art. 1 (commi 301-400)
  301. Fermo quanto previsto dal comma 299  e  dal  comma  302,  sono
autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo  1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come
rifinanziato ai  sensi  del  comma  298  del  presente  articolo,  le
assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio  di  procedure
concorsuali, per le seguenti amministrazioni: 
    a) Corte dei conti: per personale  dirigenziale  di  livello  non
generale e per personale non dirigenziale, nel  limite  di  spesa  di
euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere
dall'anno 2020; 
    b) Corte dei conti: per referendari della Corte  dei  conti,  nel
limite complessivo di spesa di euro 5.646.929  per  l'anno  2019,  di
euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 per
l'anno 2022, di euro 11.194.460 per l'anno 2023, di  euro  11.294.027
annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per  l'anno  2026,
di euro 15.392.183  annui  per  gli  anni  2027  e  2028  e  di  euro
15.681.574 annui a decorrere dall'anno 2029; 
    c) Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria: per personale di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel  limite  di  spesa  di
euro 4.434.558 per l'anno 2019 e di euro 10.738.230 annui a decorrere
dall'anno 2020; 
    d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite  di
spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019; 
    e) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
nel limite di spesa di euro 4.780.284  per  l'anno  2019  e  di  euro
14.340.851 annui a decorrere dall'anno 2020; 
    f) Agenzia per l'Italia digitale: per personale  dirigenziale  di
livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite  di
spesa di euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di euro 2.260.705  annui  a
decorrere dall'anno 2020; 
    g)  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri:   per   personale
dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale
di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 e
di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020; 
    h) Istituto nazionale della previdenza  sociale,  nel  limite  di
spesa di euro 8.302.167 per  l'anno  2019,  di  euro  18.679.875  per
l'anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall'anno 2021. 
  302. Al fine di  evitare  l'effettuazione  di  assunzioni  oltre  i
limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al  comma
301 le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno  anno,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le procedure
concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il  personale
dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da  assumere,
in relazione al fabbisogno  e  nell'ambito  della  propria  dotazione
organica, nonche' la spesa annua lorda, per ciascuna annualita'  e  a
regime, effettivamente da  sostenere  per  il  trattamento  economico
complessivo, tenuto conto  del  costo  unitario  annuo  per  ciascuna
qualifica di personale da assumere. All'esito delle verifiche operate
dai predetti Dipartimenti, le  amministrazioni  sono  autorizzate  ad
assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito  delle
verifiche svolte  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni  di  bilancio  a
valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come  rifinanziato
ai sensi del comma 298  del  presente  articolo.  In  relazione  alle
assunzioni di cui  alla  lettera  b)  del  comma  301,  si  applicano
esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 322. 
  303. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle
attivita'  di  vigilanza  per  la  sicurezza  dei  prodotti   nonche'
dell'attivita' in conto terzi attribuite al Ministero dello  sviluppo
economico, e' autorizzata, per il  triennio  2019-2021,  in  aggiunta
alle facolta' di  assunzione  previste  dalla  legislazione  vigente,
l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo
economico di un contingente di complessive 102 unita'  di  personale,
nei limiti della dotazione organica, cosi'  composto:  2  unita'  con
qualifica dirigenziale non generale con laurea in  ingegneria  ovvero
discipline equipollenti; 80 unita' di personale da  inquadrare  nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica  F1,  di
cui   50   unita'   con   professionalita'   di    ingegneri    delle
telecomunicazioni e 30 unita', con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili
tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza
dei prodotti; 20 unita' di personale da inquadrare nella II area  del
personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10  unita'
con  professionalita'  di  periti  industriali   in   elettronica   e
telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni  di  cui  al
presente comma, per l'importo di euro  4.067.809  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come  rifinanziato  ai  sensi  del  comma  298  del  presente
articolo. 
  304. Fino alla completa attuazione della  disposizione  di  cui  al
comma 303 e limitatamente al personale delle aree, il Ministero dello
sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100  unita'  di
personale  proveniente  da  altre   pubbliche   amministrazioni,   ad
esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali
di cui al medesimo comma  303,  in  posizione  di  comando  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  305.  Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  e   l'efficienza
dell'area produttiva industriale, in  particolare  degli  arsenali  e
degli  stabilimenti  militari,  nonche'  per  potenziare  il  sistema
sinergico di  collaborazione  con  le  amministrazioni  locali  e  le
realta' produttive  territoriali,  il  Ministero  della  difesa,  nei
limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010,  n.  66,  in  aggiunta  alle  facolta'  di  assunzione
previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere,  per  il
triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un
contingente massimo di 294 unita' di personale  con  profilo  tecnico
non dirigenziale, cosi' ripartito: 
    a) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita'  di
Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019; 
    b) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita'  di
Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020; 
    c) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita'  di
Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021. 
  306. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma  305  si
provvede, nel limite di spesa di euro 3.318.143 per l'anno  2019,  di
euro 6.636.286 per l'anno 2020 e di euro 9.954.429 annui a  decorrere
dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. 
  307. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari
e di garantirne la piena funzionalita' e di far fronte alle  esigenze
di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il  Ministero
della  giustizia  e'   autorizzato,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali  previste   a   legislazione   vigente,   ad   assumere,
nell'ambito  dell'attuale  dotazione  organica,   per   il   triennio
2019-2021,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,   un
contingente massimo di 3.000 unita' di personale  amministrativo  non
dirigenziale, cosi' ripartito: a) 903 unita' di Area  II  per  l'anno
2019, 1.000 unita' di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unita' di Area
II per l'anno 2021,  da  inquadrare  nei  ruoli  dell'Amministrazione
giudiziaria. Il predetto personale e' reclutato con le  modalita'  di
cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui  alla  presente
lettera e' autorizzata, con le medesime modalita' di cui  al  periodo
precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle  liste  di
collocamento a norma dell'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  con  attribuzione  di
punteggio aggiuntivo  determinato  dall'amministrazione  e  a  valere
sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore  dei
soggetti  che  hanno  maturato  i  titoli  di   preferenza   di   cui
all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; b) 81 unita' di Area III e 16 unita' di Area II,
per l'anno 2019, per l'esigenza del  Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita', destinato ai ruoli di funzionario contabile,
funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico
nonche' di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al
presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019,  di
euro 78.363.085 per  l'anno  2020  e  di  euro  114.154.525  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma  298  del
presente articolo. Per lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali
necessarie all'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
di euro 2.000.000 per l'anno 2019. 
  308.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  degli   istituti
penitenziari  e  di  prevenire,  nel  contesto  carcerario,  fenomeni
derivanti dalla condizione di marginalita' sociale dei  detenuti,  il
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria, per il triennio 2019-2021, e' autorizzato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste  a  legislazione  vigente  e  nei
limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di
lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto  penitenziario,
di livello dirigenziale non generale. 
  309. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
determinati le modalita' e i criteri per  le  assunzioni  di  cui  al
comma 308. 
  310. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  308  e'
autorizzata la spesa di euro  1.689.844  per  l'anno  2019,  di  euro
3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro
3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro
3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro
3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro
3.708.352 per l'anno 2028 e  di  euro  3.749.436  annui  a  decorrere
dall'anno 2029. 
  311. Per far fronte  alle  eccezionali  esigenze  gestionali  degli
istituti penali per minorenni, la dotazione organica  della  carriera
penitenziaria  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita' del Ministero della  giustizia  e'  incrementata  di  sette
posizioni di livello dirigenziale non generale. Le  tabelle  C  ed  F
allegate  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono  sostituite  dalle
tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche
alle predette tabelle sono  disposte  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con
decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero  non
superiore a sette, gli istituti  penali  per  minorenni  classificati
quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della
giustizia e'  autorizzato,  nel  triennio  2019-2021,  in  deroga  ai
vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure  concorsuali  e  ad
assumere a tempo indeterminato fino a sette unita'  di  personale  di
livello dirigenziale non generale. Nelle more  dell'espletamento  del
concorso pubblico finalizzato alla copertura  dei  posti  di  cui  al
presente comma, i funzionari inseriti  nel  ruolo  dei  dirigenti  di
istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020,  in
deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, le  funzioni  di  direttore  degli  istituti
penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di  euro  337.969  per  l'anno
2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di  euro  684.154  per  l'anno
2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di  euro  700.587  per  l'anno
2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di  euro  717.020  per  l'anno
2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di  euro  733.454  per  l'anno
2027, di euro 741.670 per l'anno 2028  e  di  euro  758.104  annui  a
decorrere dall'anno 2029. 
  312. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio  1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,  n.
61, all'ultimo periodo,  le  parole:  «  triennio  2016-2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2016-2020 » e le  parole:  «
massimo di tre anni » sono sostituite dalle seguenti:  «  massimo  di
cinque anni ». 
  313. Al fine di assicurare il mantenimento dei  necessari  standard
di  funzionalita'   dell'Amministrazione   dell'interno,   anche   in
relazione ai peculiari compiti in materia di  immigrazione  e  ordine
pubblico, il Ministero dell'interno e' autorizzato, per  il  triennio
2019-2021,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nell'ambito della vigente  dotazione  organica,
ad  assumere  le  seguenti  unita'  di   personale   della   carriera
prefettizia  e   di   livello   dirigenziale   e   non   dirigenziale
dell'Amministrazione civile  dell'interno,  cosi'  suddiviso:  a)  50
unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
b) 25 unita' nella  qualifica  iniziale  di  accesso  alla  dirigenza
dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unita' nell'Area  III,  posizione
economica F1; d) 450 unita' nell'Area  II,  posizione  economica  F2.
Agli oneri di cui al presente comma,  pari  ad  euro  32.842.040  per
ciascuno degli anni  2019  e  2020  e  ad  euro  34.878.609  annui  a
decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298  del  presente
articolo. 
  314. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il  Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno  2019:  100
dipendenti della III area funzionale, posizione economica  F1,  anche
mediante il bando di nuovi concorsi, nonche' l'ampliamento dei  posti
messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di  concorsi
gia' banditi;  fino  a  200  dipendenti  della  II  area  funzionale,
posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi. 
  315. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 314, per
l'importo di euro 5.380.200 per l'anno  2019  e  di  euro  10.760.400
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle  risorse
del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi  del  comma  298
del presente articolo. 
  316. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le  parole  da:  «
nel limite di » fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nel limite di un contingente  complessivo  pari  a  2.870
unita' ». Ai fini dell'incremento del contingente come  rideterminato
dal presente comma e' autorizzata una spesa pari a euro 1.002.150 nel
2019,  euro  2.044.386  nel  2020,  euro  2.085.274  nel  2021,  euro
2.126.979 nel 2022, euro 2.169.519 nel 2023, euro 2.212.909 nel 2024,
euro 2.257.168 nel 2025, euro 2.302.311 nel 2026, euro 2.348.357  nel
2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dal 2028. 
