Art. 7 
 
 
           Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari 
 
  1. A pena di decadenza del beneficio, ai fini dell'art. 12, comma 6
della legge n. 220 del 2016,  il  produttore  comunica  in  modalita'
telematica, sulla base dei modelli predisposti  dalla  DG  Cinema,  i
dati, i contenuti, e le informazioni in  suo  possesso,  ivi  inclusi
quelli relativi  allo  sfruttamento  economico  dell'opera,  inerenti
l'impatto economico, industriale e occupazionale  dell'opera  oggetto
del beneficio. 
  2. A pena di decadenza del beneficio, le imprese cinematografiche o
audiovisive  italiane  devono  prevedere,  per  l'opera   audiovisiva
oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio,
le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla  pellicola  o
al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola,  meccanici
e  relativi  al  supporto  digitale  («faulty  stock»),  interruzione
lavorazione («cast  insurance»),  fermo  tecnico  («extra  expense»),
infortuni  troupe  e  attori,  responsabilita'  civile   generale   e
dipendenti. 
  3. A pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del beneficio, le
opere cinematografiche, televisive e web devono essere realizzate  in
modo  da  consentire  la  fruizione  da  parte  delle   persone   con
disabilita', anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti  di
audiodescrizione. 
  4. A pena di decadenza del beneficio, il produttore ha l'obbligo di
inserire, nei titoli di coda  il  logo  del  Ministero,  su  cartello
separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del  logo
del produttore medesimo. 
  5. Ai  soli  fini  dell'ammissibilita'  a  incentivi  e  contributi
gestiti da Regioni e da altri  enti  locali,  da  enti  ed  organismi
sovranazionali   ovvero   da   altri    soggetti    pubblici    anche
internazionali, e' possibile richiedere  l'idoneita'  provvisoria  al
credito d'imposta, con validita' di sei  mesi,  presentando  alla  DG
Cinema apposita domanda, prima della richiesta preventiva prevista ai
successivi  articoli  13  e  18.  L'ottenimento   dell'idoneita'   e'
riservata alle opere di cui ai Capi III e IV di nazionalita' italiana
e non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun  provvedimento
della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto  salvo  il
riconoscimento  dell'eleggibilita'   culturale.   Le   modalita'   di
presentazione  delle   istanze   per   l'ottenimento   dell'idoneita'
provvisoria  sono  stabilite  con  apposito  decreto  del   Direttore
generale Cinema. 
  6. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente  decreto,
l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la
Cineteca nazionale una  copia,  anche  digitale,  dell'opera  con  le
caratteristiche previste nel decreto di  cui  all'art.  7,  comma  5,
della legge  n.  220  del  2016.  Il  mancato  deposito  comporta  la
decadenza dai benefici concessi.