Art. 4 Calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano ai fini del vincolo di territorialita' 1. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano, ai fini del rispetto del vincolo di territorialita', si intendono quelle elencate nella Tabella B allegata al presente decreto, con le seguenti specifiche: a) ad eccezione di quelle previste alla successiva lettera c) le spese sono considerate effettuate sul territorio italiano nella misura del 100 per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano piu' del 50 per cento delle giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione totali; in caso di coproduzioni internazionali, il limite del 50 per cento e' parametrato alla quota di partecipazione italiana nella coproduzione; b) se le giornate di ripresa ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione sul territorio italiano sono pari o inferiori al 50 per cento, le spese si considerano effettuate sul territorio italiano nella percentuale corrispondente al rapporto tra il numero delle giornate di riprese ovvero, con riferimento alle opere di animazione, di lavorazione sul territorio italiano e il numero totale delle giornate di riprese o di lavorazione; in caso di coproduzioni internazionali, il numero di giornate di ripresa ovvero di lavorazione sono parametrate alla quota di partecipazione italiana nella coproduzione; c) le spese relative allo sviluppo e alla pre-produzione, di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c), le spese relative a teatri di posa e costruzioni sceniche, noleggio mezzi tecnici, trasporti, acquisto supporti digitali ovvero pellicole e le spese di post-produzione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano; d) le spese sostenute a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia si considerano in ogni caso effettuate sul territorio italiano.