Art. 4 
 
             Accesso e conservazione delle informazioni 
 
  1. Il Registro nazionale aiuti  e'  realizzato  in  formato  aperto
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  68,  comma  3,  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale. 
  2. L'accesso alle informazioni di cui  al  comma  1  e'  assicurato
senza  restrizioni  e   senza   necessita'   di   identificazione   e
autenticazione,  fatte  salve  le  esigenze  di  tutela  del  segreto
industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i  dati  nel
Registro nazionale aiuti secondo modalita' che tutelino  il  predetto
diritto, sulla base di indicazioni motivate  da  parte  del  soggetto
beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato
che comprovino la sussistenza del segreto. 
  3. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale  aiuti,
ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci  anni  dalla
data di concessione dell'aiuto. 
  4. Le informazioni e i dati presenti nel Registro  nazionale  aiuti
sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sulla
base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi  alle
imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per
l'informatizzazione della contabilita' di Stato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 (Analisi
          comparativa delle  soluzioni)  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione  digitale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O.: 
              «3. Agli effetti del presente Codice si intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti
          dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
          e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
          medesimo articolo». 
              - Si riporta il testo del comma 4  dell'art.  52  della
          citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto.». 
              - Per il testo dell'art. 13  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse.