Art. 2 
 
          Definizione agevolata degli atti del procedimento 
                           di accertamento 
 
  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione, gli atti  di  recupero  notificati  entro  la  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  impugnati  e  ancora
impugnabili  alla  stessa  data,  possono  essere  definiti  con   il
pagamento delle somme complessivamente dovute per  le  sole  imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e  gli  eventuali  accessori,  entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro il  termine
di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, che residua dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di  cui  agli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera  b-bis),  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la  data
di entrata in vigore del presente decreto,  possono  essere  definiti
con il pagamento delle somme  complessivamente  dovute  per  le  sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali  accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data. 
  (( 2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  «  31  dicembre
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». )) 
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  sottoscritti  entro  la
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
perfezionati  ai  sensi  dell'articolo  9  del  medesimo  decreto  ((
legislativo  )),  con  il  pagamento,  entro  il   termine   di   cui
all'articolo 8, comma  1,  del  citato  decreto  ((  legislativo  )),
decorrente  dalla  predetta  data,  delle  sole  imposte,  senza   le
sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. 
  4. La definizione di cui a commi 1,  2,  3  si  perfeziona  con  il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro  i
termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2, 3, 4  del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, con un  massimo  di  venti  rate  trimestrali  di  pari
importo. E' esclusa la compensazione prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di  mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo  e
il competente ufficio prosegue  le  ordinarie  attivita'  relative  a
ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  ai
commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114. 
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui  all'articolo  5-quater
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
  7. La definizione perfezionata  dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri. 
  8. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          15 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              "Art. 15.  Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione 
              1. Le sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  indicate
          nell'articolo 2,  comma  5,  del  presente  decreto,  negli
          articoli  71  e  72  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          negli articoli 50 e 51 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346,
          sono ridotte a un terzo  se  il  contribuente  rinuncia  ad
          impugnare l'avviso di accertamento o di  liquidazione  e  a
          formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
          a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          le  somme  complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della
          predetta riduzione. In ogni caso la misura  delle  sanzioni
          non puo' essere inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo. 
              Omissis." 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto
          legislativo n. 218 del 1997 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              "Art. 11. Avvio del procedimento 
              1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati  un  invito  a
          comparire, nel quale sono indicati: 
              a)  gli  elementi   identificativi   dell'atto,   della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione; 
              b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione; 
              b-bis)  le  maggiori  imposte,  sanzioni  e   interessi
          dovuti; 
              b-ter)   i   motivi   che   hanno   dato   luogo   alla
          determinazione delle maggiori imposte di cui  alla  lettera
          b-bis). 
              Omissis." 
              Si riporta il testo dell'ottavo comma dell'articolo  17
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17 Debitore d'imposta 
              1. - 7. Omissis 
              8 Le disposizioni di cui al sesto  comma,  lettere  b),
          c), d bis), d-ter) e d-quater), del  presente  articolo  si
          applicano alle operazioni  effettuate  fino  al  30  giugno
          2022. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3 e 9 del
          citato decreto legislativo n. 218 del 1997: 
              "Art. 2. Definizione degli accertamenti  nelle  imposte
          sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto 
              1. La definizione delle imposte sui redditi ha  effetto
          anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle
          fattispecie per essa rilevanti. In tal caso  l'imposta  sul
          valore  aggiunto  e'  liquidata  applicando,  sui  maggiori
          componenti positivi di  reddito  rilevanti  ai  fini  della
          stessa,  l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto   tra
          l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
          quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili  e  di
          quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
          ai singoli regimi speciali adottati, e il  volume  d'affari
          incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e  di
          quelle   per   le   quali   non   sussiste   l'obbligo   di
          dichiarazione. Possono formare  oggetto  della  definizione
          anche le fattispecie rilevanti ai  soli  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto. 
              2.  Puo'  essere  oggetto  di  definizione   anche   la
          determinazione sintetica del reddito complessivo netto. 
              3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
          dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
          l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche'  ai
          fini  extratributari,  fatta  eccezione  per  i  contributi
          previdenziali e assistenziali, la cui  base  imponibile  e'
          riconducibile  a  quella  delle  imposte  sui  redditi.  La
          definizione esclude,  anche  con  effetto  retroattivo,  in
          deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
          punibilita' per  i  reati  previsti  dal  decreto-legge  10
          luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto
          dell'accertamento; la definizione non esclude  comunque  la
          punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3,  e
          4 del medesimo decreto-legge. 
