Art. 4 
 
Differimento   del   termine   di   esecuzione   dei    provvedimenti
           giurisdizionali in tema di diplomati magistrali 
 
  1. Al fine di  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica  nell'interesse
degli alunni,  all'esecuzione  delle  decisioni  giurisdizionali  che
comportano  la  decadenza  dei  contratti,  a  tempo  determinato   o
indeterminato, stipulati, fino alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso le istituzioni scolastiche  statali,  con  i
docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro
l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte  dell'elevato
numero dei destinatari delle predette decisioni, il  termine  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30;
conseguentemente, le  predette  decisioni  sono  eseguite  entro  120
giorni decorrenti  dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento
giurisdizionale  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca.