Art. 9 
 
 
              Decadenza e revoca del credito d'imposta 
 
  1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade: 
    a) qualora all'opera audiovisiva non venga riconosciuto,  in  via
definitiva, il requisito della nazionalita' italiana; 
    b) qualora all'opera audiovisiva non vengano riconosciuti  ovvero
decadano i requisiti di eleggibilita' culturale; 
    c)  qualora  non  vengano  soddisfatti  gli  altri  requisiti   o
adempimenti previsti nel presente decreto; 
    d) nei casi previsti dagli articoli 7, 11, comma 1, 12, comma  4,
14, comma 1, 15, comma 3, 18, commi 6 e 7, 19, commi 1 e 2, e 21  del
presente decreto, nonche' dalle norme fiscali e tributarie vigenti. 
  2. Nei casi sopra  indicati  si  provvede  anche  al  recupero  del
beneficio  eventualmente  gia'  fruito  maggiorato  di  interessi   e
sanzioni secondo legge. 
  3. Nel caso di film di cui al Capo III  del  presente  decreto,  il
credito d'imposta e' altresi'  revocato  qualora  il  produttore  non
sostenga sul  territorio  italiano  spese  di  produzione,  ai  sensi
dell'art. 4 del presente decreto, per un ammontare complessivo almeno
pari, per ciascun film,  al  100  per  cento  del  credito  d'imposta
stesso. Ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, le
spese sostenute all'estero sono considerate ammissibili, ai fini  del
calcolo  del  credito  di  imposta,  solo  se  le  stesse  non  siano
utilizzate per accedere a  benefici  simili  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea dove sono effettivamente localizzate. 
  4. Nel caso di opere audiovisive di cui al Capo IV e V del presente
decreto,  il  credito  d'imposta  e'  altresi'  revocato  qualora  il
produttore non sostenga sul territorio italiano spese di  produzione,
ai  sensi  dell'art.  4  del  presente  decreto,  per  un   ammontare
complessivo almeno pari, per ciascuna opera, al  100  per  cento  del
credito d'imposta stesso. Ferma restando  la  condizione  di  cui  al
precedente periodo, le spese sostenute  all'estero  sono  considerate
ammissibili, ai fini del calcolo del credito di imposta, solo  se  le
stesse non siano utilizzate per accedere a benefici simili  di  altri
Stati   membri   dell'Unione   europea   dove   sono   effettivamente
localizzate. 
  5. Con riferimento ai requisiti di territorialita' di cui ai  commi
3 e 4 del presente articolo,  possono  essere  concesse  deroghe  per
ragioni strettamente funzionali alle esigenze  narrative  dell'opera,
previo parere degli esperti di cui all'art. 26 della legge n. 220 del
2016, con provvedimento del Direttore generale Cinema. 
  6. Il credito d'imposta e' altresi' revocato al produttore al quale
e' subentrato altro produttore. In tal caso,  si  provvede  anche  al
recupero del  beneficio  eventualmente  gia'  fruito.  Il  produttore
subentrante puo' presentare, a proprio nome, le richieste di cui agli
articoli 13 e 18 del presente decreto, a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data  del  subentro  per  le  spese  sostenute  a
partire dal subentro stesso.