  317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche  ambientali
e di perseguire un'efficiente  ed  efficace  gestione  delle  risorse
pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche  allo  scopo  di
prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
di superare quelle in  corso,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio  2019-2021,  e'
autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero
con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo,
mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami,
un contingente di personale di 350 unita' appartenenti all'Area  III,
posizione economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola  secondaria
di secondo grado.  E'  parimenti  autorizzata  l'assunzione  a  tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale  pubblica  per
titoli  ed  esami,  di  un  contingente  di  personale  in  posizioni
dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive  20
unita', con riserva di  posti  non  superiore  al  50  per  cento  al
personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Per le finalita' di cui al  presente  comma,  la  dotazione
organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, di cui alla tabella 4 allegata al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di  20  posizioni
di livello dirigenziale non generale e di 300 unita' di personale non
dirigenziale.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  8,
comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva
riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di  assistenza
e  di  supporto  tecnico-specialistico   e   operativo   in   materia
ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al
20 per cento nell'anno 2021, fino al 50  per  cento  nell'anno  2022,
fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del  100  per  cento  nell'anno
2024, avendo come riferimento il totale  delle  convenzioni  vigenti,
per le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli anni dal  2019  al
2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni  di  cui
al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   versate
all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   e   rimangono   acquisite
all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  individuate  e
quantificate  le   risorse   che   derivano   dall'estinzione   delle
convenzioni  di  cui  al  citato   periodo   al   fine   di   ridurre
corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I
bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli  valorizzando
l'esperienza  lavorativa  in  materia  ambientale  nell'ambito  della
pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti  dalle  assunzioni  di
cui al presente comma, nel limite  massimo  di  spesa  pari  ad  euro
4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno  2020  e  ad
euro 19.138.450 annui a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  a
valere sulle risorse del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come  rifinanziato
ai sensi del comma 298 del  presente  articolo.  Per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali pubbliche di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2019.  Al  relativo
onere si provvede  mediante  utilizzo  del  Fondo  da  ripartire  per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di  spese  per
acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  2006,  e'
incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di
85 unita' di personale non dirigenziale.  L'Avvocatura  dello  Stato,
per il triennio  2019-2021,  e'  autorizzata  ad  assumere,  a  tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli  ed
esami,  un  contingente  di  personale  di  6   unita'   di   livello
dirigenziale non generale, di 35 unita'  appartenenti  all'Area  III,
posizione economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola  secondaria
di  secondo  grado,  anche  con  particolare  specializzazione  nelle
materie  tecnico-giuridiche.  Nella  procedura  concorsuale  per   la
copertura delle posizioni dirigenziali di cui al  periodo  precedente
puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso
dei requisiti per l'accesso al  concorso  per  dirigente  nel  limite
massimo del 50 per cento dei  posti  messi  a  concorso.  Agli  oneri
derivanti dalle assunzioni di  cui  al  presente  comma,  nel  limite
massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019,  a  3.591.100
euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a  decorrere  dall'anno
2021,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come  rifinanziato  ai  sensi  del  comma  298  del  presente
articolo. 
  319. Al fine di assicurare lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati
dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche  degli
avvocati dello Stato e dei procuratori dello  Stato  sono  aumentate,
rispettivamente, di dieci unita'. La tabella A di cui  alla  legge  3
aprile 1979, n. 103, e'  conseguentemente  modificata.  Le  procedure
concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate  con  decreto
dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga  ai
vincoli in materia di reclutamento nelle  pubbliche  amministrazioni,
nonche' ai limiti assunzionali previsti dalla  normativa  vigente  in
materia di turn over. A tale fine e' autorizzata  una  spesa  pari  a
1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno  2020,  a
2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno  2022,  a
2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno  2024,  a
2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno  2026,  a
3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2028. 
  320.  Al  fine   di   agevolare   la   definizione   dei   processi
amministrativi pendenti e di ridurre  ulteriormente  l'arretrato,  e'
autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della  dotazione
organica, di consiglieri di Stato  e  di  referendari  dei  tribunali
amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente  normativa  in
materia di turn over. A tal fine, e'  autorizzata  la  spesa  per  un
onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019,  di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni
di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024, di 6 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  di  6,1
milioni di euro per l'anno 2026 e  di  7  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze  di  funzionamento
della giustizia amministrativa e' autorizzata  la  spesa  di  500.000
euro per l'anno 2019  e  di  1.000.000  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2020.  L'amministrazione  comunica  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale  assunto
e i relativi oneri. 
  321.  Al  fine   di   agevolare   la   definizione   dei   processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente  l'arretrato,  per
il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti  assunzionali,  e'
autorizzato  il  reclutamento,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato, sino a 26 unita' di  personale  non  dirigenziale  del
Consiglio di Stato e  dei  tribunali  amministrativi  regionali,  con
conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 0,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri. 
  322. Al fine di agevolare  la  definizione  dei  processi  pendenti
dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto,  e
di ridurre ulteriormente l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione  di
referendari della Corte dei  conti,  anche  in  deroga  alla  vigente
normativa in materia di turn over. A tale  fine  e'  autorizzata  una
spesa nel limite massimo complessivo di  3.390.000  euro  per  l'anno
2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di  3.582.000  euro
per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro
per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro
per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Per le connesse esigenze di funzionamento della  giustizia  contabile
e' autorizzata la spesa di 500.000  euro  per  l'anno  2019  e  di  1
milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2020.  Il  Segretariato
generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato  i  dati  relativi  al  personale  assunto  e  i
relativi oneri. 
  323. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le  parole:  «  per  una  durata  non  eccedente
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non  oltre
il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  fino  alla
data a  decorrere  dalla  quale  sono  rese  operative  le  posizioni
organizzative di  cui  all'articolo  1,  comma  93,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ». 
  324. All'articolo 1, comma 94, lettera  b),  primo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere  dalla  data
del 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a  decorrere
dalla data di operativita' delle posizioni organizzative  di  cui  al
comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ». 
  325. Le previsioni dei commi  323  e  324  non  hanno  effetto  nei
confronti dell'Agenzia che non emani entro  il  31  dicembre  2018  i
bandi per  la  selezione  dei  candidati  a  ricoprire  le  posizioni
organizzative di  cui  all'articolo  1,  comma  93,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto  dell'esigenza  di
garantire,  nel  triennio  2019-2021,  l'equilibrio  gestionale   del
servizio  nazionale  di  riscossione,  l'Agenzia  delle  entrate,  in
qualita'  di  titolare,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  della   funzione   della
riscossione,  svolta  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia   delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal  relativo  bilancio
annuale, una quota non superiore a 70  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per
l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018  della
medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e'  effettuata  entro
il secondo mese  successivo  all'approvazione  del  bilancio  annuale
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. 
  327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019  all'ente  Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di  contributo  risulti  inferiore
all'importo di 70 milioni di euro, si  determina,  per  un  ammontare
pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro,
erogabile allo stesso ente per l'anno 2020, in conformita'  al  comma
326. 
