art. 1 (commi 501-600)
  501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino
a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione della domanda di indennizzo nonche' il piano di riparto
semestrale delle risorse disponibili.  Con  il  medesimo  decreto  e'
istituita una commissione tecnica per l'esame  e  l'ammissione  delle
domande all'indennizzo del FIR, composta da nove membri  in  possesso
di idonei requisiti  di  competenza,  onorabilita'  e  probita'.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinato  il
compenso da attribuire ai componenti della  commissione  tecnica.  Ai
relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2019, 2020 e 2021, si provvede mediante  la  dotazione  del  FIR.  La
domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione  attestante
i requisiti di cui al comma 494, e' inviata al Ministro dell'economia
e  delle  finanze  entro  il  termine  di  centottanta  giorni  dalla
pubblicazione del citato decreto. La  prestazione  di  collaborazione
nella presentazione della domanda  e  le  attivita'  conseguenti  non
rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno  luogo  a
compenso. 
  502. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE)
inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 sono soddisfatti con priorita'
a valere sulla dotazione del FIR. 
  503. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1106,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta  di  25  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020  e  2021.  Le  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo  di  500
milioni di euro all'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  30
marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate  al
termine di ciascun esercizio finanziario sono  conservate  nel  conto
dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. 
  504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo  1,  commi
da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'  sostituito
dal FIR. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 
  505. Non hanno accesso in ogni caso  alle  prestazioni  del  FIR  i
soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493  o  loro
controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi  di:  componente  del
consiglio di  amministrazione  e  degli  organi  di  controllo  e  di
vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di  gestione  del
rischio  e  revisione  interna;  membro   del   collegio   sindacale;
consigliere delegato; direttore generale e vice  direttore  generale,
nonche' i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado. 
  506. Al comma 3, alinea, dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119, le parole: « L'importo  dell'indennizzo  forfetario  e'
pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per  l'acquisto  degli
strumenti finanziari » sono sostituite dalle  seguenti:  «  L'importo
dell'indennizzo forfetario e' pari al 95 per cento del  corrispettivo
pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari ».  Conseguentemente
il Fondo interbancario  di  tutela  del  deposito  (FITD)  integra  i
rimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019. 
  507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'economia e  delle
finanze presenta alle Camere una  relazione  relativa  all'attuazione
dei  commi  da  493  a  506  nella  quale  comunica  il  numero   dei
risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale
scopo destinate,  quelle  accertate  e  disponibili  per  l'eventuale
incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonche'  il  numero
stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere  alle  risorse
del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e  delle
finanze  comunica  l'ammontare  stimato   delle   risorse   destinate
all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo  che  conseguentemente
sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020. 
  508. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in
cambi  e  titoli  delle  imprese   italiane   operanti   su   mercati
internazionali, all'articolo 10 del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
     «  5.  La   Banca   d'Italia   puo'   stabilire,   con   proprio
provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
agli enti italiani  che  partecipano  ai  sistemi  aventi  a  oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera m), numero 1), di uno Stato  non  appartenente  all'Unione
europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini
di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  m),  numero
2), il provvedimento e'  adottato  d'intesa  con  la  Consob,  previa
valutazione dell'opportunita' di concludere apposite  intese  tra  le
predette autorita' e  le  competenti  autorita'  dello  Stato  estero
interessato »; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
     « 5-bis. In deroga a quanto previsto  dal  comma  5,  i  sistemi
designati in uno Stato membro che receda  dall'Unione  europea  senza
aver concluso uno specifico accordo ai  sensi  dell'articolo  50  del
Trattato sull'Unione europea (TUE), gestiti da operatori  legittimati
alla  prestazione  dei  rilevanti  servizi   nel   territorio   della
Repubblica  sulla  base  della  disciplina  ad  essi  rispettivamente
applicabile, continuano,  nonostante  tale  recesso,  a  considerarsi
sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino
all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e  comunque  per
un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui  i  trattati
cessano  di  essere  applicabili  allo  Stato  interessato  ai  sensi
dell'articolo 50 del TUE ». 
  509. Nell'ambito delle misure per la tutela dei  risparmiatori,  al
fine di potenziare la funzione  di  vigilanza  della  Commissione  di
vigilanza  sui  fondi  pensione   (COVIP),   anche   in   conseguenza
dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva
(UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2016, e' autorizzata la spesa  di  1.500.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019. 
  510. Per l'attivazione di interventi  volti  a  ridurre,  anche  in
osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale  di
governo delle liste di attesa,  i  tempi  di  attesa  nell'erogazione
delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza
clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante  l'implementazione  e
l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai  sistemi
di prenotazione elettronica per l'accesso alle  strutture  sanitarie,
come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019  e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra  le  regioni
secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  512. Il monitoraggio degli effetti derivanti  dagli  interventi  di
cui al comma 510 del presente articolo e' effettuato, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  dal  Comitato  paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, di cui  all'articolo  9  dell'intesa  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  513. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma
7, dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente  il  nuovo  Patto
per la salute 2014-2016, l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS), istituita ai sensi  del  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della  salute
e delle  regioni  e  province  autonome,  un  sistema  di  analisi  e
monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie  che  segnali,
in via preventiva, attraverso  un  apposito  meccanismo  di  allerta,
eventuali e significativi scostamenti relativamente  alle  componenti
economico-gestionale,   organizzativa,   finanziaria   e   contabile,
clinico-assistenziale,  di   efficacia   clinica   e   dei   processi
diagnostico-terapeutici, della qualita', della sicurezza e dell'esito
delle cure, nonche' dell'equita' e della  trasparenza  dei  processi.
All'AGENAS e' altresi' affidato il compito di  monitorare  l'omogenea
realizzazione di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  4,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.  189.   Per   lo
svolgimento delle attivita' di cui al presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  514. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' determinato  in
114.439 milioni di  euro.  Tale  livello  e'  incrementato  di  2.000
milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di  euro
per l'anno 2021. 
  515.  Per  gli  anni  2020  e   2021,   l'accesso   delle   regioni
all'incremento del  livello  del  finanziamento  rispetto  al  valore
stabilito per l'anno 2019 e' subordinato alla stipula,  entro  il  31
marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano  per  il  Patto  per  la  salute  2019-2021  che
contempli misure di programmazione e di miglioramento della  qualita'
delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi. 
