Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
  66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE)  2015/652  e
  dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole:  «forestali»
sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»; 
    b) al comma 1, la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento  dell'accisa
ai sensi del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  sui
prodotti  e  per  gli   impieghi   oggetto   del   presente   decreto
legislativo»; 
    c) al comma 1, dopo la  lettera  i-terdecies)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
      i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi
e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o  gassosi,
diversi dai biocarburanti, il cui contenuto  energetico  proviene  da
fonti energetiche rinnovabili  diverse  dalla  biomassa  e  che  sono
utilizzati nei trasporti; 
      i-terdecies.2)   «colture   amidacee»:   colture   comprendenti
principalmente  cereali  (indipendentemente  dal  fatto   che   siano
utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata  l'intera  pianta,  come
nel caso del mais verde), tuberi e radici (come  patate,  topinambur,
patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi  (quali  la
colocasia e la xantosoma); 
      i-terdecies.3) «biocarburanti a basso  rischio  di  cambiamento
indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui  materie
prime sono state prodotte nell'ambito  di  sistemi  che  riducono  la
delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione
di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente  ai  criteri
di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter; 
      i-terdecies.4) «residuo della  lavorazione»:  sostanza  diversa
dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il  processo
di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del  processo  di
produzione, il quale non  e'  stato  deliberatamente  modificato  per
ottenerlo; 
      i-terdecies.5)  «residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,
della pesca e  della  silvicoltura»:  residui  generati  direttamente
dall'agricoltura,   dall'acquacoltura,   dalla    pesca    e    dalla
silvicoltura; non comprendono i residui delle  industrie  connesse  o
della lavorazione; 
      i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui  ha  luogo
la produzione fisica dei biocarburanti; 
    d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Ai fini del metodo di  calcolo  e  della  comunicazione  si
applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a) "emissioni a monte o di  upstream":  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in
una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto
il combustibile di cui all'allegato V-bis.1; 
    b) "bitumi naturali": materia prima  da  raffinare  di  qualsiasi
origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti: 
      1) gravita' API (American Petroleum Institute) di  10  gradi  o
inferiore  quando  situata  in  un  giacimento  presso  il  luogo  di
estrazione definita conformemente al metodo  di  prova  dell'American
Society for Testing and Materials (ASTM) D287; 
      2) viscosita'  media  annua  alla  temperatura  del  giacimento
maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita'  (centipoise)
= 518,98e - 0,038T, dove T e' la temperatura in gradi Celsius; 
      3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice
della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel  regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio; 
      4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata
mediante  estrazione   mineraria   o   drenaggio   a   gravita'   con
potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da
fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa; 
      c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di  materia  prima  per
raffineria situata in una  formazione  rocciosa  contenente  kerogene
solido e rientrante nella definizione di  scisti  bituminosi  con  il
codice  NC  2714  indicato  nel  regolamento  (CEE)  n.  2658/87.  La
mobilizzazione della fonte di materia prima  e'  realizzata  mediante
estrazione  mineraria  o  drenaggio  a  gravita'  con   potenziamento
termico; 
      d) "valore di riferimento  per  i  carburanti":  un  valore  di
riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni
di gas a effetto serra per unita' di  energia  dei  combustibili  nel
2010; 
      e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia
prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a  10  gradi
quando situata in una formazione reservoir presso  il  suo  luogo  di
origine, misurata  secondo  il  metodo  di  prova  ASTM  D287  e  non
rientrante  nella  definizione  corrispondente  al  codice  NC   2714
indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87; 
      f) "micro, piccole e  medie  imprese  (PMI)":  quelle  definite
dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 2, del citato decreto  legislativo
          21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
                a) benzina: gli oli minerali  volatili  destinati  al
          funzionamento  dei  motori  a  combustione  interna  e   ad
          accensione comandata,  utilizzati  per  la  propulsione  di
          veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41,  2710  11  45,
          2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59; 
                b) Combustibile  diesel:  i  gasoli  specificati  nel
          codice  NC  2710  19  41  e  utilizzati  per  i  veicoli  a
          propulsione autonoma di cui  alle  direttive  70/220/CEE  e
          88/77/CEE; ricadono in tale  definizione  anche  i  liquidi
          derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710  19  41  e
          2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione  per
          compressione di macchine mobili non stradali  di  cui  alla
          direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e  forestali  di  cui
          alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto  di  cui
          alla direttiva 94/25/CE  e  altre  navi  della  navigazione
          interna; 