  328. La parte eventualmente non fruita del  contributo  per  l'anno
2020, anche rideterminato ai sensi del comma 327,  si  aggiunge  alla
quota  di  10  milioni  di  euro  erogabile  all'ente  Agenzia  delle
entrate-Riscossione per l'anno 2021, in conformita' al comma 326. 
  329.  Il  Ministero  della  salute,  per  le   finalita'   di   cui
all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  7  giugno   2017,   n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e'
autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di  un  contingente
fino a venti  unita'  di  personale  appartenente  all'area  III  del
comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.  Conseguentemente  per
gli  anni  2019  e  2020  e'  ridotta   di   1.103.000   euro   annui
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  330. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, lettera b), le parole: « 434 unita', di cui 35  di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale
generale » sono sostituite dalle seguenti: « 569 unita', di cui 42 di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale
generale »; 
    b) al comma 12, le parole: « 122 unita' » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 250 unita' » e le parole: « 8 posizioni » sono sostituite
dalle seguenti: « 15 posizioni »; 
    c) al comma 15, le parole: « 141 unita' » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 205 unita' », le parole: « 15 dirigenti » sono sostituite
dalle seguenti: « 19 dirigenti », le  parole:  «  70  unita'  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 134 unita' » e le parole: « 10 dirigenti
» sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ». 
  331. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  comma  330,
pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro  8.113.523  annui  a
decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298  del  presente
articolo. 
  332. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e   autostradali
(ANSFISA) e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di  euro  per
l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. 
  333. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei  lavoratori  di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma  276,  lettera  e),  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «  a  decorrere  dall'anno
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018  e  di  euro
1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ». 
  334. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  170,  dopo  il  quinto  comma  e'  aggiunto  il
seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,  179,
181 e al titolo II della parte terza si interpretano  nel  senso  che
non si applicano al personale  assegnato  o  in  servizio  presso  le
rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli  175,
176  e  199  si  applicano  ai  capi  delle  medesime  rappresentanze
diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento  presso  la
residenza demaniale »; 
    b) all'articolo 171, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
       « 6.  Se  dipendenti  in  servizio  all'estero  condividono  a
qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio all'estero e'
ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento »; 
    c) all'articolo 173, comma 4, le parole: 
     « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'8  per
cento »; 
    d) all'articolo 175, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
     « 4. L'indennita' di sistemazione spetta nella misura del 50 per
cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con
altro dipendente nella maggior parte del primo  anno  dall'assunzione
in servizio nella sede estera »; 
    e) all'articolo 176, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     « 3. L'indennita' di rientro spetta  nella  misura  del  50  per
cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo  l'abitazione
con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno  precedente
al rientro in Italia »; 
    f) all'articolo 181, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
     « 2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta  al
personale in servizio in residenze non classificate come disagiate  o
particolarmente  disagiate  situate  a  distanza  non   maggiore   di
chilometri 3.500 da Roma »; 
    g) all'articolo 199, comma 4, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: « Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione
durante il servizio estero, e sempre che il divario fra  le  date  di
assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni,
il contributo di cui al comma  1  spetta  al  dipendente  che  ne  ha
diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento ». 
  335.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, e' rimodulata, in base  ai  fabbisogni  triennali
programmati, la  dotazione  organica  del  personale  della  carriera
diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,  e
garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. 
  336. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.  125,
la  parola:  «  duecento  »   e'   sostituita   dalla   seguente:   «
duecentoquaranta ».  Nei  limiti  delle  disponibilita'  del  proprio
organico, l'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  e'
autorizzata  a  bandire   una   procedura   concorsuale,   ai   sensi
dell'articolo 20, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, e ad assumere fino a  20  unita'  appartenenti  all'Area
funzionale III, posizione economica F1. Per le finalita' del presente
comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo  indeterminato  previsti  dalle  norme  vigenti  per  l'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo,  utilizzando  le  risorse
previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa  di
euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri
derivanti dal primo  periodo,  pari  a  1.000.000  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. 
  337. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,   anche   mediante   il
potenziamento del ruolo della Cassa depositi  e  prestiti  Spa  quale
istituzione  finanziaria  per  la  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto  2014,  n.
125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
     1) al comma  1-bis,  le  parole:  «  prestiti  concessi  »  sono
sostituite dalle seguenti: 
      « finanziamenti concessi,  sotto  qualsiasi  forma,  »  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche'  le  categorie  di
operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo »; 
     2) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
e pertanto, in caso di ricezione di un atto  di  pignoramento  presso
terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende  una
dichiarazione negativa ai  sensi  dell'articolo  547  del  codice  di
procedura civile »; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      « 4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti
Spa  ai  sensi  del  comma  4  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  8,   comma   1,   possono   essere   assistite,   anche
integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia  di  ultima
istanza,  secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ad
incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato.
Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Le  risorse  non  utilizzate  al
termine dell'anno 2019 sono versate sulla  contabilita'  speciale  di
cui al medesimo articolo 37, comma 6,  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile »; 
    c) all'articolo 27: 
     1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: « prestiti  »  e'
sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »; 
     2) al comma 4, lettera  c),  le  parole:  «  i  crediti  »  sono
sostituite dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ». 
  338.  Al  fine  di  perseguire  piu'  efficacemente   le   missioni
istituzionali, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e'
autorizzato,  nel  rispetto  dell'attuale  dotazione   organica,   ad
esperire  procedure  concorsuali  per   l'assunzione,   a   decorrere
dall'anno  2020,  di  500  unita'  di  personale  di  qualifica   non
dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area III,  posizione
economica F1,  e  250  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione
economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500  unita'
di personale  di  qualifica  non  dirigenziale,  di  cui  250  unita'
appartenenti all'Area III,  posizione  economica  F1,  e  250  unita'
appartenenti  all'Area  II,  posizione  economica  F1.   Agli   oneri
derivanti dalle assunzioni di cui al presente  comma,  pari  ad  euro
18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro  37.240.810  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come  rifinanziato  ai  sensi  del  comma  298  del  presente
articolo. 
  339.  Al  fine  di  garantire  una  migliore  azione  di  tutela  e
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, e'  consentito  lo
scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per
un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti  messi  a
concorso, delle graduatorie  relative  alle  procedure  di  selezione
pubblica bandite ai sensi dell'articolo  1,  commi  328  e  seguenti,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel  rispetto  della  dotazione
organica di cui alla tabella B allegata  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.
171. Alla copertura degli  oneri,  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede a valere sulle risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. 
  340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma  396,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata dell'importo di
euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019. 
  341. Al  fine  di  sostenere  le  attivita'  di  studio  e  ricerca
dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, e' autorizzata
a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui. 
  342. In considerazione  dell'esigenza  di  rafforzare  l'azione  di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale,  nel  rispetto  dei
limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente,  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali  puo'  coprire,  per  l'anno  2019,  le
proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree  II
e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo  del  50
per cento delle facolta' assunzionali per l'anno 2019 come  accertate
con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, i candidati  che,  nelle  procedure  selettive  interne  per  il
passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con  graduatorie
approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si  sono  collocati  nelle
graduatorie medesime in posizione utile in base al  numero  di  posti
previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti e' stata
indetta ciascuna procedura. 
  343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di  rafforzamento
dei  servizi  di  accoglienza  e  di  assistenza  al   pubblico,   di
miglioramento  e  di  potenziamento  degli  interventi   di   tutela,
vigilanza   e   ispezione,   protezione   e   conservazione   nonche'
valorizzazione dei beni  culturali  in  gestione,  e'  consentita  la
proroga fino al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2019, dei contratti  a  tempo  determinato  stipulati
dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  344. Le amministrazioni comunicano alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato i dati relativi  al  personale  da  assumere  ai
sensi  dei  commi  da  298  a  342  e  i  relativi  oneri,  ai   fini
dell'assegnazione delle risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  come
rifinanziato ai  sensi  del  comma  298  del  presente  articolo,  ad
esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi  319,
320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  345. Al fine  di  consentire  una  maggiore  efficacia  dell'azione
amministrativa   svolta   a   livello    centrale    dal    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   nonche'   di
potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in  Friuli
Venezia Giulia, di cui  alla  legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  la
dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' incrementata di due posti  dirigenziali  di  livello
generale.  Al  primo  periodo  si  da'  attuazione  con  uno  o  piu'
regolamenti  di  organizzazione,   da   adottare   ai   sensi   della
legislazione vigente. 
  346. Al fine di superare  il  precariato,  ridurre  il  ricorso  ai
contratti a termine e valorizzare la professionalita'  acquisita  dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorita'  di
regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA),  per  il  triennio
2019-2021,  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma   1,   del   decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  nell'ambito  della   propria
autonomia organizzativa, contabile e amministrativa,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  assume   a   tempo
indeterminato,  previo  superamento  di  un  apposito  esame   svolto
mediante colloquio, il personale  non  dirigenziale  in  possesso  di
tutti i seguenti requisiti: 
    a) che risulti in servizio  con  contratto  a  tempo  determinato
presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge; 
    b) che sia stato reclutato  a  tempo  determinato  per  mezzo  di
selezioni pubbliche; 
    c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno  in  cui
si procede all'assunzione, almeno tre anni  di  servizio,  anche  non
continuativi, negli ultimi otto anni. 
  347. La pianta  organica  del  personale  di  ruolo  dell'ARERA  e'
rideterminata numericamente a seguito  delle  assunzioni  di  cui  al
comma 346 del presente articolo e il numero dei  dipendenti  a  tempo
determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14  novembre
1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge
23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a venti unita'. 
  348. Al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione
degli investimenti pubblici, nonche' in materia di valutazione  della
fattibilita'   e   della    rilevanza    economico-finanziaria    dei
provvedimenti   normativi   e   della   relativa    verifica    della
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con  gli  obiettivi
programmatici in materia di finanza pubblica, la  dotazione  organica
del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata di  venti
posti di  funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale  per  il
conferimento di  incarichi  di  consulenza,  studio  e  ricerca.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di  2.700.000
euro annui a decorrere dal 2019. 
  349.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   348   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021,
in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a  venti  unita'
di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia. 
  350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa
delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e  delle
finanze, si  provvede  alla  revisione  degli  assetti  organizzativi
periferici attraverso: 
    a) la realizzazione  di  presidi  unitari  orientati  al  governo
coordinato  dei  servizi  erogati  in   ambito   territoriale   dalle
articolazioni  periferiche  del  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze, ivi compresi gli uffici di  segreteria  degli  organi  della
giurisdizione  tributaria  di  cui  all'articolo   31   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le  funzioni  di
collaborazione    e    supporto     nell'esercizio     dell'attivita'
giurisdizionale   delle   commissioni   tributarie.   Tali    presidi
costituiscono  uffici   dirigenziali   non   generali   e   dipendono
organicamente e  funzionalmente  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato; 
    b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche
mediante condivisione delle sedi con uffici di altre  amministrazioni
statali   e,   in   particolare,   con   le    altre    articolazioni
dell'amministrazione economico-finanziaria; 
    c) l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali
non generali presso  le  articolazioni  periferiche,  apportando  una
riduzione  del  numero  complessivo  di  uffici  del  Ministero   non
inferiore al 5 per cento. Il contingente di  personale  addetto  agli
uffici di segreteria  delle  commissioni  tributarie  e'  evidenziato
nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza  e
le  variazioni  sono  determinate  secondo  le   modalita'   previste
dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n. 545. 
  351. Con provvedimento adottato ai sensi  dell'articolo  4-bis  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui  al
comma 350,  al  fine  di  assicurare  una  maggiore  funzionalita'  e
flessibilita' operativa degli uffici centrali e  periferici,  nonche'
di garantire l'uniformita' del trattamento economico del personale in
servizio. 
  352. Per le medesime finalita'  del  comma  348,  per  il  triennio
2019-2021, la percentuale stabilita al  primo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale  da  conferire  al
personale in servizio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in possesso  di  comprovate  professionalita'  tecniche,  con
oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e'
pari al 12 per cento. 
