Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                        21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dal GSE». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  8,  del   citato   decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   8.   Accertamenti   sulla    conformita'    dei
          combustibili. 
              1. L'accertamento delle infrazioni di cui  all'articolo
          9, commi 1 e 2, e' effettuato, ai sensi degli articoli 13 e
          seguenti della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  anche
          avvalendosi  dei  poteri  previsti  dall'articolo  18   del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  dagli  uffici
          dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio  e  dal
          Corpo della guardia di finanza. 
              2.  Relativamente  ai  depositi  fiscali,  gli   uffici
          dell'Agenzia delle dogane effettuano  gli  accertamenti  di
          cui al comma 1 su un numero annuo complessivo  di  campioni
          stabilito ai sensi dell'Allegato IV. 
              3. Ai fini degli accertamenti di  cui  al  comma  1  il
          prelievo dei campioni di combustibili si effettua: 
                a)  per  quanto  concerne  i  depositi  fiscali,  sui
          combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli  stessi
          sono sottoposti ad  accertamento  volto  a  verificarne  la
          quantita' e le  qualita',  ai  fini  della  classificazione
          fiscale; 
                b) per quanto concerne i  depositi  commerciali,  sui
          combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito; 
                c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione,
          sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione. 
              4. Gli accertamenti di cui ai  commi  1,  2  e  3  sono
          effettuati sulla base dei metodi di prova  e  nel  rispetto
          delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V. 
              5. L'accertamento delle infrazioni di cui  all'articolo
          9,  commi  3,  4,  5  e  6,  e'  effettuato  dagli   uffici
          dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio  e  dal
          Corpo della Guardia di finanza,  utilizzando,  in  caso  di
          analisi, i  metodi  di  prova  stabiliti  dall'allegato  V.
          L'accertamento delle  infrazioni  di  cui  all'articolo  9,
          comma 7, e' effettuato da tali  organi,  dagli  Ispettorati
          della  navigazione  interna  e  dai  soggetti  a  tal  fine
          individuati dalla normativa regionale;  si  applica  quanto
          previsto  dall'articolo  296,   comma   10,   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              5-bis. L'accertamento delle  infrazioni  agli  obblighi
          previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e'  effettuato
          dal GSE».