Art. 3 
 
         Metodi di analisi e modelli di relazioni AIR e VIR 
 
  1. Con direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge  28  novembre  2005,  n.
246, sono  indicate  le  tecniche  di  analisi  e  di  valutazione  e
determinati i modelli di relazione da utilizzare per l'AIR e  per  la
VIR, anche con riguardo alle fasi di consultazione e di monitoraggio. 
  2. In sede di Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003,  n.  229,  sono
definite forme di cooperazione su tecniche, modelli  e  procedure  di
analisi e verifica dell'impatto della  regolamentazione,  nonche'  in
materia  di  scambio  di  esperienze,  di  messa  a  disposizione  di
strumenti  e  di  basi  informative,  di  procedure  di   valutazione
congiunta, riferite anche alla regolazione europea. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 14, comma 6,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
          29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia  di  qualita'
          della regolazione, riassetto normativo e  codificazione.  -
          legge di semplificazione 2001): 
              «Art. 2 (Riassetto normativo in materia  di  produzione
          normativa,  di  semplificazione   e   di   qualita'   della
          regolazione). - (omissis). 
              3.  Nell'ambito  della  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          il Governo acquisisce indirizzi e  proposte  nella  materia
          della  qualita'  della  regolazione  e   osservazioni   per
          l'adozione di strumenti comuni. 
              (omissis).».