  516.  Le  misure  di  cui  al  comma  515  devono  riguardare,   in
particolare: 
    a) la revisione  del  sistema  di  compartecipazione  alla  spesa
sanitaria a carico degli assistiti al  fine  di  promuovere  maggiore
equita' nell'accesso alle cure; 
    b)  il  rispetto  degli  obblighi  di  programmazione  a  livello
nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione
delle reti strutturali  dell'offerta  ospedaliera  e  dell'assistenza
territoriale, con particolare  riferimento  alla  cronicita'  e  alle
liste d'attesa; 
    c) la valutazione  dei  fabbisogni  del  personale  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  dei  riflessi  sulla  programmazione   della
formazione di base e specialistica e sulle  necessita'  assunzionali,
ivi  comprendendo  l'aggiornamento  del  parametro   di   riferimento
relativo al personale; 
    d) l'implementazione di infrastrutture  e  modelli  organizzativi
finalizzati alla realizzazione del sistema  di  interconnessione  dei
sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale  che  consentano
di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture
sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio  nazionale
tenendo conto delle infrastrutture gia' disponibili  nell'ambito  del
Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; 
    e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; 
    f)  il  miglioramento   dell'efficienza   e   dell'appropriatezza
nell'uso dei  fattori  produttivi  e  l'ordinata  programmazione  del
ricorso agli erogatori privati accreditati che siano  preventivamente
sottoposti a controlli di esiti  e  di  valutazione  con  sistema  di
indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto  previsto
dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
    g) la valutazione del fabbisogno di  interventi  infrastrutturali
di ammodernamento tecnologico. 
  517. All'articolo 1, comma 594, secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  dopo  le  parole:  «  socio-assistenziale,
limitatamente  agli  aspetti  socio-educativi  »  sono  inserite   le
seguenti: « , nonche', al fine di conseguire risparmi di  spesa,  nei
servizi e nei presidi socio-sanitari  e  della  salute  limitatamente
agli aspetti socio-educativi ». 
  518. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici  di
medicina generale che partecipano ai corsi di formazione  di  cui  al
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  le  disponibilita'
vincolate sul Fondo sanitario nazionale di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di  10  milioni
di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019.  Conseguentemente,  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo,  e'
incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019. 
  519. In ragione di quanto gia' disposto ai sensi  dell'articolo  1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  al  medesimo  comma
607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 
  520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019. 
  521. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici,  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per  l'anno  2019,
di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15  marzo  2010,
n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo  2017,  tenuto  conto  dei  criteri  individuati  con
decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
considerati idonei a operare presso  le  reti,  pubbliche  o  private
accreditate, dedicate alle  cure  palliative  medici  sprovvisti  dei
requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013,  e  che
alla data di entrata in vigore della presente legge sono in  servizio
presso le reti medesime e  sono  in  possesso  di  tutti  i  seguenti
requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno
triennale, anche non continuativa, nel campo  delle  cure  palliative
acquisita  nell'ambito  di  strutture   ospedaliere,   di   strutture
residenziali appartenenti alla categoria degli hospice  e  di  unita'
per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione
delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;  b)  un
congruo  numero  di  ore  di  attivita'   professionale   esercitata,
corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per  il
rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  e  di  casi  trattati;  c)
acquisizione  di  una  specifica  formazione   in   cure   palliative
conseguita  nell'ambito  di  percorsi  di  educazione   continua   in
medicina, ovvero tramite  master  universitari  in  cure  palliative,
ovvero tramite corsi organizzati  dalle  regioni  per  l'acquisizione
delle competenze di cui all'accordo sancito  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il  10  luglio  2014  (rep.  Atti  n.
87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso  dei  requisiti
di  cui  al  presente  comma  deve  essere  presentata  alla  regione
competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  523.  Per  consentire   un   miglioramento   dell'efficacia   degli
interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce  degli
sviluppi e dei progressi  della  ricerca  scientifica  applicata  con
specifico riguardo alla prevenzione e  alla  terapia  delle  malattie
tumorali e del diabete, per l'anno 2019, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro da destinare agli istituti  di  ricovero  e  cura  di
carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica  impegnati  nello
sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni  di
euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei
programmi di  prevenzione  primaria  cardiovascolare.  I  fondi  resi
disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato  di
previsione del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il
settore della sanita' pubblica » nell'ambito della missione « Ricerca
e innovazione ». 
  524. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  16  ottobre
2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata »  sono  inserite
le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di
ricerca ». 
  525.  Le  comunicazioni  informative  da  parte   delle   strutture
sanitarie private di cura e degli iscritti  agli  albi  degli  Ordini
delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio
2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro  attivita',
comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge  4
agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso
qualsiasi  elemento  di  carattere  promozionale  o  suggestivo,  nel
rispetto della libera e consapevole determinazione  del  paziente,  a
tutela della salute pubblica, della dignita' della persona e del  suo
diritto a una corretta informazione sanitaria. 
  526.  Per  l'attivita'  di  compilazione  e  trasmissione  per  via
telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle   strutture   sanitarie
competenti del Servizio sanitario nazionale, dei  certificati  medici
di infortunio e malattia professionale di  cui  all'articolo  53  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, l'INAIL,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,
trasferisce annualmente al Fondo  sanitario  nazionale  l'importo  di
euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato e successiva riassegnazione alla spesa,  da  ripartire  tra  le
regioni e le province  autonome  in  sede  di  predisposizione  della
proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative  al
fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019,  tale
importo  e'  maggiorato  del  tasso  di  inflazione  programmato  dal
Governo. 
  527. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526,
determinata con  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo  23
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  implementa,  per  il
personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i
fondi di ciascuna azienda o ente  per  la  contrattazione  decentrata
integrativa. 
  528. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526,
determinata con  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ha  destinazione  vincolata  al  fondo  destinato  per  i
rinnovi contrattuali della medicina  convenzionata  incrementando  la
quota capitaria riconosciuta per  assistito  al  medico  di  medicina
generale. 
