Art. 2 
 
                     Principi di organizzazione 
 
  1. L'organizzazione e  il  funzionamento  interno  dell'Agenzia  si
ispirano ai seguenti principi: 
  a) economicita',  efficienza  e  razionale  impiego  delle  risorse
disponibili; 
  b) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa; 
  c)  flessibilita'  e  innovazione  dell'ordinamento  interno  delle
strutture a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la
massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per  rispondere
agli obiettivi strategici dell'Agenzia; 
  d)  ottimale  valorizzazione  del  capitale  umano  attraverso   la
corretta  valutazione  dei  risultati  conseguiti,   assicurando   la
formazione e lo sviluppo  professionale  dei  dipendenti,  garantendo
pari opportunita' alle lavoratrici e ai lavoratori; 
  e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto  delle  decisioni  e
utilizzo delle nuove  tecnologie,  in  funzione  della  facilita'  di
accesso alle informazioni nei rapporti  con  i  soggetti  pubblici  e
privati destinatari delle stesse. 
  2. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. All'Agenzia si applicano le disposizioni  in  materia  di  tetti
retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, quelle di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, nonche' all'articolo 1, comma 489, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Si applicano,  altresi',  le  disposizioni  in
merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da  parte  delle
pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  14  marzo
2013,  n.  33,  nonche'  quelle  in  materia  di  inconferibilita'  e
incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto  legislativo  8
aprile  2013,  n.  39,  e  le  disposizioni  contenute  nei   decreti
legislativi del 30 marzo 2001, n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, S.O.: 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). -1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  13   del
          decreto-legge  24  aprile  2014  n.  66,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014  n.  89  (Misure
          urgenti per la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95: 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   "autorita'
          amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti:  ",
          con gli enti pubblici economici"; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  "direzione   e
          controllo" sono  inserite  le  seguenti:  "delle  autorita'
          amministrative indipendenti e"; 
                c) al comma 473, le parole "fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali"  sono  sostituite
          dalle seguenti  "ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai sensi dell'art. 1, comma 475, della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo. 
              5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel  conto
          economico consolidato individuate  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  pubblicano
          nel proprio sito  internet  i  dati  completi  relativi  ai
          compensi percepiti da ciascun componente del  Consiglio  di
          amministrazione in qualita'  di  componente  di  organi  di
          societa' ovvero di fondi controllati  o  partecipati  dalle
          amministrazioni stesse.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  489,
          della legge 27 dicembre 2013 n. 147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2014)  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
              «489.  Ai  soggetti  gia'   titolari   di   trattamenti
          pensionistici erogati da gestioni previdenziali  pubbliche,
          le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
          ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,  non  possono
          erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,  sommati
          al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai
          sensi  dell'art.  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre   2011,   n.   214.   Nei   trattamenti
          pensionistici di cui al  presente  comma  sono  compresi  i
          vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche  elettive.
          Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso  fino
          alla loro naturale  scadenza  prevista  negli  stessi.  Gli
          organi  costituzionali  applicano  i  principi  di  cui  al
          presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Per l'argomento  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione dellalegge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O.