Art. 7 Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513 1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 7-quinquies, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7-quinquies. Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. 1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono cosi' calcolate: a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard; b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C; c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti gli altri fattori; d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). 2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».