Art. 4 
 
                          Tasse scolastiche 
 
  1. Le studentesse e gli studenti  del  quarto  e  del  quinto  anno
dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  sono  esonerati  dal
pagamento delle tasse scolastiche in  considerazione  di  fasce  ISEE
determinate    con    decreto    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato previa intesa in  sede  di
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina il valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto  del  quale
le tasse scolastiche non sono dovute, in tutto o in parte, nel limite
massimo di una prevista minore entrata pari ad euro  20  milioni.  Il
beneficio di cui al periodo precedente e' riconosciuto ad istanza  di
parte nella quale e' indicato il valore dell'ISEE  riferito  all'anno
solare precedente a  quello  nel  corso  del  quale  viene  richiesto
l'esonero. 
  3. La  disposizione  di  cui  al  comma  precedente  si  applica  a
decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per  gli  studenti  iscritti
alle classi quarte della scuola  secondaria  di  secondo  grado  e  a
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per  gli  studenti  iscritti
alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 
  4. Ai maggiori oneri di cui ai  commi  precedenti,  valutati  in  7
milioni di euro per l'anno 2018 e 20  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per testo dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  202,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti»: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  "Fondo  'La  Buona
          Scuola'  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica", con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica».