Art. 8 Cedibilita' del credito d'imposta 1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. 2. La cedibilita' del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. 3. Ai fini della cedibilita' di cui al presente articolo, il beneficiario richiede alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettivita' del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile di produzione sostenuto alla data di cui al precedente comma, con l'attestazione di effettivita' di tale costo, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La comunicazione dalla DG Cinema di cui agli articoli 14, comma 6, e 19, comma 4, costituisce comunque attestazione di effettivita' del credito di cui al presente comma. 4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 4, la DG Cinema verifica l'effettivita' del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione di cui al comma 3. E' fatta salva la facolta' di cui all'art. 23, comma 5 del presente decreto. 5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalita' di cui all'art. 6 del presente decreto, il cedente e' tenuto a comunicare alla DG Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonche' l'importo del credito ceduto. La DG Cinema comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG Cinema. 6. Resta fermo, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.