Art. 9 Borse di studio 1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilita' e il trasporto, nonche' per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. 2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, 33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10. 4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalita' per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonche' il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio. 5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.