Art. 7 Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari 1. A pena di decadenza del beneficio, ai fini dell'art. 12, comma 6 della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, i dati, i contenuti, e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, inerenti l'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera oggetto del beneficio. 2. A pena di decadenza del beneficio, le imprese cinematografiche o audiovisive italiane devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («faulty stock»), interruzione lavorazione («cast insurance»), fermo tecnico («extra expense»), infortuni troupe e attori, responsabilita' civile generale e dipendenti. 3. A pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del beneficio, le opere cinematografiche, televisive e web devono essere realizzate in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilita', anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione. 4. A pena di decadenza del beneficio, il produttore ha l'obbligo di inserire, nei titoli di coda il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del produttore medesimo. 5. Ai soli fini dell'ammissibilita' a incentivi e contributi gestiti da Regioni e da altri enti locali, da enti ed organismi sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche internazionali, e' possibile richiedere l'idoneita' provvisoria al credito d'imposta, con validita' di sei mesi, presentando alla DG Cinema apposita domanda, prima della richiesta preventiva prevista ai successivi articoli 13 e 18. L'ottenimento dell'idoneita' e' riservata alle opere di cui ai Capi III e IV di nazionalita' italiana e non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto salvo il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale. Le modalita' di presentazione delle istanze per l'ottenimento dell'idoneita' provvisoria sono stabilite con apposito decreto del Direttore generale Cinema. 6. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.