Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 7-quater  del  decreto  legislativo  21  marzo
  2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo  2),  lettera
  d), della direttiva (UE) 2015/1513 
 
  1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole:  «che
puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano  normalmente  a
contatto. Il volume della miscela dovra' essere  adeguato  attraverso
fattori di conversione opportuni quando  sono  interessate  una  fase
della lavorazione o delle perdite»; 
    b) al comma 4, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente:
«c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente
delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico  o  di
trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile  ad  un
unico soggetto.»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non
si verifichi la miscelazione  fisica  tra  due  o  piu'  partite,  e'
ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili  da  un
punto  di  vista  chimico-fisico.  Nel  processo  di  produzione  del
biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di  cui
al comma 2, le materie  prime  e  il  biocarburante  al  termine  del
processo  produttivo  devono  essere  effettivamente  impiegati  come
carburanti.  Non  e'  ammessa  la  miscelazione  tra  materie   prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono  beneficiare
della maggiorazione di cui al comma 2 con materie  prime  finalizzate
alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di  tale
maggiorazione in  tutte  le  fasi  della  filiera  di  produzione  di
biocarburanti precedenti al perimetro  individuato  dal  processo  di
trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»; 
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.  Ai  fini  di
cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare
la partita lungo tutta la filiera  di  produzione  del  biocarburante
secondo  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  adottate  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.
55.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alle  attivita'  di
controllo provvede il Comitato tecnico consultivo  biocarburanti,  ai
sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28.»; 
    f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi
di ISPRA per la realizzazione  di  studi  di  settore.  La  eventuale
collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  6-ter. In caso di individuazione di frodi si  applicano  le  misure
adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del  decreto  legislativo
31 marzo 2011, n. 55.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 7-quater, del  citato  decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 7-quater. Verifica del rispetto dei criteri  di
          sostenibilita' per i biocarburanti. 
              1. Al fine della verifica del rispetto dei  criteri  di
          sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e
          degli  obblighi  di  informazione  di  cui  al   comma   5,
          relativamente ad ogni partita di  biocarburante  ceduta  al
          fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti  alla
          filiera  di  produzione  della  stessa  devono  aderire  al
          Sistema Nazionale di  certificazione  della  sostenibilita'
          dei biocarburanti ovvero ad un  accordo  o  ad  un  sistema
          oggetto di una decisione ai sensi  dell'articolo  7-quater,
          paragrafo   4,   della   direttiva   98/70/CE,   introdotto
          dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 
              2. Ai fini del riconoscimento delle  maggiorazioni  del
          contributo   energetico    dei    biocarburanti    previste
          nell'ambito dei regimi di  sostegno  per  l'utilizzo  delle
          fonti rinnovabili nei trasporti,  gli  operatori  economici
          forniscono   le   informazioni    che    concorrono    alla
          dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita'  e
          le informazioni di cui al comma 5, in conformita' a  quanto
          stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  6,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 31 marzo 2011,  n.  55,  di  recepimento  della
          direttiva 2009/30. 
              3.  Il  Sistema  nazionale  di  cui  al  comma  1  deve
          garantire che tutti gli  operatori  economici  appartenenti
          alla filiera di produzione del biocarburante forniscano  le
          informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto
          dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di  cui  al
          comma  5,  nonche'  un   livello   adeguato   di   verifica
          indipendente delle informazioni presentate dagli operatori.
          Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli
          operatori economici siano precisi, affidabili e a prova  di
          frode e valutare la frequenza e il metodo di  campionamento
          usati nonche' la solidita' dei dati. 
              4.  Al  fine   di   dimostrare   che   i   criteri   di
          sostenibilita' sono mantenuti  lungo  tutta  la  catena  di
          consegna,  dalla  materia  prima  al   biocarburante,   gli
          operatori economici e i fornitori,  per  quanto  attiene  i
          rispettivi  obblighi,  devono  utilizzare  un  sistema   di
          equilibrio di massa che: 
                a) consenta che partite di materie prime, di prodotti
          intermedi,   di   rifiuti   o    di    biocarburanti    con
          caratteristiche di sostenibilita' diverse siano mescolate; 
                b) imponga che le informazioni sulle  caratteristiche
          di sostenibilita' e sul volume delle partite  di  cui  alla
          lettera a) restino associate alla miscela che puo' assumere
          qualsiasi forma in  cui  le  partite  siano  normalmente  a
          contatto. Il volume della miscela  dovra'  essere  adeguato
          attraverso fattori di  conversione  opportuni  quando  sono
          interessate una fase della lavorazione o delle perdite; 
                c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate
          dalla  miscela  sia  descritta  come   avente   le   stesse
          caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse  quantita',
          della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela. 
