Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21  marzo  2005,
  n. 66, in attuazione degli articoli 3  e  4  della  direttiva  (UE)
  2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)  e  lettera  c)
  della direttiva (UE) 2015/1513 
 
  1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1  le  parole:  «,  nel  caso  di  cui  al  comma  9,
dell'energia» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'elettricita'»  e
le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla  fine
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per   i   carburanti   stabilito
nell'allegato V-bis.2»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Ai  fini
della quantificazione  dell'intensita'  delle  emissioni  di  gas  ad
effetto serra per unita' di energia prodotte durante il ciclo di vita
dovute ai carburanti e all'elettricita', i  fornitori  utilizzano  il
metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori  che  sono
PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui  all'allegato
V-bis.1»; 
    c) al comma  2  le  parole  «dell'ISPRA»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera  a)  la  parola
«energia» e' sostituita dalla seguente: «elettricita'»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui
al comma 2 e' redatta utilizzando  le  definizioni  e  il  metodo  di
calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui
al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui  all'allegato  IV
della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA.
Il formato e  le  modalita'  di  trasmissione  della  relazione  sono
pubblicate sul sito del GSE»; 
    f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. A partire dal
1° gennaio 2018, il fornitore che immette  al  consumo  biocarburanti
anche  in  miscele  utilizzati  nel   settore   dell'aviazione   puo'
conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
di riduzione di cui al comma 1, solo ove per  gli  stessi  sia  stato
accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto  dei  criteri
di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e  degli
obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma  5.  Con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, adottato  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  sono  definite   disposizioni   per   il   conteggio   di
biocarburanti  ad  uso   aviazione   ai   fini   del   raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»; 
    g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino  alla  fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' sono
calcolate  conformemente  alla  metodologia  stabilita  nell'allegato
V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, adottato di concerto con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sono definite disposizioni ai  fini  del  calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi  e  dell'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra»; 
    h) il comma 9 e' abrogato; 
    i) al comma 10 le parole «di  cui  ai  commi  1,  2  e  11»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e  le  parole  «7-bis,
paragrafo 5, lettera c)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «7-bis,
paragrafo 5»; 
    l)  al  comma  12  le  parole  «L'ISPRA»  sono  sostituite  dalle
seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le  seguenti:
«e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  l'accesso  alle  informazioni
contenute nella banca dati  relativa  ai  biocarburanti  al  fine  di
garantire ulteriori approfondimenti.». 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'art.  7-bis,  del   citato   decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 7-bis. Obblighi di riduzione delle emissioni di
          gas serra. 
              1. I fornitori devono assicurare che  le  emissioni  di
          gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita  per
          unita' di  energia  dei  combustibili  per  i  quali  hanno
          assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricita' fornita
          nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per  cento  rispetto
          al  valore  di  riferimento  per  i  carburanti   stabilito
          nell'allegato V-bis.2. 
              1-bis. Ai fini  della  quantificazione  dell'intensita'
          delle emissioni di gas  ad  effetto  serra  per  unita'  di
          energia  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  dovute  ai
          carburanti e all'elettricita', i  fornitori  utilizzano  il
          metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I  fornitori
          che sono PMI utilizzano il metodo di  calcolo  semplificato
          di cui all'allegato V-bis.1 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio
          di ciascun anno, i  fornitori  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, per il tramite del GSE, una relazione, con valore  di
          autocertificazione ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e  successive
          modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra  dei
          combustibili  per  i  quali  hanno   assolto   l'accisa   e
          dell'elettricita' fornita, in cui sono  specificate  almeno
          le seguenti informazioni: 
                a)  il  quantitativo  totale  di  ciascun   tipo   di
          combustibile o di elettricita' forniti  con  l'indicazione,
          ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine; 
                b) le relative emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
          prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia. 
              3.  La  relazione  di  cui  al  comma  2   e'   redatta
          utilizzando le definizioni e il metodo di  calcolo  di  cui
          all'allegato V-bis.1. 