  529. L'importo di cui al comma 526 puo'  essere  rivisto  ogni  due
anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il
numero  dei  certificati  compilati   e   trasmessi   telematicamente
all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati  nel
biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento
a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici  legati
all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati
compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e  le
malattie  professionali  denunciati  non   puo'   comunque   superare
l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per  cento  al  netto
della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione. 
  530. Nessun compenso puo' essere richiesto agli  assistiti  per  il
rilascio  dei   certificati   medici   di   infortunio   o   malattia
professionale. 
  531. Per i certificati  trasmessi  fino  al  31  dicembre  2018  si
applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre  e  il  24
dicembre 2007 tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria.
L'onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico  del  bilancio
dell'INAIL e' determinato sulla base della spesa media  del  triennio
2014-2016 per l'attivita' di certificazione medica come  disciplinata
dai predetti accordi. 
  532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi
telematici, e' a carico del bilancio dell'INAIL  per  l'attivita'  di
certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto. 
  533. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:   «   La
retribuzione corrisposta  dal  datore  di  lavoro  alla  persona  con
disabilita' da lavoro destinataria di un  progetto  di  reinserimento
mirato alla conservazione del posto di  lavoro  che  alla  cessazione
dello stato di inabilita' temporanea assoluta non possa attendere  al
lavoro  senza   la   realizzazione   degli   interventi   individuati
nell'ambito del predetto progetto e' rimborsata dall'INAIL al  datore
di lavoro nella misura del 60  per  cento  di  quanto  effettivamente
corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti  dai
datori  di  lavoro  e  sono  approvati  dall'INAIL.  Le  retribuzioni
rimborsabili sono quelle corrisposte  dalla  data  di  manifestazione
della volonta' da parte del datore di  lavoro  e  del  lavoratore  di
attivare il progetto e fino alla realizzazione  degli  interventi  in
esso individuati e, comunque, per un  periodo  non  superiore  ad  un
anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto  di
reinserimento  lavorativo  personalizzato  non  siano   attuati   per
immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo  e'
tenuto a  restituire  all'INAIL  l'intero  importo  del  rimborso.  A
decorrere dal 1° gennaio  2019,  l'INAIL  concorre  al  finanziamento
dell'assegno di ricollocazione di cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato  alle  persone  con
disabilita' da lavoro  in  cerca  di  occupazione.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' di finanziamento. I soggetti
indicati all'articolo 6, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono  presentare  all'INAIL
progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori  e  datori
di lavoro in materia di reinserimento e  di  integrazione  lavorativa
delle persone con disabilita' da lavoro, finanziati dall'Istituto nei
limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti ». 
  534. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 3, le parole: « di eta' compresa  tra  i
18 e i 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « di  eta'  compresa
tra 18 e 67 anni»; 
    b) all'articolo 7, comma 4, le parole: «  27  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »; 
    c) all'articolo 8, comma 1, le parole: « in lire 25.000  annue  »
sono sostituite dalle seguenti: « in euro 24 annui »; 
    d) all'articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
     « 2-bis. Qualora l'inabilita' permanente sia compresa tra il 6 e
il 15 per cento e' corrisposta una prestazione una tantum di  importo
pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalita' di cui al  comma
1 previste per la rendita. 
     2-ter. Per gli infortuni  in  ambito  domestico  e'  corrisposto
l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui  all'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 »; 
    e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: « Annualmente, su proposta del Comitato amministratore  del
Fondo, sono destinate delle  risorse,  nel  rispetto  dell'equilibrio
economico e finanziario del Fondo medesimo, per la  realizzazione,  a
cura  dell'INAIL,  di  campagne  informative  a   livello   nazionale
finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile
abitazione ». 
  535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del presidente dell'INAIL,  da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti le modalita' e i termini di attuazione  delle  disposizioni
di cui al comma 534. 
  536. In caso di violazione delle disposizioni  sulle  comunicazioni
informative sanitarie di cui al comma 525, gli  ordini  professionali
sanitari  territoriali,  anche  su  segnalazione   delle   rispettive
Federazioni,  procedono  in  via  disciplinare  nei   confronti   dei
professionisti o delle societa' iscritti e segnalano tali  violazioni
all'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   ai   fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di
un direttore sanitario  iscritto  all'albo  dell'ordine  territoriale
competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  537. Al fine di garantire la continuita'  e  la  funzionalita'  dei
servizi  sanitari  nonche'   di   conseguire   risparmi   di   spesa,
all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il  comma  4
e' aggiunto il seguente: 
     « 4-bis. Ferma  restando  la  possibilita'  di  avvalersi  delle
procedure per  il  riconoscimento  dell'equivalenza  dei  titoli  del
pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di  cui
alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro  che  svolgono  o  abbiano
svolto un'attivita' professionale in regime di  lavoro  dipendente  o
autonomo,  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche  non
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a  svolgere
le attivita' professionali previste  dal  profilo  della  professione
sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano, entro il 31  dicembre
2019, negli elenchi speciali  ad  esaurimento  istituiti  presso  gli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ». 
  538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della salute sono  istituiti
gli elenchi speciali di cui al  comma  4-bis  dell'articolo  4  della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del  presente
articolo. 
  539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26  febbraio  1999,
n. 42, e dalla legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  i  diplomi  e  gli
attestati, indicati nella tabella allegata al  decreto  del  Ministro
della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi  regionali  o  di
formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il  2000,  o  comunque
conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario,
rilasciato a seguito di  completamento  del  corso  di  laurea  nella
classe L/SNT2, di educatore  professionale  socio-sanitario  ai  fini
dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione  post-base
e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria  di  educatore
professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 
  540. L'iscrizione negli elenchi speciali  di  cui  al  comma  4-bis
dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,  introdotto  dal
comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, non produce,  per  il  possessore  del
titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale  rivestita  e  sulle
mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei  rapporti  di  lavoro
dipendente gia' instaurati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  non  possono  essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di  titoli  ai
fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge  1°
febbraio 2006, n. 43. 
  542. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, e' abrogato. 
  543. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite
le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31  dicembre  2017,  di
borsa di  studio  erogata  dagli  Istituti  a  seguito  di  procedura
selettiva pubblica »; 
    b) dopo le parole: « un'anzianita' di servizio » sono inserite le
seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ». 
  544. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  dopo  le  parole:   «   malattie
metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie
neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite  severe  e
delle malattie da accumulo lisosomiale, »; 
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  dopo  le  parole:   «   malattie
metaboliche ereditarie » sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  per  le
malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze  congenite
severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »; 
    c) all'articolo 3, comma 4, lettera e): 
     1) dopo le parole: « patologie metaboliche  ereditarie,  »  sono
inserite le  seguenti:  «  dalle  patologie  neuromuscolari  su  base
genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da
accumulo lisosomiale, »; 
     2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »; 
    d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
     «  2-bis.  Il  Ministero   della   salute,   avvalendosi   della
collaborazione dell'Istituto superiore  di  sanita',  dell'Age.na.s.,
delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentite le societa' scientifiche di settore,  sottopone  a  revisione
periodica almeno biennale  la  lista  delle  patologie  da  ricercare
attraverso lo screening neonatale, in  relazione  all'evoluzione  nel
tempo delle evidenze scientifiche  in  campo  diagnostico-terapeutico
per le malattie genetiche ereditarie »; 
    e) all'articolo 6: 
     1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «  e
per  la  diagnosi  delle  malattie  neuromuscolari  genetiche,  delle
immunodeficienze  congenite  severe  e  delle  malattie  da  accumulo
lisosomiale »; 
     2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui  a
decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati
in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018  e  in  29.715.000
euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019  »  e  dopo  le  parole:  «
15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il  triennio
2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ». 
  545. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei  dirigenti  medici,
veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale,  a
decorrere  dal  triennio  contrattuale  2019-2021,   il   trattamento
economico  di  cui  all'articolo  15-quater,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla  contrattazione
collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari  con
rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del  monte
salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva  a  carico  del  bilancio  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo  48,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  con  riferimento  alle
anzianita' contributive maturate a  decorrere  dalla  medesima  data.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede  nell'ambito  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato. 
  546. A decorrere dall'anno  2019,  fermo  restando  il  livello  di
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di  quote  vincolate:  a)
importo destinato all'assistenza  sanitaria  per  gli  stranieri  non
iscritti al Servizio sanitario nazionale,  di  cui  all'articolo  35,
comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99  milioni  di
euro; b)  importo  destinato  alla  riqualificazione  dell'assistenza
sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui  all'articolo
28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  per  un  valore
massimo  di  41,317  milioni  di  euro,  confluiscono   nella   quota
indistinta  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  di  cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e  sono
ripartiti tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla  legislazione
vigente in materia di costi standard. 
  547. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo  anno
del relativo  corso  sono  ammessi  alle  procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza  del  ruolo  sanitario   nella   specifica
disciplina bandita e collocati,  all'esito  positivo  delle  medesime
procedure, in graduatoria separata. 
  548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui
al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati  nelle  relative
graduatorie,  e'  subordinata  al   conseguimento   del   titolo   di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici  gia'
specialisti alla data di scadenza del bando. 
  549. All'articolo 1, comma 796,  lettera  p-bis),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, la parola:  «  alternativamente  »  e'  sostituita
dalle seguenti: « , anche congiuntamente »; 
    b) dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
     «2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del
settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della  spesa  e
promozione   dell'appropriatezza   delle   prestazioni,   certificate
congiuntamente dal Comitato paritetico  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli  9  e
12 della citata intesa 23 marzo 2005 ». 
  550. Il  Fondo  per  il  concorso  al  rimborso  alle  regioni  per
l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per  il  concorso  al
rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  dei  medicinali  oncologici
innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  mantenendo  le  rispettive
finalita' nell'ambito del finanziamento del fabbisogno  standard  del
Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.  Resta  ferma  in
capo al Ministero  della  salute  la  competenza  a  disciplinare  le
modalita'  operative  di  erogazione  delle  risorse  stanziate,  con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge  n.
232 del 2016. 
  551. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 40: 
     1) all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole:  «  dell'IVA  »  sono
inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »; 
     2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Le  percentuali
di sconto di cui al presente comma, nonche' quelle di  cui  al  primo
periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in  regime
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA  inferiore  a  euro
150.000 »; 
    b) dopo il comma 40 e' inserito il seguente: 
     « 40-bis. Fatte salve le determinazioni  che  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  hanno  assunto  in  materia
fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al  calcolo
del fatturato annuo delle farmacie, in regime di  Servizio  sanitario
nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo  del  comma
40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti
in regime di Servizio sanitario nazionale; b)  la  remunerazione  del
servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c)  il  fatturato
delle prestazioni di assistenza integrativa e  protesica  erogate  in
regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d)  le  quote  di
partecipazione alla spesa a carico dell'assistito.  Da  tale  calcolo
sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c)
gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo  del
farmaco  nel  determinare  le  somme  da  rimborsare  alle   farmacie
convenzionate;  d)  la  quota  a  carico  dei  cittadini,  ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  18  settembre  2001,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.
405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni  per  i  servizi
erogati dalle farmacie ai sensi del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153 ». 
  552. Agli oneri derivanti dal comma 551,  lettera  a),  numero  2),
pari a 4 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34  e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  553. Tenuto conto che  il  farmaco  rappresenta  uno  strumento  di
tutela della salute e che i  medicinali  sono  erogati  dal  Servizio
sanitario nazionale in  quanto  inclusi  nei  livelli  essenziali  di
assistenza, al fine di garantire  criteri  aggiornati  all'evoluzione
della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei
farmaci  tra  l'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  e  l'azienda
farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le
modalita'  a  cui  l'AIFA  si  attiene  nel   determinare,   mediante
negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio  sanitario
nazionale. 
  554. Dal 1°  gennaio  2019,  l'AIFA  puo'  riavviare,  prima  della
scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda  farmaceutica  titolare
di AIC,  le  procedure  negoziali  per  riconsiderare  le  condizioni
dell'accordo in essere, nel caso in cui  intervengano  medio  tempore
variazioni del mercato  tali  da  far  prevedere  un  incremento  del
livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un  rapporto
costo-terapia sfavorevole  rispetto  alle  alternative  presenti  nel
prontuario farmaceutico nazionale. 
