Art. 12 
 
 
            Informazioni e accesso agli appalti pubblici 
             e ai bandi per l'assegnazione di incarichi 
                          e appalti privati 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni
appaltanti, la partecipazione dei lavoratori  autonomi  agli  appalti
pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per  l'assegnazione
di incarichi  personali  di  consulenza  o  ricerca,  in  particolare
favorendo il  loro  accesso  alle  informazioni  relative  alle  gare
pubbliche, anche attraverso gli sportelli  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. 
  2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali  a
valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui  al  presente
capo sono equiparati alle piccole e  medie  imprese.  All'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato. 
  3. Al fine di consentire la partecipazione ai  bandi  e  concorrere
all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e'  riconosciuta  ai
soggetti che svolgono attivita' professionale,  a  prescindere  dalla
forma giuridica rivestita, la possibilita': 
    a) di costituire reti di esercenti la  professione  e  consentire
agli stessi di partecipare alle reti di imprese,  in  forma  di  reti
miste,  di  cui  all'articolo  3,  commi  4-ter   e   seguenti,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  con  accesso  alle  relative
provvidenze in materia; 
    b) di costituire consorzi stabili professionali; 
    c) di costituire associazioni temporanee  professionali,  secondo
la disciplina prevista dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile. 
  4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si  provvede  senza  nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il  testo  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge  di  stabilita'  2016),
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015,  n.  302,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta l'art. 3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33  (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario): 
              «Art. 3 (Distretti produttivi e  reti  di  imprese).  -
          (Omissis). 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
                1) . 
                2) al fondo  patrimoniale  comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                3) qualora la rete  di  imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
          si applica, in quanto compatibile, l'art.  2615-bis,  terzo
          comma,  del  codice  civile.  Ai  fini  degli   adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                  a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
                  b)  l'indicazione  degli  obiettivi  strategici  di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                  c) la definizione di  un  programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'art. 2447-bis, primo comma,  lettera  a),  del  codice
          civile; 
                  d)  la  durata  del  contratto,  le  modalita'   di
          adesione di altri imprenditori e,  se  pattuite,  le  cause
          facoltative di  recesso  anticipato  e  le  condizioni  per
          l'esercizio del relativo diritto, ferma  restando  in  ogni
          caso l'applicazione  delle  regole  generali  di  legge  in
          materia di scioglimento totale  o  parziale  dei  contratti
          plurilaterali con comunione di scopo; 
                  e) se il contratto  ne  prevede  l'istituzione,  il
          nome, la ditta, la ragione o la denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
                  f) le regole per l'assunzione delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
          del comma 4-ter per le procedure attinenti  alle  pubbliche
          amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              4-ter.2. Nelle forme  previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'art.  25
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
          articolo si applicano le disposizioni  dell'art.  1,  comma
          368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre  2005,  n.
          266,  e  successive  modificazioni,  previa  autorizzazione
          rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico,  da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  relativa
          richiesta.». 
              - Si riporta  l'art.  48  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016. n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di operatori economici). -  1.  Nel  caso  di  lavori,  per
          raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende  una
          riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno
          di essi realizza i lavori della categoria  prevalente;  per
          lavori scorporabili si intendono  i  lavori  come  definiti
          all'art. 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno dei
          mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende
          una  riunione  di   operatori   economici   finalizzata   a
          realizzare i lavori della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
          economici in cui il mandatario  esegue  le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi ordinari di operatori economici  sono  ammessi  se
          gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
          imprenditori  consorziati,  abbiano  i  requisiti  di   cui
          all'art. 84. 
              4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta
          devono essere specificate le categorie di lavori o le parti
          del servizio o della fornitura  che  saranno  eseguite  dai
          singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
              5. L'offerta degli operatori  economici  raggruppati  o
          dei consorziati determina la loro responsabilita'  solidale
          nei  confronti  della  stazione  appaltante,  nonche'   nei
          confronti del  subappaltatore  e  dei  fornitori.  Per  gli
          assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di  servizi  e
          forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la
          responsabilita'   e'    limitata    all'esecuzione    delle
          prestazioni di rispettiva  competenza,  ferma  restando  la
          responsabilita' solidale del mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale, i requisiti di cui all'art.  84,  sempre
          che  siano  frazionabili,  devono  essere   posseduti   dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I  consorzi  di  cui  all'art.  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di
          offerta, per quali consorziati  il  consorzio  concorre;  a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.  353
          del codice penale. 
