Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
  66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Salvo che il fatto costituisca  reato,  al  fornitore  che  non
rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
    1) da 300.000 a  500.000  euro  nel  caso  in  cui  le  riduzioni
percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1,  risultano  inferiori
all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori  al  4  per
cento; 
    2) da 500.001 a  800.000  euro  nel  caso  in  cui  le  riduzioni
percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  risultano  comprese
tra il 2 e il 4 per cento; 
    3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in  cui  le  riduzioni
percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1,  risultano  inferiori
al 2 per cento.»; 
    b) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  «10.  Salvo  che  il
fatto costituisca reato quando il contenuto della  relazione  di  cui
all'articolo 7-bis, comma  2,  risulta  incompleto,  inesatto  o  non
conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma  5  del
predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa
da 15.000 a 150.000 euro.»; 
    c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che,
nell'anno  di  riferimento,   omette   di   presentare   o   presenta
tardivamente la relazione di cui  all'articolo  7-bis,  comma  2,  si
applica la sanzione amministrativa  da  50.000  a  150.000  euro.  Al
fornitore che presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31
maggio  dell'anno  di   riferimento,   e'   applicata   la   sanzione
amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  testo  dell'articolo  9,  del   citato   decreto
          legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 9. Sanzioni. 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei
          depositi   fiscali   che   commercializzano    benzine    o
          combustibili  diesel  in  violazione  dei  divieti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma  1,
          si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a  154.000
          euro. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  la  medesima
          sanzione amministrativa si applica ai gestori dei  depositi
          fiscali che commercializzano benzine o combustibili  diesel
          non conformi alle specifiche  determinate  ai  sensi  degli
          articoli  5  o  6.  In  caso  di   recidiva   le   sanzioni
          amministrative di cui al presente comma sono triplicate. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ai  gestori
          degli impianti di distribuzione e ai  gestori  di  depositi
          commerciali che  commercializzano  benzine  o  combustibili
          diesel in violazione dei divieti  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o  non  conformi
          alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5  o  6
          si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un
          terzo nel caso dei depositi  commerciali  e  ridotte  a  un
          quinto nel caso degli impianti di distribuzione. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una
          sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti
          tenuti  ad  assicurare  le  percentuali  di   distribuzione
          provinciale previste dall'articolo 3, comma 2, se le stesse
          non sono rispettate. Se gli elenchi previsti  dall'articolo
          3, comma 2, non sono trasmessi nei  termini  prescritti  si
          applica l'articolo 650 del codice penale. 
              4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di
          cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai  gestori  dei
          depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti
          di distribuzione che, a seguito dell'adozione  del  decreto
          previsto  dall'articolo  4,   comma   2,   commercializzano
          combustibile  diesel  avente  un  tenore  massimo  di  FAME
          superiore a quello previsto da tale decreto. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di
          cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai  gestori  dei
          depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti
          di distribuzione che, a seguito dell'adozione  del  decreto
          previsto  dall'articolo  4,  comma  2,  non  rispettano  le
          modalita' introdotte da  tale  decreto  per  assicurare  la
          commercializzazione  del  combustibile  diesel  avente   il
          tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II. 
              6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una
          sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti
          tenuti agli obblighi di  informazione  degli  utenti  o  di
          etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o  6,
          e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali  obblighi.  La
          stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli obblighi
          di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4  o  6,  e
          dall'articolo 4, comma 4,  che  violano  tali  obblighi.  A
          seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4,
          comma 2, la stessa sanzione si applica  anche  in  caso  di
          violazione degli obblighi di trasmissione,  informazione  o
          di etichettatura introdotti da tale decreto. 
              7.  In  caso  di  violazione   del   divieto   previsto
          dall'articolo 4, comma 5, si applica la  sanzione  prevista
          dall'articolo 296,  comma  5,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  alla  cui
          irrogazione provvedono le regioni o  la  diversa  autorita'
          indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e
          seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              8. Nel caso in cui i gestori dei depositi  fiscali  non
          trasmettano  nei  termini  i  dati  da  inviare  ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  2,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, anche  ai  fini  di
          quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina
          al gestore di provvedere. 
              9. Salvo che il fatto costituisca reato,  al  fornitore
          che  non  rispetta  l'obiettivo   di   riduzione   di   cui
          all'articolo 7-bis,  comma  1,  si  applicano  le  seguenti
          sanzioni amministrative: 
                1) da 300.000 a 500.000  euro  nel  caso  in  cui  le
          riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
          risultano inferiori all'obiettivo di riduzione  e  comunque
          risultano superiori al 4 per cento; 
                2) da 500.001 a 800.000  euro  nel  caso  in  cui  le
          riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
          risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento; 
                3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui  le
          riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
          risultano inferiori al 2 per cento. 
              10. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  quando  il
          contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis,  comma
          2, risulta incompleto, inesatto o  non  conforme  a  quanto
          previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del  predetto
          articolo,   al   fornitore   si   applica    la    sanzione
          amministrativa da 15.000 a 150.000 euro. 
              11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento,  omette
          di presentare o presenta tardivamente la relazione  di  cui
          all'articolo  7-bis,  comma  2,  si  applica  la   sanzione
          amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al  fornitore  che
          presenta la relazione tardivamente,  purche'  entro  il  31
          maggio dell'anno di riferimento, e' applicata  la  sanzione
          amministrativa da 15.000 a 50.000 euro. 
              12. Il fornitore che non  mantiene  a  disposizione  la
          documentazione di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  7,  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  10.000  a  30.000
          euro. 
              13. Il fornitore che omette di presentare la  relazione
          di cui all'articolo 7-bis,  comma  11,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 
              14.    L'operatore    economico    che    produce    la
          autocertificazione, di cui all'articolo 7-bis, comma 5,  in
          forma incompleta, inesatta o difforme dalla metodologia  di
          cui all'articolo 7-quinquies  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 
              15.  L'operatore   economico   che   non   mantiene   a
          disposizione la documentazione di cui  all'articolo  7-bis,
          comma 8, e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000
          a 30.000 euro. 
              16.  L'operatore  economico   che   non   rispetta   le
          disposizioni di cui all'articolo 7-quater e' punito con  la
          sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 
              17. Fatto salvo quanto previsto al  comma  7,  ai  fini
          dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1, 2,  3,
          4, 5, 6, 9, 10, 11,  12,  13,  14,  15  e  16  provvede  il
          Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della  legge
          24 novembre 1981, n. 689. 
              18. Alle sanzioni amministrative  di  cui  al  presente
          articolo non si applica  il  pagamento  in  misura  ridotta
          previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.».