Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo  21  marzo
  2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo  5),  lettera
  a) della direttiva (UE) 2015/1513 
 
  1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di  gas  a
effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime  agricole
diversi da quelli standard che siano stati  calcolati,  per  ciascuna
area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che  decide  mediante
atti di esecuzione ai  sensi  dell'articolo  19,  paragrafo  4  della
direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le
relazioni  redatte  con  riferimento   alle   aree   NUTS   ricadenti
all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla  Commissione
europea a  cura  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nel caso di  coltivazioni  di  materie  prime  agricole  in
territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori
delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che
siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti  a  quelle
di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione  ai  sensi
dell'articolo 19,  paragrafo  4,  della  direttiva  2009/28/CE,  come
modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'articolo  7-quinquies,  del   citato
          decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 7-quinquies. Calcolo delle emissioni di  gas  a
          effetto  serra  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  dei
          biocarburanti. 
              1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-bis, commi
          1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante
          il ciclo di vita dei biocarburanti sono cosi' calcolate: 
                a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un  valore
          standard per il risparmio delle emissioni di gas a  effetto
          serra   associate   alla   filiera   di   produzione    del
          biocarburante e se il valore el per  questi  biocarburanti,
          calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C,  punto  7,  e'
          uguale  o  inferiore  a  zero,  utilizzando  detto   valore
          standard; 
                b) utilizzando il valore reale calcolato  secondo  la
          metodologia definita all'allegato V-bis, parte C; 
                c) utilizzando un valore risultante dalla  somma  dei
          fattori della formula di cui all'allegato V-bis,  parte  C,
          punto  1,  ove  i  valori  standard  disaggregati,  di  cui
          all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere  utilizzati
          per alcuni fattori e i valori reali  calcolati  secondo  la
          metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti
          gli altri fattori; 
                d) ai  biocarburanti  non  individuati  nell'allegato
          V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). 
              2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni  di
          gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie
          prime agricole diversi da quelli standard che  siano  stati
          calcolati,  per  ciascuna  area  NUTS,  e  trasmessi   alla
          Commissione europea che decide mediante atti di  esecuzione
          ai sensi dell'articolo  19,  paragrafo  4  della  direttiva
          2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le
          relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS  ricadenti
          all'interno del territorio nazionale  sono  trasmesse  alla
          Commissione europea a cura del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. Nel caso di coltivazioni di materie  prime  agricole
          in  territori  esterni  all'Unione  europea  e'   possibile
          utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto  serra
          diversi  da  quelli  standard  che  siano  stati  calcolati
          all'interno di relazioni equivalenti a  quelle  di  cui  al
          comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla
          Commissione europea che decide mediante atti di  esecuzione
          ai sensi dell'articolo 19,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».