  353. Agli oneri derivanti dal comma 351, pari  a  20,2  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni  dal  2019
al 2023, mediante  corrispondente  utilizzo  dello  stanziamento  del
Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui  al  comma
350 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa  annuo
non inferiore  a  15,7  milioni  di  euro.  Sono  corrispondentemente
ridotti gli stanziamenti dei capitoli di  bilancio  per  acquisto  di
beni e servizi interessati iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) quanto  ad  euro  4,5  milioni  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Conseguentemente
all'articolo 1, comma 685, della citata legge n.  205  del  2017,  le
parole da: «  presta  servizio  »  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  presta  servizio  presso  gli  uffici
centrali  dei  Dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non  generale,
e' corrisposta una maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o
della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo  confronto
con le organizzazioni  sindacali,  sono  individuati,  tenendo  conto
delle modalita' di  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  primo
periodo, le  misure  e  i  criteri  di  attribuzione  delle  predette
maggiorazioni  nonche',  su  proposta  dei  Capi   Dipartimento,   il
personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di  euro  per
l'anno 2018 e di 2,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019.  Le  maggiorazioni  sono  erogate   mensilmente,   sulla   base
dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di  cui  al  primo  periodo
attestato  dai  Capi   Dipartimento,   previo   monitoraggio   svolto
nell'ambito di ciascun ufficio interessato ». 
  354. All'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127,  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «  sono  rese
disponibili » sono inserite le seguenti: « , su richiesta, ». 
  355. Al fine di potenziare  l'attuazione  delle  politiche  per  la
salute,  di  assicurare  un'efficiente  ed  efficace  gestione  delle
risorse pubbliche destinate alla tutela della salute,  nell'obiettivo
di perseguire le accresciute attivita' demandate agli uffici centrali
e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti
dalle nuove procedure europee in materia di controlli,  il  Ministero
della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza il
previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'  autorizzato  ad
assumere a tempo indeterminato, per il triennio  2019-2021,  mediante
apposita procedura concorsuale  pubblica  per  titoli  ed  esami,  un
contingente di personale di  80  unita'  appartenenti  all'Area  III,
posizione economica F1, e di  28  unita'  appartenenti  all'Area  II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola  secondaria
di secondo grado. 
  356. Per le medesime finalita' di cui al comma  355,  il  Ministero
della salute e' autorizzato ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un
contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle
professionalita' sanitarie di complessive 210 unita'. Fermo il limite
massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero
della salute puo' indire procedure per titoli ed esami per un  numero
di unita'  non  superiore  a  155,  riservate  al  personale  medico,
veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per  lo  svolgimento
dei controlli obbligatori in  materia  di  profilassi  internazionale
conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute  alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede: 
    a) nel limite massimo di spesa pari ad euro  725.000  per  l'anno
2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere
dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; 
    b) quanto a  867.945  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
    c) quanto a 9.484.115 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    d) quanto a 4.256.690 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244. 
  358. Per le finalita' di cui ai  commi  355  e  356,  la  dotazione
organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e' incrementata  di  210  posizioni
dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie nonche' di
80 unita' di personale non dirigenziale  appartenenti  all'Area  III,
posizione economica F1, e di 28 unita' di personale non  dirigenziale
appartenenti all'Area II, posizione economica F1. 
  359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356
definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in  materia
di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le
procedure concorsuali di cui al comma  356  possono  essere  affidate
alla Commissione per l'attuazione del  Progetto  di  Riqualificazione
delle  Pubbliche  Amministrazioni   (RIPAM)   di   cui   al   decreto
interministeriale  25  luglio  1994.  Agli  oneri   derivanti   dallo
svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356,
quantificati in  complessivi  euro  1.000.000  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute. 
  360. A decorrere dall'anno 2019, le  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le  modalita'
semplificate individuate con il decreto di cui  al  comma  300.  Fino
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente, il reclutamento avviene secondo  le  modalita'  stabilite
dalla disciplina vigente. 
  361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  graduatorie  dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le  amministrazioni
pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso. 
  362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della
validita' delle graduatorie  dei  concorsi  di  accesso  al  pubblico
impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, la validita' delle graduatorie approvate  dal  1°  gennaio
2010 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati: 
    a) la validita' delle graduatorie approvate dal 1°  gennaio  2010
al 31 dicembre 2013 e' prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono
essere  utilizzate  esclusivamente  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni: 
     1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti  inseriti  nelle
graduatorie di corsi di formazione  e  aggiornamento  organizzati  da
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi  di  trasparenza,
pubblicita' ed economicita' e utilizzando le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente; 
     2)  superamento,  da   parte   dei   soggetti   inseriti   nelle
graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne  la
perdurante idoneita'; 
    b) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2014  e'
estesa fino al 30 settembre 2019; 
    c) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2015  e'
estesa fino al 31 marzo 2020; 
    d) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e'
estesa fino al 30 settembre 2020; 
    e) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e'
estesa fino al 31 marzo 2021; 
    f) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e'
estesa fino al 31 dicembre 2021; 
    g) la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire
dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi  dell'articolo  35,
comma  5-ter,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria. 
  363. All'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati. 
  364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la lettera e-bis) del comma 3  e'  abrogata,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 400, comma 15,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59. 
  365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle  graduatorie
delle procedure concorsuali  bandite  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  366. I commi da 360 a 364 non  si  applicano  alle  assunzioni  del
personale scolastico, inclusi i  dirigenti,  e  del  personale  delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
  367. In analogia a quanto previsto al comma 359,  i  bandi  per  le
procedure concorsuali di  cui  al  comma  349  definiscono  i  titoli
valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione  della
rilevanza  economica,  finanziaria  e  giuridica  dei   provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri
e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in  materia  di
finanza  pubblica  nonche'  in  materia   di   programmazione   degli
investimenti pubblici. 
  368. Relativamente agli investimenti locali  individuati  ai  sensi
dei commi da 179 a 183, la  struttura  di  missione  InvestItalia  si
avvale  della  collaborazione  tecnica  della  Fondazione  patrimonio
comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  369. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del  suo
valore  storico  di  fondamento  dell'identita'   nazionale,   e   di
promuoverne lo studio e la conoscenza  in  Italia  e  all'estero,  la
dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto  del
Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali  1o  marzo  2002  e'
incrementata di tre unita' di personale non dirigenziale. L'Accademia
della  Crusca  e'  autorizzata,  in  deroga  alle  vigenti   facolta'
assunzionali e  alle  disposizioni  dell'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza  il  previo  svolgimento
delle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad  assumere,  nell'anno  2019,  a
tempo indeterminato,  mediante  apposita  procedura  concorsuale  per
titoli  ed  esami,  un  contingente  di  personale  di  due   unita',
appartenenti all'area C, posizione economica  C1,  e  di  una  unita'
appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento  del
personale  appartenente  all'area  C  puo'  avvenire  anche  mediante
procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando  i  requisiti  e  i
limiti ivi previsti. 
  370. La gestione  amministrativa  dell'Accademia  della  Crusca  e'
affidata a un segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di
selezione  pubblica,  tra  persone  di   particolare   e   comprovata
qualificazione professionale, assunto mediante  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   determinato.   L'incarico   di   segretario
amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore
a cinque anni e puo' essere rinnovato per una sola volta.  L'incarico
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico  o
privato ovvero  di  lavoro  autonomo,  nonche'  con  qualsiasi  altra
attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare
in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento
economico del segretario amministrativo non puo' essere  superiore  a
quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali. 
  371. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni  di  cui
ai commi 369 e 370 e' autorizzata la spesa di 236.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019. 
  372. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attivita'
in materia  di  sicurezza  stradale,  di  valutazione  dei  requisiti
tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita' di
autotrasporto, e al fine di fornire adeguati livelli di  servizio  ai
cittadini e alle imprese, e' autorizzata, in  deroga  alla  normativa
vigente,  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  50   unita'   di
personale,  nell'anno  2019,  da  inquadrare  nella  seconda   fascia
retributiva  della  seconda  area,  presso  il  Dipartimento  per   i
trasporti terrestri,  la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell'ambito
dell'attuale dotazione organica,  in  aggiunta  alle  percentuali  di
assunzione  previste  a  normativa  vigente.  La  dotazione  organica
relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'   conseguentemente   rimodulata,   garantendo   la
neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche tenendo conto di  quanto  disposto  dall'articolo  1,
commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  374. In  attuazione  dei  commi  372  e  373,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto  previsto  all'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto all'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Resta ferma la facolta' di avvalersi  della  previsione
di cui all'articolo 3,  comma  61,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
  375. All'articolo 17 della  legge  11  gennaio  2018,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: « a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2019 »; 
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «  ,  ferma  restando
l'esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro,  »  e  le  parole:   «   ,
prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi
contrattuali, » sono soppresse e  dopo  le  parole:  «  gli  istituti
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  »  sono
inserite le seguenti: «  con  esclusione  dell'articolo  15-quater  e
della correlata indennita', »; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  3  si  applicano,  in
quanto compatibili sotto  il  profilo  giuridico  e  finanziario,  ai
dirigenti delle professionalita' sanitarie dell'Agenzia italiana  del
farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui  agli
articoli 74  e  80  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo al personale dirigente  dell'Area  1  del  21  aprile  2006,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 2006 ». 
  376. Per le finalita' indicate  dall'articolo  17  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3,  come  modificato  dal  comma  375  del  presente
articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei  contratti  del
personale delle amministrazioni  statali,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  e'  prevista
un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000  a  decorrere  dall'anno
2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale  riferita
al triennio 2016-2018 in  applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  377. Il  Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  ad  assumere
nell'anno 2019, in aggiunta alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi  gia'
banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  378. Ai fini del comma 377 e' autorizzata la spesa  nel  limite  di
euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno  2020,
di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di  euro  27.926.016  per  l'anno
2022, di euro 35.423.877 per l'anno  2023,  di  euro  35.632.851  per
l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di  euro  37.021.584
per l'anno 2026, di  euro  37.662.540  per  l'anno  2027  e  di  euro
38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028. 
  379. Il ruolo organico del personale della  magistratura  ordinaria
e' aumentato complessivamente  di  600  unita'.  Il  Ministero  della
giustizia, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali,  e'
autorizzato a  bandire,  dall'anno  2019,  procedure  concorsuali  e,
conseguentemente, ad assumere un contingente  massimo  annuo  di  200
magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B  allegata
alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo  6
del  decreto-legge  31  agosto  2016,   n.   168,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,  n.  197,  e'  sostituita
dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o piu'  decreti
del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentito  il   Consiglio
superiore della magistratura, sono rideterminate le piante  organiche
degli uffici giudiziari. 
  380.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  379,   e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per  l'anno  2020,
di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di  euro  48.915.996  per  l'anno
2022, di euro 53.571.284 per l'anno  2023,  di  euro  60.491.402  per
l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di  euro  71.553.688
per l'anno  2026,  di  euro  72.618.826  per  l'anno  2027,  di  euro
73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per  l'anno  2029,  di
euro 76.322.120  per  l'anno  2030  e  di  euro  76.820.640  annui  a
decorrere dall'anno 2031. 
  381. Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di  contrasto  del
terrorismo  internazionale,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli
articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  con  le
modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, l'assunzione  straordinaria  di  un  contingente
massimo di 6.150 unita' delle Forze di polizia,  comprensivo  di  362
unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma 382,  lettera  a),
del presente  articolo,  nel  limite  della  dotazione  organica,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°  ottobre  di  ciascun
anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e  per  un  numero
massimo di: 
    a) 1.043 unita' per l'anno 2019, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di
finanza; 
    b) 1.320 unita' per l'anno 2020, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia  di
finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    d) 1.143 unita' per l'anno 2022, di  cui  389  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di  cui  387  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria. 
