Art. 3 
 
 
                  Enti selezionatori e approvazione 
                       dei programmi genetici 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito «Ministero», e' l'Autorita' competente ai sensi dell'articolo
2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012. 
  2. Il  Ministero  riconosce  gli  Enti  selezionatori  e  gli  Enti
ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti  dall'allegato  I  del
regolamento  (UE)  n.  2016/1012.  Gli  Enti  selezionatori   possono
aggregarsi nei comparti produttivi dei  bovini  da  latte,  bovini  a
duplice attitudine, bovini da carne, bufalini,  equidi,  ovi-caprini,
suini. 
  3.  Il  Ministero,  acquisito  il  parere  del  Comitato  nazionale
zootecnico, di cui al successivo  articolo  4,  comma  4,  approva  i
programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli  Enti
ibridatori, che hanno  ad  oggetto  gli  animali  iscritti  ai  libri
genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini  ibridi,  e
che perseguono almeno uno degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  8,
comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012. 
  4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di  programmi
genetici approvati dal Ministero, costituisce  elemento  fondamentale
per l'individuazione della razza e per la sua certificazione. 
  5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori  e
i relativi disciplinari, la cui  attuazione  e'  in  capo  agli  Enti
selezionatori della specie suina. 
  6. Il  Ministero  controlla  l'attuazione  dei  programmi  genetici
approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse.