Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell'Autorita', nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza. 2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i criteri e le modalita' per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza di accedere a dati e documenti detenuti dall'Autorita', ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione. 3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalita' per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di favorire la partecipazione all'attivita' amministrativa e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza.