Art. 9 Decadenza e revoca del credito d'imposta 1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade: a) qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalita' italiana; b) qualora all'opera audiovisiva non vengano riconosciuti ovvero decadano i requisiti di eleggibilita' culturale; c) qualora non vengano soddisfatti gli altri requisiti o adempimenti previsti nel presente decreto; d) nei casi previsti dagli articoli 7, 11, comma 1, 12, comma 4, 14, comma 1, 15, comma 3, 18, commi 6 e 7, 19, commi 1 e 2, e 21 del presente decreto, nonche' dalle norme fiscali e tributarie vigenti. 2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Nel caso di film di cui al Capo III del presente decreto, il credito d'imposta e' altresi' revocato qualora il produttore non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascun film, al 100 per cento del credito d'imposta stesso. Ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate. 4. Nel caso di opere audiovisive di cui al Capo IV e V del presente decreto, il credito d'imposta e' altresi' revocato qualora il produttore non sostenga sul territorio italiano spese di produzione, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno pari, per ciascuna opera, al 100 per cento del credito d'imposta stesso. Ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, le spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo se le stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili di altri Stati membri dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate. 5. Con riferimento ai requisiti di territorialita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse deroghe per ragioni strettamente funzionali alle esigenze narrative dell'opera, previo parere degli esperti di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, con provvedimento del Direttore generale Cinema. 6. Il credito d'imposta e' altresi' revocato al produttore al quale e' subentrato altro produttore. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito. Il produttore subentrante puo' presentare, a proprio nome, le richieste di cui agli articoli 13 e 18 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.