  555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato  dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,   n.   67,
rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' elevato a  28  miliardi  di  euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma  e'  destinato  prioritariamente  alle  regioni   che   abbiano
esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita'
a valere sui citati 24 miliardi di euro. 
  556. Il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  di  300  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di  400  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di  300  milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033. 
  557. Il comma 8 dell'articolo 9-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' sostituito dal seguente: 
     « 8. Il superamento del tetto di spesa  a  livello  nazionale  e
regionale  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  per  l'acquisto   di
dispositivi medici, rilevato sulla base  del  fatturato  di  ciascuna
azienda al lordo dell'IVA e'  dichiarato  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro il 30 settembre  di  ogni  anno.  La  rilevazione  per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020  e,  per  gli  anni
successivi, entro  il  30  aprile  dell'anno  seguente  a  quello  di
riferimento,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dalla  fatturazione
elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione
dei contratti, anche in essere, e' fatto obbligo  di  indicare  nella
fatturazione elettronica in modo separato il  costo  del  bene  e  il
costo del servizio ». 
  558. Il comma 11 dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e' sostituito dai seguenti: 
     « 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma  10
sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altre
patologie, di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di  cellule  e
tessuti e trattamenti a base di medicinali  per  terapie  avanzate  o
prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonche'  di
dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la
stessa procedura. L'attivita' obbligatoria di tenuta e  aggiornamento
dei registri di cui al  presente  comma  e'  svolta  con  le  risorse
disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali
delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale.
Nell'ambito del Patto per la salute  2019-2021  sono  individuate  le
modalita'  per  garantire  e  verificare   la   corretta   tenuta   e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 
     11-bis.  E'  fatto  obbligo  agli   esercenti   le   professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di  alimentare  in
maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza  pubblica,
i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ». 
  559. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
ricerca, di assistenza e di  cura  dei  malati  oncologici,  mediante
l'erogazione  della  terapia  innovativa   salvavita   denominata   «
adroterapia », e' autorizzato un contributo pari a 5 milioni di  euro
per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica  (CNAO),
a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione
del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della  salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il piano degli investimenti in conto  capitale  da  effettuare
per il perseguimento degli scopi istituzionali del  Centro.  Il  CNAO
presenta alla fine  di  ogni  anno  il  rendiconto  del  processo  di
avanzamento  progettuale.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  al
presente comma e' effettuata in base allo stato  di  avanzamento  dei
lavori. 
  560. All'articolo 1, comma 453, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
a decorrere dall'anno 2019 ». 
  561. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  70,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di  25  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  562. All'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro  delegato  per  la
famiglia e le disabilita', » sono inserite  le  seguenti:  «  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con ». 
  563. Al  fine  di  agevolare  l'accesso  a  benefici,  supporti  ed
opportunita' utili alla promozione  dei  diritti  delle  persone  con
disabilita',  con  decreto  del  Ministro  per  la  famiglia   e   le
disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle  politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti  e  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il  rilascio
della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate le
modalita'  per  l'individuazione  degli  aventi  diritto  e  per   la
realizzazione e la distribuzione della stessa a  cura  dell'INPS.  Le
caratteristiche tecniche della Carta di cui al  presente  comma  sono
conformi  alle  indicazioni  operative  elaborate  dalla  Commissione
europea  ai  fini  del  reciproco  riconoscimento  dello   stato   di
disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di  1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  564. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e  di
prevenire  l'eutrofizzazione  ingravescente  e   l'importazione   del
fosforo favorendone il recupero dal  settore  zootecnico,  da  quello
della depurazione civile e da altre fonti di  sostanza  organica,  il
fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno
2019. 
  565.  In  coerenza  con  le  linee  programmatiche  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia  di
aree naturali protette, gli Enti parco nazionali di cui alle  lettere
a), b), c), d), e) e f) sono autorizzati, nel rispetto dei  requisiti
e  dei  limiti  finanziari  di  cui  all'articolo  20   del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a procedere  alla  stabilizzazione
del personale di cui al predetto articolo 20 per il medesimo triennio
2018-2020,  anche  in  posizione  soprannumeraria,  per  i   seguenti
contingenti: 
    a) Alta Murgia tre unita'; 
    b) Appennino Lucano quattro unita'; 
    c) Asinara tre unita'; 
    d) Cinque Terre due unita'; 
    e) Sila una unita'; 
    f) Gargano una unita'. 
  566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali
provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi  della
cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai
sensi del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che  siano  soggetti  al
controllo di prevenzione degli incendi. 
  567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  gli  altri
Ministeri che  hanno  in  uso  gli  immobili  di  cui  al  comma  566
provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a  norma
delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali
prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le amministrazioni  interessate,  da  adottare
entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per
l'ultimazione della ricognizione di cui al  comma  566.  Il  medesimo
decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili
negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i  beni
e  le  attivita'  culturali  e  negli   altri   immobili,   ai   fini
dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero  alle
eventuali prescrizioni impartite, da completare  nel  rispetto  delle
scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque
non oltre il 31 dicembre 2022. 
  568. All'attuazione delle disposizioni  dei  commi  566  e  567  si
provvede  a  valere   sulle   risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  anche  in  conto  residui,  comprese   quelle
rivenienti  dalla  riassegnazione  dei  fondi  per  l'attuazione  del
Programma operativo interregionale attrattori culturali,  naturali  e
turismo - Fondo europeo di sviluppo regionale. 
  569. Al fine di rendere effettive le norme degli  enti  locali  che
disciplinano l'orario  di  funzionamento  degli  apparecchi  previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare  le  relative
sanzioni: 
    a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa,  mette  a  disposizione  degli
enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti  dal
citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di  cui  al
regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della  presente
lettera sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge; 
    b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal
citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di  cui  al
regio decreto n. 773 del 1931 che consentono  il  gioco  pubblico  da
ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma  943,  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  devono  prevedere  la  memorizzazione,  la
conservazione e la trasmissione  al  sistema  remoto  dell'orario  di
funzionamento degli apparecchi  medesimi.  Tali  dati  sono  messi  a
disposizione degli  enti  locali  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero  dell'economia  e
delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea,
ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  570. All'articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: « incaricato di » sono inserite le
seguenti: « elaborare un programma di risanamento del gestore  ovvero
di » e dopo le parole: « d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , in
particolare anche attraverso la proposta  di  costituire,  in  deroga
all'articolo 4, commi 1 e 2, nonche' all'articolo 14,  comma  6,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una
nuova societa' interamente partecipata con capitale pubblico »; 
    b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «  ,
soggetto all'approvazione del Ministero  dell'interno  ai  sensi  del
regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 ». 
  571. Agli oneri previsti per la realizzazione  delle  funzionalita'
necessarie a rendere  disponibili  agli  enti  locali  gli  orari  di
funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a  50.000
euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa  fronte  con  le
risorse  finanziarie  disponibili  e  nell'ambito   della   dotazione
organica dell'amministrazione. 
  572. I commi 2  e  2-bis  dell'articolo  16  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente: 
     « 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione
agli  investimenti  stranieri  concernenti  l'ospedale  e  centro  di
ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la  regione
Sardegna e' autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare
l'acquisto di prestazioni sanitarie  specialistiche  ambulatoriali  e
ospedaliere da soggetti privati in misura non  superiore  al  livello
massimo stabilito dall'articolo 15, comma  14,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per  cento,  fatti  salvi  i
benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del  medesimo
comma 14, introdotto dall'articolo  1,  comma  574,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208.  La  predetta  autorizzazione  triennale  ha
carattere  sperimentale  ed  e'  finalizzata  al   conseguimento   di
incrementi dei tassi di mobilita' sanitaria attiva e  alla  riduzione
dei tassi di mobilita'  passiva.  Il  Ministero  della  salute  e  la
regione Sardegna assicurano il  monitoraggio  delle  attivita'  della
struttura in relazione all'effettiva qualita'  dell'offerta  clinica,
alla  piena  integrazione  con  la  rete  sanitaria  pubblica  e   al
conseguente  effettivo  decremento  della   mobilita'   passiva.   La
copertura dei maggiori oneri e'  assicurata  annualmente  all'interno
del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1,  comma  836,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ». 
  573. Per il finanziamento delle spese di  manutenzione  e  gestione
del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il  Ministero
della salute, di una banca dati destinata  alla  registrazione  delle
disposizioni anticipate di trattamento (DAT), e' autorizzata la spesa
di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019. 
  574. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio  del
rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti  diretti  di
cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
nonche' al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza nel rispetto della compatibilita' finanziaria del Servizio
sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi  da
575 a 584. 
  575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti  diretti  e'
stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla  spesa  per
acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per
gli altri acquisti diretti il tetto di  spesa  e'  determinato  nella
misura pari al 6,69 per cento. 
  576. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
ai  fini  del  monitoraggio  annuale  della  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture  elettroniche,  di
cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, emesse  nell'anno  solare  di  riferimento,
attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalita' definite con
il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  20  dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  29  dicembre
2017, nonche' con il decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  127
del 4 giugno 2018. 
  577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni
solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello  di
riferimento, l'AIFA determina, con  provvedimento  del  consiglio  di
amministrazione, l'ammontare  complessivo  della  spesa  farmaceutica
nell'anno  di  riferimento  per   acquisti   diretti,   mediante   la
rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA,  delle
aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici  AIC
dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici
AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai  farmaci
innovativi   e   ai   farmaci   oncologici   innovativi    di    cui,
rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale  determinazione  si  tiene
separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas
medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa  vanno
detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del  comma  579  del
presente articolo. 
  578. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577,  l'AIFA
rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare  di  AIC,  al  lordo
dell'IVA, sulla base  dei  dati  delle  fatture  elettroniche  emesse
nell'anno solare di riferimento.  L'AIFA,  sulla  base  del  predetto
fatturato,   determina,   con   provvedimento   del   consiglio    di
amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica
titolare  di  AIC,  in  maniera  distinta  per  il  mercato  dei  gas
medicinali rispetto  a  quello  degli  altri  acquisti  diretti.  Per
quest'ultimo il fatturato e'  riferito  a  tutti  i  codici  AIC  dei
medicinali di fascia A e H per acquisti diretti,  ad  esclusione  dei
codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi  ai
farmaci  innovativi  e  ai  farmaci  oncologici  innovativi  di  cui,
rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel
registro dei medicinali orfani per  uso  umano  dell'Unione  europea,
nonche' dei codici AIC per acquisti diretti di  gas  medicinali  (ATC
V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato  e'  riferito
in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali
(ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi
alle forniture dei gas medicinali, e' fatto obbligo di indicare nella
fattura elettronica il costo del medicinale e  quello  dell'eventuale
servizio, con evidenziazione separata. 
  579.  Per  la  rilevazione  di  cui  al  comma  578,  il  fatturato
complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di  AIC
e' calcolato deducendo: 
    a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente  per  il
computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi  dai
gas medicinali; 
    b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle
aziende farmaceutiche titolari di AIC per  i  consumi  riferiti  agli
acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  a  fronte  della
sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi  dei  farmaci,
di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione  dell'AIFA
n. 26 del 27 settembre 2006; 
    c) le somme restituite nello stesso anno  solare  di  riferimento
dalle aziende farmaceutiche titolari  di  AIC  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo  48,
comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il  50  per
cento  dell'eventuale  superamento  di   ogni   tetto   della   spesa
farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio  di
amministrazione dell'AIFA.  Il  ripiano  e'  effettuato  da  ciascuna
azienda  farmaceutica,  in  conformita'   alla   determinazione   del
consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta  per  gli
acquisti diretti di  gas  medicinali  rispetto  agli  altri  acquisti
diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna
azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578  e  579.  Il
restante 50 per cento del superamento dei predetti  tetti  a  livello
nazionale e' a carico delle sole regioni e  province  autonome  nelle
quali e' superato il relativo  tetto  di  spesa,  in  proporzione  ai
rispettivi  superamenti.  L'AIFA  determina  la  quota  del   ripiano
attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare  di  AIC,  ripartita
per ciascuna regione e provincia autonoma  secondo  il  criterio  pro
capite, e la comunica sia all'azienda sia  alle  regioni  e  province
autonome. Il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore  delle
regioni e delle province autonome, da eseguire  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
di pagamento, le regioni e le province autonome  comunicano  all'AIFA
l'eventuale mancato versamento. 