              7-bis.  E'  consentito,  per  le  ragioni  indicate  ai
          successivi  commi  17,  18  e  19  o  per  fatti   o   atti
          sopravvenuti, ai soggetti di  cui  all'art.  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  designare  ai  fini  dell'esecuzione  dei
          lavori o dei servizi,  un'impresa  consorziata  diversa  da
          quella indicata in  sede  di  gara,  a  condizione  che  la
          modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in  tale
          sede la mancanza di un requisito di partecipazione in  capo
          all'impresa consorziata. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e),
          anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta  deve
          essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici  che
          costituiranno i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione  sia
          durante  la   procedura   di   gara   sia   successivamente
          all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18,
          e' vietata qualsiasi modificazione  alla  composizione  dei
          raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari   di
          concorrenti  rispetto  a  quella  risultante   dall'impegno
          presentato in sede di offerta. 
              10. L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  9
          comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o  la  nullita'
          del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
          in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,
          concomitanti o successivi  alle  procedure  di  affidamento
          relative al medesimo appalto. 
              11. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              12.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
              13. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante.   In   caso   di   inadempimento   dell'impresa
          mandataria, e' ammessa, con il  consenso  delle  parti,  la
          revoca del mandato collettivo speciale di cui al  comma  12
          al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
          diretto   nei   confronti   delle   altre    imprese    del
          raggruppamento. 
              14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
          applicazione, in quanto  compatibili,  alla  partecipazione
          alle procedure di affidamento  delle  aggregazioni  tra  le
          imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art.  45,
          comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano
          tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45,
          comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini  della
          qualificazione SOA. 
              15. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              16. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              17. Salvo quanto previsto dall'art. 110,  comma  5,  in
          caso di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale  o  di  liquidazione  del  mandatario   ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
          dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi  previsti
          dalla normativa  antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'
          proseguire il  rapporto  di  appalto  con  altro  operatore
          economico che sia costituito mandatario nei  modi  previsti
          dal  presente  codice  purche'   abbia   i   requisiti   di
          qualificazione adeguati ai lavori  o  servizi  o  forniture
          ancora da eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni  la
          stazione appaltante deve recedere dal contratto. 
              18. Salvo quanto previsto dall'art. 110,  comma  5,  in
          caso di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
          dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi  previsti
          dalla normativa antimafia, il mandatario, ove  non  indichi
          altro operatore economico subentrante che sia  in  possesso
          dei prescritti  requisiti  di  idoneita',  e'  tenuto  alla
          esecuzione, direttamente o a mezzo  degli  altri  mandanti,
          purche'  questi  abbiano  i  requisiti  di   qualificazione
          adeguati  ai  lavori  o  servizi  o  forniture  ancora   da
          eseguire. 
              19. E'  ammesso  il  recesso  di  una  o  piu'  imprese
          raggruppate, anche qualora il raggruppamento si  riduca  ad
          un   unico   soggetto,    esclusivamente    per    esigenze
          organizzative del raggruppamento e sempre  che  le  imprese
          rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
          lavori o servizi o forniture ancora da  eseguire.  In  ogni
          caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non  e'
          ammessa  se  finalizzata  ad  eludere  la  mancanza  di  un
          requisito di partecipazione alla gara. 
              19-bis. Le previsioni di cui  ai  commi  17,  18  e  19
          trovano applicazione anche con riferimento ai  soggetti  di
          cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 
              19-ter. Le previsioni di cui  ai  commi  17,  18  e  19
          trovano applicazione anche laddove le modifiche  soggettive
          ivi contemplate si verifichino in fase di gara.».