              4.   La    definizione    non    esclude    l'esercizio
          dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
          dall'articolo  43  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,    relativo
          all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo
          57 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto: 
              a) se sopravviene la conoscenza di nuovi  elementi,  in
          base ai quali e' possibile accertare  un  maggior  reddito,
          superiore al cinquanta per cento  del  reddito  definito  e
          comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; 
              b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; 
              c) se la definizione riguarda i  redditi  derivanti  da
          partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
          nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  ovvero  in  aziende  coniugali  non
          gestite in forma societaria; 
              d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti
          delle societa' o associazioni o dell'azienda  coniugale  di
          cui alla lettera c), alle quali partecipa  il  contribuente
          nei cui riguardi e' intervenuta la definizione. 
              5. A seguito della  definizione,  le  sanzioni  per  le
          violazioni  concernenti  i  tributi  oggetto  dell'adesione
          commesse nel periodo d'imposta, nonche' per  le  violazioni
          concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative  allo
          stesso periodo, si applicano nella misura di un  terzo  del
          minimo  previsto  dalla  legge,  ad  eccezione  di   quelle
          applicate in sede di liquidazione  delle  dichiarazioni  ai
          sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dell'articolo  60,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633,  nonche'  di  quelle  concernenti  la
          mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
          formulate dall'ufficio. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di
          contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma  3
          non si applicano sanzioni e interessi. 
              6. Le disposizioni dei commi da  1  a  5  si  applicano
          anche in relazione ai periodi d'imposta  per  i  quali  era
          applicabile la definizione ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  novembre  1994,  n.  656,  e
          dell'articolo 2, comma 137, della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta." 
              "Art. 3. Definizione  degli  accertamenti  nelle  altre
          imposte indirette 
              1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui
          all'articolo  1,  comma   2,   dovuti   dal   contribuente,
          relativamente ai beni e  ai  diritti  indicati  in  ciascun
          atto, denuncia o dichiarazione che ha  formato  oggetto  di
          imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio  ad  ogni
          ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono
          escluse  adesioni  parziali  riguardanti  singoli  beni   o
          diritti   contenuti   nello   stesso   atto,   denuncia   o
          dichiarazione. 
              2. Se  un  atto  contiene  piu'  disposizioni  che  non
          derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le
          une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad  autonoma
          imposizione, costituisce oggetto  di  definizione  come  se
          fosse un atto distinto. 
              3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute  per
          ciascun tributo oggetto dell'adesione  si  applicano  nella
          misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 
              4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
          ad impugnazione e non  e'  integrabile  o  modificabile  da
          parte dell'ufficio." 
              "Art. 9. Perfezionamento della definizione 
              1. La definizione si perfeziona con  il  versamento  di
          cui all' articolo 8, comma  1,  ovvero  con  il  versamento
          della prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2." 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto
          legislativo n. 218 del 1997 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
          1. 
              Il  testo  del  paragrafo  1  dell'articolo   2   della
          decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
          2014 e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Il testo dell'articolo  114  del  regolamento  (UE)  n.
          952/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  9
          ottobre  2013  e'  riportato  nei   riferimenti   normativi
          all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-quater  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori): 
              "Art. 5-quater Collaborazione volontaria 
              1.  L'autore  della  violazione   degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
          al 30 settembre 2014, puo'  avvalersi  della  procedura  di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo  per
          l'emersione  delle  attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
          costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
          la definizione delle sanzioni per le  eventuali  violazioni
          di tali obblighi e  per  la  definizione  dell'accertamento
          mediante   adesione    ai    contenuti    dell'invito    al
          contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
          materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,  di
          imposte sostitutive, di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
          eventuali  violazioni  relative  alla   dichiarazione   dei
          sostituti d'imposta. A tal fine deve: 
              a)    indicare    spontaneamente    all'Amministrazione
          finanziaria,  mediante   la   presentazione   di   apposita
          richiesta, tutti gli investimenti e tutte le  attivita'  di
          natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,  anche
          indirettamente  o  per  interposta  persona,   fornendo   i
          relativi documenti e le informazioni per la  determinazione
          dei redditi che servirono per  costituirli  o  acquistarli,
          nonche' dei redditi che derivano dalla loro  dismissione  o
          utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
          alle informazioni per  la  determinazione  degli  eventuali
          maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui  redditi
          e  relative   addizionali,   delle   imposte   sostitutive,
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  dei
          contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle ritenute, non connessi con le attivita'  costituite
          o detenute all'estero,  relativamente  a  tutti  i  periodi
          d'imposta per i quali, alla  data  di  presentazione  della
          richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o
          la  contestazione  della  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; 
              b) versare le somme dovute in base  all'invito  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in  unica
          soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
          della violazione, in tre rate mensili di pari  importo.  Il
          pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  nei
          termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
          mancato pagamento di una delle rate comporta il venir  meno
          degli effetti della procedura. 