  581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di  AIC  non
adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i  debiti  per
acquisti diretti delle regioni e delle province autonome,  anche  per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti
delle aziende  farmaceutiche  inadempienti  sono  compensati  fino  a
concorrenza dell'intero ammontare. 
  582. Al  fine  di  garantire  gli  equilibri  di  finanza  pubblica
relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al
2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per  la
spesa per acquisti diretti,  nel  caso  in  cui,  alla  data  del  15
febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante
l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del  decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 2016, n. 160, nonche' le regioni e le  province  autonome  non
siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure  di
ripiano di cui al presente comma, ogni tetto  di  spesa  farmaceutica
per acquisti diretti e il  tetto  della  spesa  per  la  farmaceutica
convenzionata sono parametrati al livello  del  fabbisogno  sanitario
nazionale  standard  previsto  per  l'anno  2018,  fino  al  recupero
integrale  delle  predette  risorse,  accertato  con   determinazione
dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti. 
  583. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio  complessivo  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei  dati  presenti
nel Nuovo sistema  informativo  sanitario,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute  15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 2  del  4  gennaio  2005.  L'AIFA,  inoltre,  fino  alla
medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il  fatturato  di  cui  al
comma 578 sulla  base  dei  dati  di  cui  al  citato  Nuovo  sistema
informativo sanitario, riscontrati mensilmente  e  validati  per  via
telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. 
  584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di  uno  o  di
entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' ripianata da ciascuna  azienda  titolare
di  AIC,  rispettivamente,  di  farmaci  innovativi  e   di   farmaci
oncologici  innovativi,  in  proporzione  alla  rispettiva  quota  di
mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano  anche  una  o
piu' indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato e'
determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i  registri
di monitoraggio  AIFA  e  il  prezzo  di  acquisto  per  il  Servizio
sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro  dei  medicinali
orfani per  uso  umano  dell'Unione  europea,  che  presentano  anche
caratteristica  d'innovativita',  sono  considerati  come  innovativi
anche ai fini  dei  commi  577  e  578  del  presente  articolo.  Per
l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583. 
  585.  Per  la  completa  realizzazione  e  la  gestione   evolutiva
dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui  all'articolo
4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2017,   n.   119,   e'
incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine
di raccogliere in  modo  uniforme  sull'intero  territorio  nazionale
mediante  le  anagrafi  vaccinali  regionali  i  dati   da   inserire
nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi
informatici o di parte di essi  gia'  realizzati  da  amministrazioni
regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000
euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  di  criteri
determinati con decreto del Ministro della salute, da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  586. Per le attivita' di carattere logistico-organizzativo connesse
con  la  presidenza  italiana  del  G20,  diverse  dagli   interventi
infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo  di  sicurezza,
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019,  di  10
milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e di 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e
dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza  del
Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana  del
G20, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo  periodo,  da
concludersi non oltre il 31 dicembre  2022.  Per  l'elaborazione  dei
contenuti del programma della presidenza italiana del G20  in  ambito
economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  primo
periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le  finalita'  di
cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana  del
G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze  possono  stipulare,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo  periodo,
contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato  o  di  lavoro
flessibile. 
  587. Per gli  adempimenti  connessi  alla  partecipazione  italiana
all'Expo  2020  Dubai,  e'   autorizzata,   ad   integrazione   degli
stanziamenti gia' previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5  milioni
di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze, sono disciplinate la  composizione  e  l'organizzazione  del
Commissariato generale di  sezione  per  la  partecipazione  italiana
all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato
con forme  contrattuali  flessibili,  nel  limite  massimo  di  dieci
unita', oltre al Commissario  generale  di  sezione  e  al  personale
appartenente  alle  pubbliche  amministrazioni,  con  esclusione  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto  di  cui
al secondo periodo e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2021,  e'
prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo  2018.  Gli  oneri
del trattamento economico fondamentale  e  accessorio  del  personale
delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in  comando  o
in distacco presso il Commissariato generale  di  sezione  restano  a
carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale
di sezione e'  attribuito  un  compenso  in  misura  pari  al  doppio
dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  588. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e' inserito il seguente: 
     « Art. 23-bis. - (Enti internazionalistici) -  1.  Il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' erogare,
a  valere  su  un  apposito  stanziamento,  contributi  a  enti   con
personalita' giuridica o a organizzazioni non lucrative  di  utilita'
sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi  nella  formazione
in campo internazionalistico o nella ricerca in materia  di  politica
estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate  previa
procedura pubblica, nel rispetto dei principi  di  trasparenza  e  di
parita' di trattamento. I relativi bandi  individuano  modalita'  per
incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attivita'  di
cui al primo periodo. 
     2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti  di
ricerca  proposti  dagli  enti  internazionalistici,  nell'ambito  di
priorita' tematiche approvate con decreto del Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. Sullo schema di decreto e' acquisito il  previo  parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che e'  reso  entro  venti
giorni dall'assegnazione.  Decorso  tale  termine,  il  decreto  puo'
essere comunque adottato. Le spese  effettivamente  sostenute  per  i
progetti sono rimborsate nella misura massima del  75  per  cento.  I
risultati  dei  progetti  di  ricerca   e   i   rendiconti   relativi
all'utilizzo  delle  somme  assegnate  sono  pubblicati  in  apposita
sezione del sito internet istituzionale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale. 
     3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' abrogata. 
     4. Per le finalita' di cui al presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si  provvede
mediante utilizzo dei risparmi di  spesa  derivanti  dall'abrogazione
della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ». 