                c) commercializzazione:  messa  a  disposizione,  sul
          mercato nazionale, presso i depositi  fiscali,  i  depositi
          commerciali  o   gli   impianti   di   distribuzione,   dei
          combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente
          dall'assolvimento dell'accisa; 
                d)  deposito  fiscale:  impianto   in   cui   vengono
          fabbricati, trasformati, detenuti,  ricevuti  o  spediti  i
          combustibili di cui alle lettere a)  o  b),  sottoposti  ad
          accisa, in regime di sospensione  dei  diritti  di  accisa,
          alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
          ricadono  in  tale  definizione  anche  gli   impianti   di
          produzione dei combustibili; 
                e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al
          quale si applica il regime fiscale delle accise; 
                f) deposito  commerciale:  deposito  in  cui  vengono
          ricevuti, immagazzinati e spediti  i  combustibili  di  cui
          alle lettere a) o b), ad accisa assolta; 
                g) impianto di distribuzione:  complesso  commerciale
          unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu'
          pompe di distribuzione,  con  le  relative  attrezzature  e
          accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo
          le autostrade; in caso  di  distribuzione  di  combustibile
          diesel tale definizione  include  anche  gli  impianti  che
          riforniscono le imbarcazioni da diporto  e  le  altre  navi
          della navigazione interna; 
                h) pompa di distribuzione: apparecchio di  erogazione
          automatica dei combustibili di cui alle lettere  a)  o  b),
          inserito in un impianto di distribuzione, che  presenta  un
          sistema  di  quantificazione,  inteso  come  valorizzazione
          dell'erogato; 
                i) combustibili in distribuzione: combustibili per  i
          quali l'accisa e' stata assolta messi  a  disposizione  sul
          mercato nazionale per i consumatori finali; 
                i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata
          alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune; 
                i-ter) emissioni di  gas  a  effetto  serra  prodotte
          durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e
          N2  O  che  possono  essere  attribuite  al   combustibile,
          compresi tutti i suoi componenti miscelati,  o  all'energia
          fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi:  estrazione
          o coltura, comprese le  modifiche  della  destinazione  dei
          suoli,  trasporto   e   distribuzione,   trasformazione   e
          combustione, a prescindere dal luogo in  cui  le  emissioni
          sono rilasciate; 
                i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita'
          di energia: la massa totale di emissioni di gas  a  effetto
          serra  equivalente  CO2   associate   al   combustibile   o
          all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia
          del   combustibile   o   dell'energia   fornita   (per   il
          combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore); 
                i-quinquies) combustibile: un combustibile  destinato
          all'utilizzo nei  motori  ad  accensione  comandata  e  nei
          motori ad accensione per compressione di veicoli  stradali,
          macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali
          e, quando non sono in  mare,  imbarcazioni  da  diporto  ed
          altre navi della navigazione interna; 
                i-sexies)  fornitore:  il   soggetto   obbligato   al
          pagamento dell'accisa ai sensi del decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504,  sui  prodotti  e  per  gli  impieghi
          oggetto del presente decreto legislativo; 
                i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o
          giuridica stabilita nella Comunita' o in un Paese terzo che
          offre o mette a disposizione di terzi  contro  pagamento  o
          gratuitamente   biocarburanti    destinati    al    mercato
          comunitario ovvero che offre  o  mette  a  disposizione  di
          terzi  contro  pagamento  o  gratuitamente  materie  prime,
          prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione  di
          biocarburanti destinati al mercato comunitario; 
                i-octies) biocarburanti:  i  combustibili  liquidi  o
          gassosi ricavati dalla biomassa; 
                i-nonies) biomassa: la  frazione  biodegradabile  dei
          prodotti, dei rifiuti e dei residui  di  origine  biologica
          provenienti   dall'agricoltura    (comprendente    sostanze
          vegetali e animali), dalla silvicoltura e  dalle  industrie
          connesse, comprese la pesca e  l'acquacoltura,  nonche'  la
          parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
                i-decies) valore reale: la riduzione delle  emissioni
          di gas a effetto serra per alcune o per tutte  le  fasi  di
          uno  specifico  processo  di  produzione  di  biocarburanti
          calcolata secondo  la  metodologia  definita  nell'allegato
          V-bis, parte C; 
                i-undecies) valore tipico: una stima della  riduzione
          rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra  per
          una particolare filiera di produzione del biocarburante; 
                i-duodecies) valore standard: un valore  stabilito  a
          partire   da   un   valore   tipico   applicando    fattori
          predeterminati  e  che,  in  circostanze   definite   dalla
          presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto  di  un
          valore reale; 
                i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto
          serra grazie all'uso di  biocarburanti:  emissioni  di  gas
          risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile  che
          il  biocarburante  sostituisce,  calcolate  come   indicato
          nell'allegato V-bis, parte C, punto 4. 