                c-bis)  avvenga  all'interno  di   un   unico   luogo
          geografico precisamente delimitato, come un  serbatoio,  un
          sito o un impianto  logistico  o  di  trattamento,  la  cui
          responsabilita' o  gestione  sia  riferibile  ad  un  unico
          soggetto. 
              4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso
          in cui non si verifichi la miscelazione fisica  tra  due  o
          piu'  partite,  e'  ammissibile  purche'  le   partite   in
          questione  siano  miscelabili  da   un   punto   di   vista
          chimico-fisico.   Nel   processo    di    produzione    del
          biocarburante   che   matura   il    riconoscimento    alla
          maggiorazione di cui al comma 2,  le  materie  prime  e  il
          biocarburante al termine  del  processo  produttivo  devono
          essere effettivamente impiegati  come  carburanti.  Non  e'
          ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate  alla
          produzione di biocarburanti che possono  beneficiare  della
          maggiorazione  di  cui  al  comma  2  con   materie   prime
          finalizzate  alla  produzione  di  biocarburanti  che   non
          possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le  fasi
          della filiera di produzione di biocarburanti precedenti  al
          perimetro individuato dal processo di trasformazione finale
          di tali materie in biocarburanti. 
              5.  Conformemente   a   quanto   stabilito   ai   sensi
          dell'articolo  7-quater,  paragrafo  3,   della   direttiva
          98/70/CE,  introdotto  dall'articolo  1   della   direttiva
          2009/30/CE, gli  operatori  economici  devono  fornire,  le
          seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta  o
          messa a disposizione per la produzione di biocarburanti: 
                a) misure adottate per la  tutela  del  suolo,  delle
          risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei  terreni
          degradati e per evitare il consumo eccessivo  di  acqua  in
          zone afflitte da carenza idrica; 
                b) se il Paese terzo o lo  Stato  membro  dell'Unione
          europea da cui proviene la materia prima  ha  ratificato  e
          attuato   le   seguenti   convenzioni   dell'Organizzazione
          internazionale del lavoro: 
                  1) Convenzione concernente  il  lavoro  forzato  ed
          obbligatorio (n. 29); 
                  2) Convenzione concernente la liberta' sindacale  e
          la protezione del diritto sindacale (n. 87); 
                  3)  Convenzione  concernente   l'applicazione   dei
          principi del diritto di organizzazione  e  di  negoziazione
          collettiva (n. 98); 
                  4)   Convenzione   concernente   l'uguaglianza   di
          remunerazione tra  la  mano  d'opera  maschile  e  la  mano
          d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100); 
                  5) Convenzione concernente l'abolizione del  lavoro
          forzato (n. 105); 
                  6) Convenzione concernente  la  discriminazione  in
          materia di impiego e di professione (n. 111); 
                  7) Convenzione sull'eta'  minima  per  l'assunzione
          all'impiego (n. 138); 
                  8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme  di
          lavoro minorile e le azioni immediate in vista  della  loro
          eliminazione (n. 182). 
              5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art  7-bis,  tali
          informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta  la
          filiera di  produzione  del  biocarburante  secondo  quanto
          stabilito   dalle   disposizioni    adottate    ai    sensi
          dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31  marzo
          2011, n. 55. 
              6. Alle attivita' di  controllo  provvede  il  Comitato
          tecnico consultivo biocarburanti,  ai  sensi  dell'articolo
          33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
          n. 28. 
              6-bis. Il  Comitato  tecnico  consultivo  biocarburanti
          puo' avvalersi di ISPRA per la realizzazione  di  studi  di
          settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con
          le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              6-ter. In caso di individuazione di frodi si  applicano
          le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma  6,  del
          decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».