Art. 5 
 
 
        Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici 
 
  1. Entro 6 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con  decreto
del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni  del
Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione  ed  il
corretto svolgimento dei programmi  genetici  ed  e'  individuato  il
soggetto presso il quale e' allocata la Banca dati unica zootecnica. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse.