Art. 11 
 
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
  66, in attuazione degli Allegati I, II e III della  direttiva  (UE)
  2015/652 
 
  1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.
66, sono aggiunti i seguenti: 
    a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e  comunicazione,  a  uso
dei fornitori, dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte   durante   il   ciclo   di   vita   dei   combustibili    e
dell'elettricita'». 
 
                               Parte I 
 
  Elementi utili al calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas  a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita  dei  combustibili  e
dell'elettricita'. 
  L'intensita'  delle  emissioni  di  gas   a   effetto   serra   per
combustibili  e  elettricita'  e'  espressa  in  termini  di   grammi
equivalenti di biossido  di  carbonio  per  megajoule  di  carburante
(gCO2eq/MJ). 
  1.  I  gas  a  effetto  serra  considerati  ai  fini  del   calcolo
dell'intensita'  delle  emissioni  di  gas  a   effetto   serra   dei
combustibili sono il biossido di carbonio  (CO2),  il  protossido  di
azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del  calcolo  dell'equivalenza
in CO2, le  emissioni  di  tali  gas  sono  valutate  in  termini  di
emissioni di CO2 equivalente come segue: CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298 
  2.  Le  emissioni  prodotte  dalla  fabbricazione  di  macchine   e
attrezzature  utilizzate  nell'estrazione,  nella  produzione,  nella
raffinazione  e  nel  consumo  di  combustibili  fossili   non   sono
considerate ai fini del calcolo delle  emissioni  di  gas  a  effetto
serra. 
  3. L'intensita' delle emissioni di gas  a  effetto  serra  prodotte
durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e  dell'elettricita'
forniti dal fornitore e' calcolata secondo la formula seguente: 
 
                                  ∑(GHGix  x AF x MJx ) - UER 
                                  x 
   Intensita' dei gas a effetto = --------------------------- 
         serra del fornitore(#) 
                                             ∑MJx 
                                             x 
 
  dove s'intende con: 
    a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies; 
    b) «x», l'elettricita' e i combustibili rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto  legislativo,  individuati,  questi
ultimi,  mediante  il  relativo  codice  di  nomenclatura   combinata
indicato nei  documenti  previsti  in  materia  di  circolazione  dei
prodotti sottoposti al regime dell'accisa; 
    c) «MJx», l'energia totale fornita e  convertita  a  partire  dai
volumi comunicati di combustibile  «x»,  espressa  in  megajoule.  Il
calcolo e' effettuato come segue: 
      1) Quantita' immessa in  consumo,  ai  sensi  della  disciplina
vigente in materia di accisa, di ciascun  combustibile  di  cui  alla
lettera  b).  Le  quantita'  di  carburanti  e   biocarburanti   sono
convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle  densita'
energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. 
      2)   Trattamento   simultaneo   di   combustibili   fossili   e
biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel
corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricita' forniti,
alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo  trattamento  non
prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei
biocarburanti  trattati  insieme  ai  combustibili  di  origine   non
biologica  e'  quello  dei  biocarburanti  dopo  il  trattamento.  La
quantita' di biocarburante trattato  simultaneamente  e'  determinata
secondo  il  bilancio  energetico  e  l'efficienza  del  processo  di
trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17). 
  Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono
presi in considerazione ai fini del calcolo la quantita' e il tipo di
ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che  non
risponde ai criteri di  sostenibilita'  di  cui  all'articolo  7-ter,
paragrafo 1, e' computato come combustibile fossile. 
  Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante  a
se' ai fini dell'articolo 6 del  regolamento  (CE)  n.  443/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
    3) Quantita' di elettricita' consumata. Consiste nella  quantita'
di elettricita' consumata dai veicoli  stradali  o  dai  motocicli  e
comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua  misurazione
diretta, la stessa puo' essere stimata: 
      a) utilizzando la seguente formula: 
        Elettricita'  consumata  (MJ)  =  distanza  percorsa  (km)  ×
efficienza del consumo di elettricita' (MJ/km); 
      b) attraverso le modalita'  definite  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 6; 
    d) «riduzione delle emissioni  a  monte  o  di  upstream  (UER)»:
consiste nella riduzione delle emissioni di gas  a  effetto  serra  a
monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq,  dichiarata
dal  fornitore,  facoltativamente,  se  quantificata   e   comunicata
conformemente ai seguenti requisiti. 
  1. Ammissibilita'. 
  Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere  considerate  per
una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra  ascrivibile  ai
combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima  e  forniti
da qualsiasi fornitore. 
  L'uso delle UER  per  un  dato  carburante  fossile  da  parte  del
fornitore e' limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti
le emissioni a monte (upstream) per  benzina,  diesel,  gas  naturale
compresso o liquefatto o GPL,  individuati  dalla  normativa  tecnica
adottata a livello europeo. 
  Le UER sono computate solo se associate ai progetti  iniziati  dopo
il 1° gennaio 2011. Non e'  necessario  dimostrare  che  le  UER  non
avrebbero avuto luogo senza gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui
all'articolo 7-bis. 
  Puo' essere computata qualsiasi  riduzione  che  avviene  lungo  la
catena   di   produzione   del   carburante   fossile   anteriormente
all'impianto presso il quale ha luogo la  produzione  del  carburante
finito. 
  2. Calcolo. 
  Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e  alle
norme individuati nelle  norme  internazionali,  in  particolare  ISO
14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e  la
verifica delle UER e delle emissioni di riferimento  sono  effettuati
conformemente alla norma ISO 14064  e  devono  fornire  risultati  di
affidabilita' equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE)  n.
600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n.  601/2012  della
Commissione. I metodi di stima delle  UER  devono  essere  verificati
conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo  che  esegue  tale
verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065. 
  e) con «GHGix» s'intende l'intensita'  delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra del combustibile o dell'elettricita' x espressa in gCO2
eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensita' delle emissioni  di  gas  a
effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricita' come segue: 
    1)  Nel  caso  dei  combustibili  di  origine  non  biologica  e'
«l'intensita' di gas a effetto serra ponderata durante  il  ciclo  di
vita» per tipo di combustibile riportata  nell'ultima  colonna  della
seguente tabella. 
    

=====================================================================
   Fonte di  |    Combustibile    |Intensita' delle |Intensita' delle
materie prime|   immesso sul      |emissioni di gas |emissioni di gas
 e processo  |     mercato        |serra durante il |serra ponderata
             |                    | ciclo di vita   |durante il ciclo
             |                    |  (gCO2eq/MJ     |   di vita
             |                    |                 | (gCO2eq/MJ)
=============|=======================================================
   Greggio   |                    |                 |
convenzionale|      Benzina       |      93,2       |     93,3
             |                    |                 |
Liquido da   |                    |                 |
gas naturale |                    |                 |
(GTL)        |                    |      94,3       |
Liquido da   |                    |                 |
carbone      |                    |     172         |
             |                    |                 |
Bitume       |                    |                 |
naturale     |                    |     107         |
             |                    |                 |
Scisti       |                    |                 |
bituminosi   |                    |     131,3       |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Greggio      |                    |                 |
convenzionale|  Diesel o gasolio  |      95         |     95,1
             |                    |                 |
Liquido      |                    |                 |
da gas       |                    |                 |
naturale     |                    |                 |
(GTL)        |                    |      94,3       |
             |                    |                 |
Liquido da   |                    |                 |
carbone      |                    |     172         |
             |                    |                 |
Bitume       |                    |                 |
naturale     |                    |     108,5       |
             |                    |                 |
Scisti       |                    |                 |
bituminosi   |                    |     133,7       |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Qualsiasi    |                    |                 |
fonte        |                    |                 |
fossile      |  Gas di petrolio   |      73,6       |     73,6
             |   liquefatto per   |                 |
             |motore ad accensione|                 |
             |      comandata     |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale,|    Gas naturale    |      69,3       |     69,3
   miscela   |   compresso per    |                 |
   dell'UE   |motore ad accensione|                 |
             |     comandata      |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale,|    Gas naturale    |      74,5       |     74,5
  miscela    |    liquefatto per  |                 |
  dell'UE    |motore ad accensione|                 |
             |      comandata     |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Reazione     |Metano sintetico    |       3,3       |      3,3
Sabatier     |compresso nel motore|                 |
avente come  |ad accensione       |                 |
fonte di     |comandata           |                 |
idrogeno     |                    |                 |
l'elettrolisi|                    |                 |
prodotta con |                    |                 |
energie      |                    |                 |
rinnovabili  |                    |                 |
non          |                    |                 |
biologiche   |                    |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Gas naturale | Idrogeno           |     104,3       |    104,3
mediante     | compresso          |                 |
steam        | in una cella       |                 |
reforming    | a combustibile     |                 |
             |                    |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Elettrolisi  | Idrogeno compresso |        9,1      |      9,1
completamente| in una cella a     |                 |
alimentata da| combustibile       |                 |
energia      |                    |                 |
rinnovabile  |                    |                 |
non biologica|                    |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Carbone      | Idrogeno compresso |      234,4      |    234,4
             | in una cella a     |                 |
             | combustibile       |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Carbone con  | Idrogeno compresso |       52,7      |     52,7
cattura e    | in una cella a     |                 |
sequestro    | combustibile       |                 |
del carbonio |                    |                 |
delle        |                    |                 |
emissioni di |                    |                 |
processo     |                    |                 |
-------------|--------------------|-----------------|----------------
Rifiuti      | Benzina, diesel o  |                 |
plastici     | gasolio            |       86        |     86
provenienti  |                    |                 |
da           |                    |                 |
materie      |                    |                 |
prime        |                    |                 |
fossili      |                    |                 |
---------------------------------------------------------------------
    
    2)  Nel  caso  dell'elettricita'  i   fornitori   utilizzano   la
metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis,  comma
6. 
  Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono: 
    calcolare i valori standard medi  nazionali  del  ciclo  di  vita
conformemente alle norme internazionali applicabili. 
    determinare l'intensita' dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per
elettricita' sulla base dei dati  comunicati  a  norma  dei  seguenti
atti: 
      a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio; 
      b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; oppure 
      c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione. 
    3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensita' dei gas a
effetto e' calcolata in base all'articolo 7-quinquies. 
  Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra  prodotte  durante
il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti  conformemente
a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi
dell'articolo  7-quater,  paragrafo  4,  della   direttiva   98/70/CE
relativamente alle disposizioni  dell'articolo  7-ter,  paragrafo  2,
della medesima direttiva, tali dati devono  essere  utilizzati  anche
per  determinare  l'intensita'  dei   gas   a   effetto   serra   dei
biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1. 
  L'intensita' dei gas a effetto serra per i  biocarburanti  che  non
soddisfano i criteri di sostenibilita'  di  cui  all'articolo  7-ter,
paragrafo 1, e' pari all'intensita'  dei  gas  a  effetto  serra  dei
corrispondenti   combustibili   fossili   derivati   da   idrocarburi
convenzionali. 
    4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di  origine
non biologica e biocarburanti l'intensita' dei gas  a  effetto  serra
dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili e'  quella
del biocarburante dopo il trattamento; 
  f) «AF» esprime i fattori di  adeguamento  per  l'efficienza  della
trasmissione: 
    

  =================================================================
  | Tecnologia di conversione prevalente  |Fattore di efficienza  |
  +=======================================+=======================+
  |Motore a combustione interna           |          1            |
  +---------------------------------------+-----------------------+
  |Motopropulsore elettrico a batteria    |         0,4           |
  +---------------------------------------+-----------------------+
  |Motopropulsore elettrico a celle a     |                       |
  |combustibile a idrogeno                |         0,4           |
  +---------------------------------------+-----------------------+

    
                              Parte II 
 
Comunicazione da parte dei fornitori per  i  carburanti  diversi  dai
                            biocarburanti 
 
  1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti 
  Affinche' le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo  di
calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al  GSE  le  seguenti
informazioni: 
    a) la data d'inizio del progetto, che deve essere  successiva  al
1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si e' verificato il
primo risparmio di emissioni; 
    b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq; 
    c) il periodo di tempo durante il  quale  hanno  avuto  luogo  le
riduzioni dichiarate; 
    d) la sede del progetto piu' vicina alla fonte delle emissioni in
gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale; 
    e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione  delle
misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure
di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta; 
    f)   il   numero   di   certificato   non   riutilizzabile    per
l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni  dichiarate
di gas a effetto serra; 
    g) il numero non riutilizzabile per  l'identificazione  esclusiva
del metodo di calcolo e del relativo sistema; 
    h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il  rapporto
medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico  e  dell'anno  a
cui si riferisce la comunicazione, la pressione  del  giacimento,  la
profondita' e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il  valore
medio storico si riferisce al valore medio  registrato  l'anno  prima
dell'inizio del progetto. 
  2. Origine 
  Ai soli  fini  del  presente  decreto  legislativo,  con  «origine»
s'intende la denominazione commerciale delle  materie  prime  di  cui
alla parte 2, punto 7, allegato I  della  direttiva  2015/652/UE,  ma
solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perche': 
    a) e' una persona o un'impresa che  effettua  un'importazione  di
petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve  una  fornitura  di
petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure 
    b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri
fornitori. 
  In tutti gli altri casi,  l'«origine»  deve  far  riferimento  alla
provenienza UE o non UE del combustibile. 
  Per quanto riguarda i biocarburanti,  con  «origine»  s'intende  la
filiera di produzione del biocarburante di  cui  all'allegato  V-bis.
Qualora siano utilizzate piu' materie prime, i  fornitori  presentano
una relazione sulla quantita' in tonnellate  di  prodotto  finito  di
ciascuna  materia  prima  prodotta   nei   rispettivi   impianti   di
trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione. 
  3. Luogo di acquisto 
  Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome  dell'impianto
di trattamento in cui il combustibile o l'elettricita'  hanno  subito
l'ultima  trasformazione  sostanziale,   utilizzati   per   assegnare
l'origine  del  combustibile  o   dell'elettricita'   a   norma   del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. 
  4. PMI 
  In  deroga  a  quanto  predetto,  per  i  fornitori  che  sono  PMI
l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono  alla  provenienza
UE o non UE, secondo il  caso,  a  prescindere  dal  fatto  che  essi
importino  o  forniscano  oli  greggi  di  petrolio  o  di   minerali
bituminosi. 
  5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si  applica
la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7  della  direttiva
2015/652/UE; 
    b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti» 
  Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento  per
i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le  emissioni
di gas serra prodotte durante il ciclo di  vita  dei  combustibili  e
dell'elettricita', al fine di valutare la riduzione di intensita' dei
gas ad effetto serra, e' pari a 94,1 gCO2 eq/MJ; 
    c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione» 
  1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica  alla
Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili  e  per
l'elettricita' immessi sul mercato sul territorio nazionale: 
    a) tipo di combustibile o elettricita'; 
    b) volume dei combustibili o quantita' di elettricita'; 
    c) intensita' delle emissioni di gas a effetto serra; 
    d) UER; 
    e) origine; 
    f) luogo di acquisto 
  come definiti nell'allegato V-bis.1 
  Se vari  biocarburanti  sono  miscelati  con  combustibili  fossili
occorre fornire i dati per ciascun biocarburante. 
  2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati  separatamente
per i combustibili o  per  l'elettricita'  immessi  sul  mercato  dai
fornitori, compresi i fornitori congiunti  che  operano  in  un  solo
Stato membro.