Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita'  per
l'esercizio dell'accesso civico, inteso quale diritto di chiunque  di
richiedere documenti, informazioni  e  dati  oggetto  di  obbligo  di
pubblicazione da parte dell'Autorita', nei  casi  in  cui  sia  stata
omessa la loro pubblicazione, ai sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del
decreto trasparenza. 
  2. Il presente regolamento disciplina, altresi',  i  criteri  e  le
modalita' per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il
diritto di chiunque, ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto
trasparenza di accedere a dati e documenti  detenuti  dall'Autorita',
ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione. 
  3. Il presente regolamento disciplina,  inoltre,  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi formati o detenuti  dalla  Autorita'  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di  favorire  la  partecipazione
all'attivita' amministrativa e di assicurarne  l'imparzialita'  e  la
trasparenza.