              2. La collaborazione volontaria non e'  ammessa  se  la
          richiesta e' presentata dopo che l'autore della  violazione
          degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
          comma  1,  abbia  avuto  formale  conoscenza  di   accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo o  di  procedimenti  penali,
          per violazione di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
          oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
          volontaria indicato al comma 1 del  presente  articolo.  La
          preclusione opera anche nelle ipotesi  in  cui  la  formale
          conoscenza delle circostanze di cui  al  primo  periodo  e'
          stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati  in  via
          tributaria  o  da  soggetti  concorrenti  nel   reato.   La
          richiesta di accesso alla collaborazione volontaria  rimane
          irrevocabile e non  puo'  essere  presentata  piu'  di  una
          volta, anche indirettamente o per interposta persona. 
              3. Entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione  dei
          versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
          entrate comunica all'autorita'  giudiziaria  competente  la
          conclusione della procedura di  collaborazione  volontaria,
          per  l'utilizzo  dell'informazione  ai   fini   di   quanto
          stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere  a)  e
          b). 
              4. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
          i quali non sono scaduti i  termini  di  accertamento  e  i
          termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  non  si
          applica il raddoppio dei termini di  cui  all'articolo  12,
          commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009,  n.  102,   qualora   ricorrano   congiuntamente   le
          condizioni previste  dall'articolo  5-quinquies,  commi  4,
          primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto. 
              5.  La  procedura  di  collaborazione  volontaria  puo'
          essere attivata fino al 30  novembre  2015.  L'integrazione
          dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
          1, lettera  a),  possono  essere  presentati  entro  il  30
          dicembre 2015. In deroga all'articolo 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione  delle
          istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal  10
          novembre 2015 e all'emissione dei relativi  atti,  compresi
          quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
          per  tutte  le  annualita'  oggetto  della   procedura   di
          collaborazione volontaria, e' attribuita  all'articolazione
          dell'Agenzia delle entrate  individuata  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro  la
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Per
          gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  si
          applicano le disposizioni  in  materia  di  competenza  per
          territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia  di
          legittimazione   processuale   dinanzi   alle   commissioni
          tributarie di cui all'articolo 10, comma  1,  dello  stesso
          decreto  legislativo  n.  546  del   1992,   e   successive
          modificazioni, previste per le  articolazioni  dell'Agenzia
          delle entrate  ivi  indicate.  Al  fine  di  assicurare  la
          trattazione unitaria delle istanze e la data certa  per  la
          conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
          per l'accertamento di cui all'articolo 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
          la   notifica   dell'atto   di   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, che scadono  a  decorrere  dal  31  dicembre  2015,
          limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
          ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
          procedura di  collaborazione  volontaria  e  per  tutte  le
          annualita' e le violazioni oggetto della procedura  stessa,
          sono fissati, anche in deroga  a  quelli  ordinari,  al  31
          dicembre 2016. 
              6. Per i residenti nel  comune  di  Campione  d'Italia,
          gia'  esonerati  dalla  compilazione  del  modulo   RW   in
          relazione  alle  disponibilita'  detenute  presso  istituti
          elvetici derivanti da redditi  di  lavoro,  da  trattamenti
          pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative  svolte
          direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
          comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
          proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  specifiche
          disposizioni  relative  agli  imponibili  riferibili   alle
          attivita'   costituite   o   detenute   in   Svizzera    in
          considerazione della  particolare  collocazione  geografica
          del comune medesimo."