                i-terdecies.1)    "carburanti    per     autotrazione
          rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica":  i
          carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il
          cui contenuto  energetico  proviene  da  fonti  energetiche
          rinnovabili diverse dalla biomassa e  che  sono  utilizzati
          nei trasporti; 
                i-terdecies.2)    "colture     amidacee":     colture
          comprendenti principalmente cereali (indipendentemente  dal
          fatto  che  siano  utilizzati  solo  i  semi   ovvero   sia
          utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais  verde),
          tuberi e radici (come  patate,  topinambur,  patate  dolci,
          manioca e ignami)  e  colture  di  bulbo-tuberi  (quali  la
          colocasia e la xantosoma); 
                i-terdecies.3)  "biocarburanti  a  basso  rischio  di
          cambiamento  indiretto  di   destinazione   dei   terreni":
          biocarburanti le cui  materie  prime  sono  state  prodotte
          nell'ambito di sistemi  che  riducono  la  delocalizzazione
          della produzione a scopi  diversi  dalla  fabbricazione  di
          biocarburanti e che sono stati  prodotti  conformemente  ai
          criteri  di  sostenibilita'  per   biocarburanti   di   cui
          all'articolo 7-ter; 
                i-terdecies.4) "residuo della lavorazione":  sostanza
          diversa  dal  prodotto  o  dai  prodotti  finali  cui  mira
          direttamente il processo  di  produzione;  non  costituisce
          l'obiettivo primario del processo di produzione,  il  quale
          non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; 
                i-terdecies.5)       "residui       dell'agricoltura,
          dell'acquacoltura,  della  pesca  e  della   silvicoltura":
          residui     generati     direttamente     dall'agricoltura,
          dall'acquacoltura, dalla pesca e  dalla  silvicoltura;  non
          comprendono i residui  delle  industrie  connesse  o  della
          lavorazione; 
                i-terdecies.6) "impianto operativo": impianto in  cui
          ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti. 
              1-bis.  Ai  fini  del  metodo  di   calcolo   e   della
          comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
                a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di
          gas a effetto serra che si verificano prima che le  materie
          prime entrino  in  una  raffineria  o  in  un  impianto  di
          trasformazione dove viene prodotto il combustibile  di  cui
          all'allegato V-bis.1; 
                b) "bitumi naturali": materia prima da  raffinare  di
          qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti: 
              1) gravita' API (American Petroleum  Institute)  di  10
          gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il
          luogo di estrazione definita  conformemente  al  metodo  di
          prova  dell'American  Society  for  Testing  and  Materials
          (ASTM) D287; 
              2)  viscosita'  media  annua   alla   temperatura   del
          giacimento maggiore  di  quella  calcolata  dall'equazione:
          Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove  T  e'  la
          temperatura in gradi Celsius; 
              3) rientri nella definizione di sabbie  bituminose  con
          il codice  della  nomenclatura  combinata  (NC)  2714  come
          indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio; 
              4) la mobilizzazione della fonte di  materia  prima  e'
          realizzata mediante  estrazione  mineraria  o  drenaggio  a
          gravita' con potenziamento termico dove  l'energia  termica
          deriva principalmente  da  fonti  diverse  dalla  fonte  di
          materia prima stessa; 
                c) "scisti bituminosi": qualsiasi  fonte  di  materia
          prima per raffineria situata  in  una  formazione  rocciosa
          contenente kerogene solido e rientrante  nella  definizione
          di scisti bituminosi con il codice  NC  2714  indicato  nel
          regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte
          di  materia  prima  e'   realizzata   mediante   estrazione
          mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico; 
                d) "valore  di  riferimento  per  i  carburanti":  un
          valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo  di
          vita delle emissioni di gas a effetto serra per  unita'  di
          energia dei combustibili nel 2010; 
                e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi  fonte
          di materia prima per raffineria provvista di  gravita'  API
          superiore a 10  gradi  quando  situata  in  una  formazione
          reservoir presso il suo luogo di origine, misurata  secondo
          il metodo  di  prova  ASTM  D287  e  non  rientrante  nella
          definizione corrispondente al codice NC 2714  indicato  nel
          regolamento (CEE) n. 2658/87; 
                f) "micro, piccole e  medie  imprese  (PMI)":  quelle
          definite  dall'allegato   I   del   regolamento   (UE)   n.
          651/2014.».