Art. 4 
 
               Programmazione dell'attivita' normativa 
 
  1. Ciascuna Amministrazione, entro il 30 giugno e il  31  dicembre,
comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di  Segretario  del
Consiglio dei  ministri,  per  il  tramite  del  DAGL,  il  Programma
normativo  semestrale,  che  contiene   l'elenco   delle   iniziative
normative previste nel semestre successivo, fatti  salvi  i  casi  di
necessita' ed urgenza, indicando per ciascuna di esse: 
    a) una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi; 
    b) la sussistenza di  eventuali  cause  di  esclusione  dall'AIR,
esplicitandone le motivazioni; 
    c) le procedure di consultazione programmate. 
  2. Ai fini dell'istruttoria normativa il Programma indica altresi': 
    a) le Amministrazioni coinvolte nel procedimento; 
    b)  i  pareri  da  acquisire,  inclusi  quelle  delle   autorita'
indipendenti; 
    c) gli eventuali termini legislativamente previsti per l'adozione
dell'atto. 
  3. Il DAGL  verifica  la  sussistenza  delle  cause  di  esclusione
indicate nel Programma normativo e, qualora ritenga che le stesse non
sussistano, ne da' comunicazione all'Amministrazione. 
  4.  Le  iniziative  normative  previste,  il  cui  procedimento  di
formazione e presentazione non si sia concluso nel semestre, vengono,
a  cura  dell'Amministrazione  proponente,  riportate   al   semestre
successivo aggiornandone i termini. 
  5.  Eventuali  modifiche  al  Programma  normativo  nel  corso  del
semestre  di   riferimento   sono   comunicate   tempestivamente   al
Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei
ministri, per il tramite del DAGL. 
  6. I Programmi normativi, comunicati ai sensi del  comma  1,  e  le
eventuali modifiche,  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.