Art. 1. 
 
 
                            Roma Capitale 
 
    1. Roma Capitale rappresenta la comunita' di donne e  uomini  che
vivono nel suo territorio, ne cura  gli  interessi,  ne  promuove  il
progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone
cosi' come sanciti dalla Costituzione italiana. 
    2. Roma  Capitale  impronta  l'esercizio  delle  sue  funzioni  e
l'espletamento delle attivita' dei suoi  Organi  e  degli  Uffici  al
divieto  di  qualsiasi   forma   di   discriminazione   fondata,   in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle  o  l'origine
etnica  o  sociale,  le  caratteristiche  genetiche,  la  lingua,  la
religione o le convinzioni personali,  le  opinioni  politiche  o  di
qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale,  il
patrimonio,  la  nascita,  le  disabilita',  l'eta'  o  le   tendenze
sessuali. 
    3. Il presente Statuto riconosce il diritto di  Roma  -  Capitale
della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio e metropolitano  -  a
rappresentare, nell'indissolubilita' del suo territorio e quale  sede
naturale   degli   organi   costituzionali   e   delle    istituzioni
repubblicane,  i  valori  storici,  culturali  e  civici  dell'unita'
nazionale. 
    4. Roma  Capitale,  consapevole  delle  responsabilita'  che  gli
derivano    dalle    straordinarie    tradizioni    e    peculiarita'
storico-politiche e  culturali  della  citta'  -  Capitale  d'Italia,
centro della cristianita', punto d'incontro tra culture, religioni ed
etnie diverse - si impegna a tutelarne e valorizzarne  il  patrimonio
artistico,  storico,  monumentale  e  ambientale;  salvaguardarne   e
garantirne  il  carattere  multietnico  e  le   relative   diversita'
culturali; promuovere il  dialogo,  la  cooperazione  e  la  pacifica
convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla  Regione
Lazio e alla  Provincia  di  Roma  allo  svolgimento  delle  funzioni
proprie della Capitale della Repubblica. 
    5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a  Roma
Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa Sede,
per la peculiarita' delle secolari relazioni che intercorrono tra  la
Citta' di Roma e il Governo della Chiesa universale e lo Stato  della
Citta' del Vaticano, sono regolati, anche in  deroga  all'ordinamento
dei  Municipi,  con  modalita'  organizzative  e  forme  di  raccordo
appositamente definite dalla Giunta Capitolina. 
    6. L'emblema di Roma Capitale e' costituito da uno scudo di forma
appuntata, di colore porpora, con croce  greca  d'oro,  collocata  in
capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole  d'oro  S.  P.  Q.  R.
poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto  fioroni  d'oro,
cinque dei quali visibili. 
    7. Roma celebra il 21  aprile,  Natale  di  Roma,  la  festivita'
dell'anniversario della sua fondazione. 
    8. Roma Capitale  elegge  il  16  ottobre  giornata  simbolo  del
rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro  ogni
manifestazione di intolleranza ideologica, razziale e religiosa.