(( Art. 5-bis 
 
Disposizioni in materia di convalida del respingimento  disposto  dal
  questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al provvedimento di respingimento di  cui  al  comma  2  si
applicano le  procedure  di  convalida  e  le  disposizioni  previste
dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. 
  2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro  dell'interno.  In  caso  di
trasgressione lo straniero e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a
quattro  anni  ed  e'  espulso  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo
13, comma 13, terzo periodo. 
  2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato  di  cui
al comma 2-ter ed espulso,  abbia  fatto  reingresso  nel  territorio
dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
  2-quinquies. Per i reati previsti dai commi  2-ter  e  2-quater  e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi  di
flagranza e si procede con rito direttissimo. 
  2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto di  tutte  le  circostanze  concernenti  il
singolo caso.»; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Il divieto di cui  al  comma  2-ter  e'  inserito,  a  cura
dell'autorita' di pubblica sicurezza,  nel  sistema  di  informazione
Schengen di  cui  alregolamento  (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il  divieto
di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si  applica  l'acquis  di
Schengen.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  10  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di  frontiera
          respinge gli stranieri che  si  presentano  ai  valichi  di
          frontiera senza avere i requisiti  richiesti  dal  presente
          testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 
              2. Il respingimento con accompagnamento alla  frontiera
          e' altresi'  disposto  dal  questore  nei  confronti  degli
          stranieri: 
                a)  che   entrando   nel   territorio   dello   Stato
          sottraendosi  ai  controlli  di  frontiera,  sono   fermati
          all'ingresso o subito dopo; 
                b) che, nelle circostanze di cui  al  comma  1,  sono
          stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
          di pubblico soccorso. 
              2-bis. Al provvedimento  di  respingimento  di  cui  al
          comma 2  si  applicano  le  procedure  di  convalida  e  le
          disposizioni previste dall'art. 13, commi 5-bis e 5-ter,  7
          e 8. 
              2-ter. Lo straniero destinatario del  provvedimento  di
          respingimento di cui al comma  2  non  puo'  rientrare  nel
          territorio dello Stato senza  una  speciale  autorizzazione
          del Ministro dell'interno.  In  caso  di  trasgressione  lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
          Si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'art.  13,
          comma 13, terzo periodo. 
              2-quater. Allo straniero che, gia'  denunciato  per  il
          reato di  cui  al  comma  2-ter  ed  espulso,  abbia  fatto
          reingresso nel territorio dello Stato si  applica  la  pena
          della reclusione da uno a cinque anni. 
              2-quinquies. Per i reati previsti  dai  commi  2-ter  e
          2-quater e' obbligatorio l'arresto  dell'autore  del  fatto
          anche fuori dei casi di flagranza e  si  procede  con  rito
          direttissimo. 
              2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un
          periodo non inferiore a tre anni e non superiore  a  cinque
          anni; la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le circostanze concernenti il singolo caso. 
              3. Il  vettore  che  ha  condotto  alla  frontiera  uno
          straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve
          essere comunque respinto a norma del presente articolo,  e'
          tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a  ricondurlo
          nello Stato di provenienza, o in quello che  ha  rilasciato
          il documento di viaggio  eventualmente  in  possesso  dello
          straniero.  Tale  disposizione  si  applica  anche   quando
          l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
          vettore  che  avrebbe  dovuto  trasportarlo  nel  Paese  di
          destinazione rifiuti di imbarcarlo  o  le  autorita'  dello
          Stato di destinazione gli abbiano negato  l'ingresso  o  lo
          abbiano rinviato nello Stato. 
              4. Le  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  e  quelle
          dell'art. 4, commi  3  e  6,  non  si  applicano  nei  casi
          previsti  dalle  disposizioni  vigenti   che   disciplinano
          l'asilo  politico,  il  riconoscimento  dello   status   di
          rifugiato  ovvero  l'adozione  di  misure   di   protezione
          temporanea per motivi umanitari. 
              5. Per lo straniero respinto e'  prevista  l'assistenza
          necessaria presso i valichi di frontiera. 
              6. I respingimenti di cui  al  presente  articolo  sono
          registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza. 
              6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito,  a
          cura dell'autorita' d; pubblica sicurezza, nel  sistema  di
          informazione  Schengen  di  cui  al  regolamento  (CE)   n.
          1987/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
          nel territorio  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          nonche' degli Stati non membri cui si applica  l'acquis  di
          Schengen.». 
              - Per il regolamento (CE) del 20 dicembre 2006, n. 1987
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  v.  riferimenti
          normativi all'art. 5.