  382.  Al  fine  di   incrementare   l'efficienza   degli   istituti
penitenziari, nonche' per le indifferibili necessita' di  prevenzione
e contrasto della diffusione dell'ideologia di  matrice  terroristica
in ambito carcerario, e' autorizzata, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di  polizia  penitenziaria,
non prima del 1° marzo 2019, di: 
    a) 362 unita', in aggiunta alle facolta' assunzionali previste  a
legislazione vigente; 
    b) 86 unita', quale anticipazione  delle  straordinarie  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2019  dall'articolo  1,  comma  287,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    c) 200 unita', quale anticipazione delle  straordinarie  facolta'
assunzionali previste per l'anno 2022  dall'articolo  1,  comma  287,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    d) 652 unita', a valere  sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste  per  l'anno  2019  dall'articolo  66,  comma   9-bis,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  383. Alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 2199  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  mediante  scorrimento   delle
graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate
nell'anno 2017 e, per i posti residui,  in  parti  uguali,  a  quelle
approvate nell'anno 2018. 
  384. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un  fondo,  da  ripartire  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella 3 allegata alla presente legge, con  una  dotazione  di  euro
4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335  per  l'anno  2020,  di
euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022,
di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990  per  l'anno
2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di  euro  251.673.838  per
l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218
per l'anno 2028 e di euro 257.910.130  annui  a  decorrere  dall'anno
2029. 
  385. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di
cui al comma 384 e' incrementato di euro 17.830.430 per l'anno  2019,
di euro 23.221.840 per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di  euro
22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per  l'anno  2023,  di
euro 15.392.240  per  l'anno  2024  e  di  euro  15.479.120  annui  a
decorrere dall'anno 2025. 
  386. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a
euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro  4.340.520
per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720
per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere  dal  2025,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Il
fondo di cui al comma 384 e' corrispondentemente incrementato. 
  387.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per
mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,  da
iscrivere in apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni. 
  388. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  389. Al fine di garantire gli standard operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 650 unita' non prima del 10  maggio
2019, di ulteriori 200 unita' non prima del 1° settembre  2019  e  di
ulteriori 650 unita' non prima del 1° aprile  2020.  Conseguentemente
la dotazione organica del ruolo dei vigili  del  fuoco  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
incrementata di complessive 1.500 unita'. 
  390. Per la copertura dei posti di cui al comma 389, nonche' per le
assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa  per  l'anno
2019,  si  provvede  prioritariamente  mediante   il   ricorso   alla
graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso
pubblico a 814 posti di vigile del fuoco,  indetto  con  decreto  del
Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la
cui validita' e' all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019. 
  391. Le residue facolta' assunzionali, relative esclusivamente alle
assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui  al  comma
389, sono esercitate, per il 70  per  cento  dei  posti  disponibili,
mediante scorrimento della graduatoria del concorso  pubblico  a  250
posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con  decreto  del  Ministero
dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,  per  il
rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco. 
  392.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma   389   e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno
2019, di euro 56.317.262 per l'anno  2020,  di  euro  63.138.529  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per  l'anno
2024, di euro 64.208.008 per l'anno  2025,  di  euro  64.337.545  per
ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per  l'anno
2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a
decorrere dall'anno 2031. 
  393.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi da 389 a 392, ivi comprese le spese per
mense e buoni pasto, e' autorizzata la  spesa  di  200.000  euro  per
l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020. 
  394. Al fine di garantire gli standard operativi ed  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia  costiera  per  l'attuazione  delle  misure   necessarie   ad
accrescere la sicurezza, anche ambientale, della  navigazione  e  dei
traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo  815  del
codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
sostituita dalla seguente: 
  « a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per  l'anno  2021,  3.700  per
l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023,  3.900  per  l'anno  2024,  4.000
dall'anno 2025 in servizio permanente ». 
  395. In relazione a quanto disposto  dal  comma  394  del  presente
articolo, all'articolo 585, comma 1, del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) e'  sostituita
dalle seguenti: 
    « h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29; 
    h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29; 
    h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29; 
    h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29; 
    h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29; 
    h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29; 
    h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29; 
    h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29; 
    h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29; 
    h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29; 
    h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29; 
    h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29; 
    h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29; 
    h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29; 
    h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29; 
    h-undevicies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29 ». 
  396. Ai fini  del  comma  394  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro
12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per  l'anno  2024,  di
euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno  2026,
di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di  euro  20.747.798  per  l'anno
2028, di euro 20.932.057 per l'anno  2029,  di  euro  21.116.316  per
l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di  euro  22.332.019
per l'anno  2032,  di  euro  22.847.741  per  l'anno  2033,  di  euro
23.363.463 per l'anno 2034 e di euro 23.879.185 a decorrere dall'anno
2035. 
  397. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi da 394 a 395, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto,
e' autorizzata la spesa di 145.600 euro per l'anno 2021, 291.200 euro
per l'anno 2022, 436.800 euro  per  l'anno  2023,  582.400  euro  per
l'anno 2024 e 728.000 euro a decorrere dall'anno 2025. 
  398. Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo  contro  gli
infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta  ed
immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma
2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello  previsto
per il personale di ruolo del medesimo Corpo, e' autorizzata la spesa
annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000  a  decorrere
dall'anno 2020. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
relative misure indennitarie nonche' il procedimento di  monitoraggio
e di rideterminazione automatica delle misure  indennitarie  medesime
al fine del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo  del
presente comma. 
  399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  i
Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie  fiscali,  in
relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite  al  predetto
anno,  non  possono  effettuare  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore  al  15
novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui  al  periodo
precedente  si  applica  con  riferimento   al   1°   dicembre   2019
relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno.
Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di  professore  associato
ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al  termine
del contratto come ricercatore  di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della stessa legge. 
  400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca  e  la
competitivita'  del  sistema   universitario   italiano   a   livello
internazionale,  il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  euro  20  milioni  per
l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020,
per l'assunzione di ricercatori di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, le risorse sono  ripartite  tra  le  universita'.  La
quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata  entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  per  le  finalita'  di  cui  ai  periodi
precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario,
per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'.