Art. 6 Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513 1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»; b) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, e' ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»; d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.»; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alle attivita' di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»; f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 7-quater, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7-quater. Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' per i biocarburanti. 1. Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di cui al comma 5, in conformita' a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30. 3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di cui al comma 5, nonche' un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori. Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento usati nonche' la solidita' dei dati. 4. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilita' sono mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di equilibrio di massa che: a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilita' diverse siano mescolate; b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilita' e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite; c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse quantita', della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela. c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico soggetto. 4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, e' ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti. 5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti: a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica; b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29); 2) Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87); 3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98); 4) Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100); 5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105); 6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111); 7) Convenzione sull'eta' minima per l'assunzione all'impiego (n. 138); 8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182). 5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 6. Alle attivita' di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».