              4.  La  relazione  di  cui  al  comma  2   e'   redatta
          utilizzando  il  formato  di  cui  all'allegato  IV   della
          direttiva  (UE)  2015/652  secondo  lo  standard  elaborato
          dall'AEA. Il formato e le modalita' di  trasmissione  della
          relazione sono pubblicate sul sito del GSE 
              5. Nel caso in  cui  i  combustibili  per  i  quali  il
          fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti,  le
          loro emissioni di gas serra prodotte durante  il  ciclo  di
          vita per unita' di energia possono  essere  conteggiate  ai
          fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove  per  gli  stessi  sia
          stato  accertato,  ai  sensi  dell'articolo  7-quater,   il
          rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui  all'articolo
          7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione  di
          cui  all'articolo  7-quater,  comma  5.  A  tal  fine   gli
          operatori economici rilasciano  al  fornitore,  al  momento
          della cessione di ogni partita di biocarburante,  copia  di
          un certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del
          Sistema nazionale di  certificazione  della  sostenibilita'
          dei biocarburanti di cui all'articolo  7-quater,  comma  1,
          ovvero di un  accordo  o  di  un  sistema  oggetto  di  una
          decisione ai sensi  dell'articolo  7-quater,  paragrafo  4,
          della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1  della
          direttiva 2009/30/CE, nonche' una dichiarazione, con valore
          di autocertificazione ai sensi del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e  successive
          modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto e
          alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante  il
          ciclo di vita, per unita' di energia, della stessa partita. 
              5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore  che
          immette  al  consumo   biocarburanti   anche   in   miscele
          utilizzati nel settore dell'aviazione  puo'  conteggiare  i
          biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo  di
          riduzione di cui al comma 1, solo ove per  gli  stessi  sia
          stato  accertato,  ai  sensi  dell'articolo  7-quater,   il
          rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui  all'articolo
          7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione  di
          cui  all'articolo  7-quater,  comma  5.  Con  decreto   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, adottato di concerto con il Ministero dello  sviluppo
          economico, sono definite disposizioni per il  conteggio  di
          biocarburanti ad uso aviazione ai fini  del  raggiungimento
          dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1. 
              6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le  emissioni
          di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo  di  vita
          dei  biocarburanti  sono   calcolate   conformemente   alla
          metodologia indicata all'articolo 7-quinquies. Le emissioni
          di gas ad effetto serra  prodotte  durante  il  ciclo  vita
          degli altri tipi di combustibili e  dell'elettricita'  sono
          calcolate   conformemente   alla   metodologia    stabilita
          nell'allegato   V-bis.1.   Con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          adottato  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, sono definite disposizioni ai fini  del  calcolo
          dell'elettricita'  fornita  in   termini   quantitativi   e
          dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra. 
              7. Il fornitore mantiene a disposizione  dell'autorita'
          preposta agli accertamenti di  cui  all'articolo  8,  comma
          5-bis,  per  i  cinque   anni   successivi   al   pagamento
          dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai  quali
          sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del
          comma 2. 
              8.  L'operatore  economico  mantiene   a   disposizione
          dell'autorita'   preposta   agli   accertamenti   di    cui
          all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque  anni  successivi
          alla cessione al fornitore della partita di  biocarburante,
          la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha
          prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5. 
              9. (abrogato) 
              10.  Un  gruppo  di   fornitori   puo'   scegliere   di
          ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui al comma 1.
          In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico.
          Le  modalita'  di  applicazione  delle   disposizioni   del
          presente comma sono stabilite ai sensi dell'articolo 7-bis,
          paragrafo   5,   della   direttiva   98/70/CE,   introdotto
          dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 
              11. I fornitori trasmettono al Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare,  entro  il  1°
          gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilita' di
          raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate
          al comma 1  entro  il  2020  attraverso  uno  dei  seguenti
          metodi: 
                a) la fornitura di energia  elettrica  per  qualsiasi
          tipo di veicolo stradale,  macchina  mobile  non  stradale,
          comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore
          agricolo o forestale o imbarcazione da diporto; 
                b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura
          e lo stoccaggio del carbonio, secondo quanto stabilito  nel
          decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  e  successive
          modificazioni; 
                c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel  quadro  del
          meccanismo di sviluppo  pulito  del  protocollo  di  Kyoto,
          secondo quanto stabilito nel decreto legislativo  4  aprile
          2006, n. 216, e successive modificazioni. 
              12. Il GSE redige e  trasmette  annualmente,  entro  il
          trenta maggio, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per conoscenza, ad  ISPRA,  un
          rapporto  sulla  esattezza,  sulla  completezza   e   sulla
          conformita' alle disposizioni  di  cui  al  comma  6  della
          relazione prevista al comma  2,  nonche'  sull'accertamento
          delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8.  Il
          GSE provvede ad assicurare  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  l'accesso  alle
          informazioni  contenute  nella  banca  dati   relativa   ai
          biocarburanti    al    fine    di    garantire    ulteriori
          approfondimenti.».