Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, e' definita «Associazione di primo
grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa
direttamente  gli  allevatori,  senza  il  rapporto  associativo   di
intermediazione di altre Associazioni, ad  eccezione  delle  Province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  nel  cui  territorio  agli  Enti
selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori. 
  2. Ai fini del presente decreto, si  applicano  le  definizioni  di
«Ente  selezionatore»,  «Ente   ibridatore»,   «libro   genealogico»,
«programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi»,  di  cui  al
regolamento (UE) n. 2016/1012. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse.