perenni  si  intendono  le  colture
          pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto
          annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida  e  la
          palma da olio. 
              8. Il premio di 29 gCO2 eq/MJ e' attribuito in presenza
          di elementi che dimostrino che il terreno in questione: 
                a) non era utilizzato per  attivita'  agricole  o  di
          altro tipo nel gennaio 2008; e 
                b) rientra in una delle seguenti categorie: 
                  i)  terreno  pesantemente  degradato,  compresi   i
          terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli; 
                  ii) terreno fortemente contaminato. 
              Il premio di 29 gCO2 eq/MJ si applica  per  un  periodo
          massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione
          del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni  di  cui
          al punto i), siano assicurate la  crescita  regolare  dello
          stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e,
          per i terreni di cui al punto ii),  la  contaminazione  sia
          ridotta. 
              9. Le categorie di cui al punto  8,  lettera  b),  sono
          definite come segue: 
                a) «terreni pesantemente degradati»: terreni che sono
          da tempo fortemente salini  o  il  cui  tenore  di  materie
          organiche e' particolarmente basso e  la  cui  erosione  e'
          particolarmente forte; 
                b) «terreni fortemente contaminati»: terreni  il  cui
          livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla
          produzione di alimenti o mangimi. 
              Sono inclusi i terreni oggetto di una  decisione  della
          Commissione a norma dell'articolo 7  quater,  paragrafo  4,
          quarto comma, della  direttiva  98/70/CE,  come  introdotto
          dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 
              10. La guida di cui alla  decisione  della  Commissione
          del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte  C,
          dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE  funge  da  base
          per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo. 
              11.  Le  emissioni  derivanti  dalla  lavorazione,  ep,
          includono  le  emissioni  dalla  lavorazione  stessa,   dai
          rifiuti  e  dalle  perdite,  nonche'  dalla  produzione  di
          sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione. 
              Nel  calcolo  del  consumo  di  elettricita'   prodotta
          all'esterno dell'unita'  di  produzione  del  combustibili,
          l'intensita' delle emissioni di gas a effetto  serra  della
          produzione e della  distribuzione  dell'elettricita'  viene
          ipotizzata  uguale  all'intensita'  media  delle  emissioni
          dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricita'
          in una  regione  data.  In  deroga  a  questa  regola,  per
          l'elettricita' prodotta in un dato impianto  di  produzione
          elettrica non collegato alla rete  elettrica  i  produttori
          possono utilizzare un valore medio. 
              12.  Le  emissioni  derivanti  dal  trasporto  e  dalla
          distribuzione, etd , comprendono le emissioni generate  dal
          trasporto e dallo stoccaggio  delle  materie  prime  e  dei
          materiali  semilavorati,  e  dallo   stoccaggio   e   dalla
          distribuzione dei prodotti finiti. Le  emissioni  derivanti
          dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto  6
          non sono disciplinate dal presente punto. 
              13. Le emissioni derivanti dai combustibili al  momento
          dell'uso,  eu  ,  sono  considerate  pari  a  zero  per   i
          biocarburanti. 
              14. Le riduzioni di emissioni  grazie  alla  cattura  e
          allo stoccaggio geologico del carbonio, eccs , che non sono
          gia' state computate in ep  sono  limitate  alle  emissioni
          evitate  grazie  alla  cattura  e  al  sequestro   di   CO2
          direttamente  legati  all'estrazione,  al  trasporto,  alla
          lavorazione e alla distribuzione del combustibile. 
              15. Le riduzioni di emissioni  grazie  alla  cattura  e
          alla sostituzione del carbonio, eccr , sono  limitate  alle
          emissioni  evitate  grazie  alla  cattura  di  CO2  il  cui
          carbonio proviene dalla  biomassa  e  che  viene  usata  in
          sostituzione  della  CO2  derivata  da  carburanti  fossili
          utilizzata in prodotti e servizi commerciali. 
              16. Le riduzioni di emissioni  grazie  all'elettricita'
          eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee , sono prese
          in considerazione per la parte di elettricita' eccedentaria
          generata da  sistemi  di  produzione  di  combustibile  che
          utilizzano la cogenerazione, eccetto nei  casi  in  cui  il
          combustibile  utilizzato  per  la  cogenerazione   sia   un
          prodotto  secondario  diverso  dai   residui   di   colture
          agricole. Per il computo di tale elettricita' eccedentaria,
          si  suppone  che  l'impianto  di  cogenerazione  abbia   le
          dimensioni minime per fornire il calore  richiesto  per  la
          produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di
          emissioni  di  gas  a  effetto  serra  associate  a   detta
          elettricita' eccedentaria siano uguali al  quantitativo  di
          gas a effetto serra che verrebbe emesso se un  quantitativo
          uguale di  elettricita'  fosse  prodotto  in  una  centrale
          alimentata con  lo  stesso  combustibile  dell'impianto  di
          cogenerazione. 
              17.  Quando  nel   processo   di   produzione   di   un
          combustibile  vengono   prodotti,   in   combinazione,   il
          combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed
          uno  o  piu'  altri  prodotti  («prodotti  secondari»),  le
          emissioni di  gas  a  effetto  serra  sono  divise  tra  il
          combustibile  o  il  prodotto  intermedio  e   i   prodotti
          secondari proporzionalmente al  loro  contenuto  energetico
          (determinato dal potere calorifico inferiore  nel  caso  di
          prodotti secondari diversi dall'elettricita'). 
              18. Ai  fini  del  calcolo  di  cui  al  punto  17,  le
          emissioni da dividere sono: eec + el + le frazioni di ep  ,
          etd ed eee che intervengono fino alla fase,  e  nella  fase
          stessa, del processo di produzione nella quale il  prodotto
          secondario  e'  fabbricato.  Se   sono   state   attribuite
          emissioni a  prodotti  secondari  in  precedenti  fasi  del
          processo nel ciclo di  vita,  in  sostituzione  del  totale
          delle  emissioni  si  utilizza  solo  la   frazione   delle
          emissioni attribuita nell'ultima fase  del  processo  prima
          del prodotto combustibile intermedio. 
              Ai fini del calcolo  vengono  presi  in  considerazione
          tutti i prodotti  secondari,  compresa  l'elettricita'  non
          considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei  residui
          delle colture  agricole,  quali  paglia,  bagassa,  crusca,
          tutoli e gusci.  I  prodotti  secondari  il  cui  contenuto
          energetico e' negativo sono considerati come se avessero un
          contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. 
              I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia,
          bagassa,  crusca,  tutoli  e  gusci,  e  i  residui   della
          lavorazione, compresa la glicerina  grezza  (glicerina  non
          raffinata), sono considerati come se avessero emissioni  di
          gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita
          fino alla raccolta. 
              Nel  caso  di  combustibili  prodotti  in   raffinerie,
          l'unita' di analisi ai fini del calcolo di cui al punto  17
          e' la raffineria. 
              19. Ai fini del calcolo di cui al punto  4,  il  valore
          del  combustibili  fossile  di  riferimento,  EF,  e'  pari
          all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie  reali
          della parte fossile della benzina e del  gasolio  consumati
          nella Comunita' e indicate nella  relazione  pubblicata  ai
          sensi della presente  direttiva.  Se  tali  dati  non  sono
          disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2 eq/MJ.».