Art. 5 Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513 1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in conformita' all'articolo 7-quinquies.»; b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 7-ter, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7-ter. Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti. 1. I criteri di sostenibilita' che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunita'. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilita' definiti al comma 2. 2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: a) 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; b) 35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50 % a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in conformita' all'articolo 7-quinquies. 3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attivita' umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo; b) aree designate per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree richiamate; c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei siti richiamati; d) aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in questione; e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano: 1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; 2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo status di terreno erboso. 4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso: a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno; b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; c) terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione, e' tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008. 5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime agricole coltivate nella Comunita', queste ultime devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento. 7. Non e' consentito rifiutare per motivi di sostenibilita' che un biocarburante venga considerato ai fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a 5.».