Art. 8 
 
 
                  Cedibilita' del credito d'imposta 
 
  1. I crediti d'imposta di cui al  presente  decreto,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti  del  codice
civile, sono cedibili dal beneficiario a  intermediari  bancari,  ivi
incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi
sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari  possono  utilizzare
il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o
contributivi, ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo  n.  241
del  1997,  esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici   offerti
dall'Agenzia delle Entrate. 
  2. La  cedibilita'  del  credito  non  pregiudica  i  poteri  delle
competenti amministrazioni relativi al controllo delle  dichiarazioni
dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle  sanzioni  nei
confronti del cedente il credito d'imposta. 
  3. Ai fini della  cedibilita'  di  cui  al  presente  articolo,  il
beneficiario richiede alla DG  Cinema  l'attestazione  in  merito  al
riconoscimento e all'effettivita' del  diritto  al  credito  maturato
alla data della richiesta  medesima.  A  tal  fine,  il  beneficiario
comunica  il  valore  del  credito  maturato  sulla  base  del  costo
eleggibile di produzione sostenuto alla data  di  cui  al  precedente
comma, con l'attestazione di effettivita' di tale  costo,  rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile
o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei
dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,   dei   periti
commerciali o in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme
previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.
140 , ovvero dal responsabile del centro di  assistenza  fiscale.  La
comunicazione dalla DG Cinema di cui agli articoli 14, comma 6, e 19,
comma  4,  costituisce  comunque  attestazione  di  effettivita'  del
credito di cui al presente comma. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
cui al comma 4, la DG  Cinema  verifica  l'effettivita'  del  credito
maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge n.
220 del 2016 e dal presente decreto, rilascia l'attestazione  di  cui
al comma 3. E' fatta salva la facolta' di cui all'art.  23,  comma  5
del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione  del  credito  ceduto  da
parte del cessionario, secondo le modalita' di  cui  all'art.  6  del
presente decreto, il cedente e' tenuto a comunicare alla DG Cinema  i
dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario  stesso,  nonche'
l'importo del credito ceduto. La DG Cinema comunica al cedente  e  al
cessionario l'accettazione della cessione del  credito.  Gli  importi
dei crediti d'imposta sono  fruibili,  da  parte  dei  cessionari,  a
partire dal giorno 10 del mese successivo alla data  di  accettazione
della cessione del credito da parte della DG Cinema. 
  6. Resta fermo, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 220 del  2016,
il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte  dovute
e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza  del  credito
d'imposta ceduto nei confronti del cedente.