  589. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, dopo l'articolo 23-bis, introdotto dal  comma  588  del  presente
articolo, e' inserito il seguente: 
     « Art. 23-ter. - (Partecipazione dell'Italia  ad  iniziative  di
pace ed umanitarie in sede internazionale) -  1.  Per  consentire  la
partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale  e'  autorizzato  ad  erogare  contributi  a  soggetti
pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni  internazionali
aventi  finalita'  di  mantenimento  della  pace  e  della  sicurezza
internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e  di  tutela
dei diritti umani. Resta ferma la facolta'  di  effettuare  forniture
dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni  in
materia di contratti pubblici. 
     2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono  essere  altresi'
concessi  contributi  ad  iniziative  proposte  da  soggetti  privati
italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di  motivata  urgenza,
la concessione avviene previa procedura pubblica,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza e di parita' di trattamento. 
     3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3,  comma  1,
della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalita' ivi  previste,
il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale
riferisce  annualmente  alle  Camere  sulle  iniziative  avviate   in
attuazione del presente articolo. 
     4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, e' abrogata. 
     5. Per l'attuazione del  presente  articolo  e'  autorizzata  la
spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal  2019,  cui  si  provvede
mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti  dall'abrogazione
della legge n. 180 del 1992 ». 
  590. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' ridotta  di
euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019. 
  591. All'articolo 1, comma 475, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono  aggiunte  le
seguenti: « , nonche' a interventi urgenti per la funzionalita' delle
strutture e dei servizi penitenziari e minorili  dell'amministrazione
della giustizia ». 
  592. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e'  incrementata
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  593. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 11: 
     1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     « 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o
lesione personale gravissima, ai  sensi  dell'articolo  583,  secondo
comma, del codice penale, e' erogato in favore della vittima o  degli
aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura  determinata  dal
decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui  al
primo periodo, l'indennizzo e' corrisposto  per  la  rifusione  delle
spese mediche e assistenziali »; 
     2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
     « 2-bis. In caso di  morte  della  vittima  in  conseguenza  del
reato, l'indennizzo e' corrisposto in favore del coniuge superstite e
dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli,  l'indennizzo  spetta
ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e  alle  sorelle
conviventi e a carico al momento della commissione  del  delitto.  Al
coniuge e' equiparata la parte di un'unione civile tra persone  dello
stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e'  equiparato  il
convivente di fatto che  ha  avuto  prole  dalla  vittima  o  che  ha
convissuto  con  questa  nei  tre  anni  precedenti  alla   data   di
commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualita'  di
convivente di fatto e della durata della convivenza si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e  37,  della  legge  20
maggio 2016, n. 76. 
     2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto,  l'indennizzo  e'
ripartito secondo le quote  previste  dalle  disposizioni  del  libro
secondo, titolo II, del codice civile »; 
    b) all'articolo 12: 
     1) al comma 1: 
     1.1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
     « e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita'  e  in
conseguenza immediata e diretta  del  fatto  di  reato,  da  soggetti
pubblici o privati, somme di denaro di importo  pari  o  superiore  a
quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 »; 
     1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
     « e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale qualita' e  in
conseguenza immediata e diretta  del  fatto  di  reato,  da  soggetti
pubblici o privati, somme di denaro di  importo  inferiore  a  quello
dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo
di cui alla presente  legge  e'  corrisposto  esclusivamente  per  la
differenza »; 
     2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
     « 1-bis. In caso di  morte  della  vittima  in  conseguenza  del
reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere,  oltre  che
per la vittima, anche  con  riguardo  agli  aventi  diritto  indicati
all'articolo 11, comma 2-bis »; 
    c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: « , nonche' sulla qualita' di avente  diritto  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2-bis ». 
  594.  I   termini   di   presentazione   della   domanda   previsti
dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n.  167,  per
la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della stessa  legge,  nonche'  i  termini  di
presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della
legge 7 luglio 2016, n. 122, per la  concessione  dell'indennizzo  da
corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi
dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti  e
prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019.  Tuttavia,
per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1°  agosto  2019,
non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di
cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del  2016,  il
termine per la presentazione della domanda di accesso  all'indennizzo
e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13. 
  595. Gli importi dell'indennizzo relativo alle  domande  presentate
ai sensi del comma 594  del  presente  articolo  sono  liquidati  nel
limite delle risorse disponibili a  legislazione  vigente,  confluite
per gli anni 2017 e 2018 sul  Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122. 
  596. Gli indennizzi, gia' liquidati alla data di entrata in  vigore
della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di
cui al comma 595, su domanda dell'interessato, da presentare, a  pena
di decadenza, nel rispetto dei termini di cui  al  comma  594,  sulla
base degli importi fissati con il decreto  di  cui  all'articolo  11,
comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122. 
  597. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno »
sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per il
Sud ». 
  598. All'articolo 7-bis, comma 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2017  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  30  giugno  2019  »,  le  parole:  «
individuati annualmente con direttiva del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lettera  a),  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  coesione
territoriale e il Mezzogiorno » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
individuati annualmente  nel  Documento  di  economia  e  finanza  su
indicazione del Ministro per il Sud »  e  le  parole:  «  individuato
nella  medesima  direttiva  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «
individuato nel Documento di economia e finanza  su  indicazione  del
Ministro per il Sud »; 
    b) al secondo periodo, le parole: « anche  in  termini  di  spesa
erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' l'andamento della
spesa erogata ». 
  599. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
     « 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni  anno  le  amministrazioni
centrali  trasmettono  al  Ministro  per  il  Sud   e   al   Ministro
dell'economia e delle finanze, con apposita  comunicazione,  l'elenco
dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. 
     2-ter.  I  contratti  di  programma  tra  il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e  l'ANAS  Spa  e  i  contratti  di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
Rete  ferroviaria  italiana  Spa  sono  predisposti  in   conformita'
all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo.  Il  contratto
di programma 2016-2020 tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  l'ANAS  Spa,  di  cui  alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.  65/2017
del 7 agosto 2017, e il  contratto  di  programma  2017-2021  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete  ferroviaria
italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del  7  agosto
2017, sono soggetti alle attivita' di verifica e monitoraggio di  cui
al comma 2 del presente articolo ». 
  600. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle  procedure  di
cui al comma 598, il Ministro per il Sud  presenta  annualmente  alle
Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi  da
597  a  599,  con  l'indicazione  delle  idonee   misure   correttive
eventualmente necessarie.