Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21  marzo  2005,
  n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva
  (UE) 2015/1513 
 
  1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di  emissioni  di
gas a effetto serra pari almeno al: 
    a) 60% per i biocarburanti prodotti negli  impianti  operativi  a
partire dal 5 ottobre 2015; 
    b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire  dal
1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre  2015  o  in
precedenza. 
  2-bis.  Il  risparmio  delle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra
derivanti dall'uso  di  biocarburanti  e'  calcolato  in  conformita'
all'articolo 7-quinquies.»; 
    b) al comma  3,  lettera  e),  le  parole  «dell'articolo  7-ter,
paragrafo 3, secondo  comma,  della  direttiva  98/70/CE,  introdotto
dall'articolo 1 della direttiva  2009/30/CE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo  dell'articolo  7-ter,  del  citato  decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  7-ter.  Criteri  di   sostenibilita'   per   i
          biocarburanti. 
              1. I criteri  di  sostenibilita'  che  i  biocarburanti
          devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis,  comma
          5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si  applicano
          indipendentemente dal fatto  che  le  materie  prime  siano
          state coltivate all'interno o  all'esterno  del  territorio
          della Comunita'. I  biocarburanti  prodotti  a  partire  da
          rifiuti,  sottoprodotti  e  residui  diversi  dai   residui
          dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della  pesca  e  della
          silvicoltura  devono  soddisfare  soltanto  i  criteri   di
          sostenibilita' definiti al comma 2. 
              2. L'uso dei biocarburanti  assicura  un  risparmio  di
          emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: 
                a) 60 % per i biocarburanti prodotti  negli  impianti
          operativi a partire dal 5 ottobre 2015; 
                b) 35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50  %
          a partire dal 1° gennaio 2018, per gli  impianti  operativi
          al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 
              2-bis. Il risparmio delle emissioni di  gas  a  effetto
          serra derivanti dall'uso di biocarburanti e'  calcolato  in
          conformita' all'articolo 7-quinquies. 
              3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire
          da materie prime ottenute  su  terreni  che  presentano  un
          elevato valore in termini di biodiversita',  ossia  terreni
          che nel gennaio  2008  o  successivamente  possedevano  uno
          degli status  seguenti,  indipendentemente  dal  fatto  che
          abbiano o meno conservato detto status: 
                a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale  a
          dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove
          non vi sia alcun segno chiaramente  visibile  di  attivita'
          umana e i processi ecologici non siano perturbati  in  modo
          significativo; 
                b) aree  designate  per  scopi  di  protezione  della
          natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente  del
          paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non
          venga dimostrato che la produzione delle  predette  materie
          prime  e  le  normali  attivita'  di  gestione  non   hanno
          interferito con gli scopi di protezione della natura  delle
          aree richiamate; 
                c) nel caso di materie prime coltivate in Italia,  le
          aree protette  individuate  ai  sensi  della  legge  del  6
          dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le  aree
          marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982,  n.
          979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura
          2000 di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive  modificazioni,
          a meno che non venga dimostrato  che  la  produzione  delle
          predette materie prime e le normali attivita'  di  gestione
          non hanno interferito con gli  scopi  di  protezione  della
          natura delle aree e dei siti richiamati; 
                d) aree designate per la protezione di  ecosistemi  o
          specie  rari,  minacciati  o  in  pericolo  di  estinzione,
          riconosciute   da   accordi    internazionali    ratificati
          dall'Italia   o   incluse   in   elenchi    compilati    da
          organizzazioni     intergovernative      o      dall'Unione
          internazionale per la conservazione  della  natura,  previo
          loro  riconoscimento  ai  sensi   dell'articolo   7-quater,
          paragrafo  4,  secondo  comma,  della  direttiva  98/70/CE,
          introdotto dall'articolo 1 della  direttiva  2009/30/CE,  a
          meno che non  venga  dimostrato  che  la  produzione  delle
          predette materie prime e le normali attivita'  di  gestione
          non hanno interferito con gli  scopi  di  protezione  della
          natura delle aree in questione; 
                e) terreni erbosi ad  elevata  biodiversita',  per  i
          quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi
          del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano: 
                  1) terreni erbosi naturali,  ossia  terreni  erbosi
          che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e  che
          mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le
          caratteristiche e i processi ecologici; 
                  2)  terreni  erbosi  non  naturali,  ossia  terreni
          erbosi che  cesserebbero  di  essere  tali  in  assenza  di
          interventi  umani  e  che  sono  ricchi  di  specie  e  non
          degradati, a meno che non venga dimostrato che il  raccolto
          delle materie prime e' necessario per preservarne lo status
          di terreno erboso. 
              4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire
          da materie prime ottenute  su  terreni  che  presentano  un
          elevato stock di carbonio, vale  a  dire  terreni  che  nel
          gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel
          frattempo hanno perso: 
                a) zone  umide,  (suoli  con  regime  acquico)  ossia
          terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o  per
          una parte significativa dell'anno; 
                b)  zone  boschive  continue,  ossia  terreni  aventi
          un'estensione superiore ad un ettaro  caratterizzati  dalla
          presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
          una copertura della volta superiore al 30 per  cento  o  di
          alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; 
                c)  terreni  aventi  un'estensione  superiore  ad  un
          ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi  di  altezza
          superiore a cinque metri e da  una  copertura  della  volta
          compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di  alberi
          che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non
          vengano fornite prove del fatto che lo  stock  di  carbonio
          della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
          e' tale che, quando viene applicata la metodologia  di  cui
          all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni
          di cui al comma 2. Le disposizioni del presente  comma  non
          si applicano se, al momento dell'ottenimento delle  materie
          prime, i terreni avevano lo stesso status che  nel  gennaio
          2008. 
              5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire
          da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel
          gennaio 2008, a meno che  non  vengano  fornite  prove  del
          fatto che la coltivazione e la  raccolta  di  tali  materie
          prime non comportano drenaggio di  terreno  precedentemente
          non drenato. 
              6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti  da  materie
          prime agricole coltivate  nella  Comunita',  queste  ultime
          devono essere ottenute nel rispetto  delle  prescrizioni  e
          delle norme previste dalle  disposizioni  menzionate  nella
          parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato  II
          del regolamento (CE)  n.  73/2009  del  Consiglio,  del  19
          gennaio 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai
          regimi di sostegno  diretto  agli  agricoltori  nell'ambito
          della politica agricola comune e istituisce  taluni  regimi
          di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente  ai
          requisiti minimi per il mantenimento  di  buone  condizioni
          agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6,
          comma 1, dello stesso regolamento. 
              7.  Non  e'  consentito   rifiutare   per   motivi   di
          sostenibilita' che un biocarburante  venga  considerato  ai
          fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo  stesso
          rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a
          5.».