art. 1 (commi 701-800)
  701. Per le finalita' di cui al comma 700, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano  promuovono  specifiche  campagne  di
valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari
locali nel limite di spesa di 500.000  euro  annui  a  decorrere  dal
2019. 
  702. All'articolo 1-bis, comma  12,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, dopo le parole: « 1°  dicembre  1999,  n.  503  »  sono
inserite le seguenti: « , nonche' in  comuni  prealpini  di  collina,
pedemontani e della pianura non irrigua ». 
  703. Il Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali  e
del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  adottano  un   decreto   di   natura
regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine
di collina,  pedemontane  e  della  pianura  non  irrigua,  legate  a
specifici  fattori  di   svantaggio,   tra   cui   segnatamente:   la
frammentazione dei fondi, una minore produttivita' rispetto alle zone
di  pianura,  la  concomitanza  di  zone   urbanistiche   a   diversa
destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza  di
opere  urbanistiche  e  di  infrastrutture  indispensabili   per   lo
svolgimento dell'attivita' primaria. 
  704. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
     « 4.1. Alla  gestione  commissariale  del  Veneto  per  i  danni
provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto l'importo
di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della  fase
di ricostruzione ». 
  705. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto,  appartenenti
al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti  nella  gestione
assistenziale e previdenziale  agricola  quali  coltivatori  diretti,
beneficiano   della   disciplina   fiscale   propria   dei   titolari
dell'impresa  agricola  al  cui  esercizio   i   predetti   familiari
partecipano attivamente. 
  706. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere  dal  1°  gennaio
2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei  requisiti
previsti dal comma 707 e' riconosciuto un incentivo, sotto  forma  di
esonero dal versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del
datore di lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'INAIL, per un periodo massimo di  dodici  mesi  decorrenti  dalla
data di assunzione,  nel  limite  massimo  di  8.000  euro  per  ogni
assunzione effettuata. 
  707.  L'esonero  di  cui  al  comma  706  e'  riconosciuto  per  le
assunzioni a tempo indeterminato che riguardano: 
    a) cittadini in possesso della laurea  magistrale,  ottenuta  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno  2019  con  la
votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno  108/110,
entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento  del
trentesimo anno  di  eta',  in  universita'  statali  o  non  statali
legalmente riconosciute; 
    b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019  e  prima
del compimento del trentaquattresimo anno  di  eta',  in  universita'
statali o non statali legalmente riconosciute. 
  708. L'esonero di cui  al  comma  706  e'  riconosciuto  anche  per
assunzioni  a  tempo  parziale,  purche'  con  contratto  di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato. In tal  caso,  il  limite  massimo
dell'incentivo e' proporzionalmente ridotto. 
  709. L'esonero di cui al comma 706 si applica  anche  nel  caso  di
trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2019
e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo  determinato
in contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  fermo  restando  il
possesso dei  requisiti  previsti  dal  comma  707  alla  data  della
trasformazione. 
  710. L'esonero di cui al comma 706 non si applica  ai  rapporti  di
lavoro domestico e non e' riconosciuto ai datori  di  lavoro  privati
che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano  proceduto  a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti  collettivi  nell'unita'  produttiva   per   la   quale
intendono   procedere   all'assunzione   di    personale    con    le
caratteristiche di cui al comma 707. 
  711. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706 o
di  un  lavoratore  impiegato  nella  medesima  unita'  produttiva  e
inquadrato  con  la  medesima  qualifica   del   lavoratore   assunto
avvalendosi  dell'esonero  di  cui  al  comma  706,  effettuato   nei
ventiquattro mesi successivi alla predetta  assunzione,  comporta  la
revoca dell'esonero e  il  recupero  delle  somme  corrispondenti  al
beneficio gia' fruito. 
  712. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la  cui  assunzione  a
tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui  al
comma 706, sia nuovamente assunto  a  tempo  indeterminato  da  altri
datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 dicembre 2019, l'esonero e' riconosciuto agli  stessi  datori
di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. 
  713. L'esonero  di  cui  al  comma  706  e'  cumulabile  con  altri
incentivi  all'assunzione,  di  natura  economica   o   contributiva,
definiti su base nazionale e regionale. 
  714. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  provvede,  con
apposita  circolare,  a   stabilire   le   modalita'   di   fruizione
dell'esonero di cui al comma 706. 
  715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706 si applicano
le procedure, le modalita' e i controlli  previsti  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  21  gennaio  2014.  Trova  altresi'
applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9
e 10, del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  716. Gli incentivi di cui ai commi da 706 a  715  sono  fruiti  nel
rispetto delle norme dell'Unione europea in materia  di  aiuti  «  de
minimis ». 
  717. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi  da  706  a
716 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per  l'anno
2019 e di 20 milioni di euro  per  l'anno  2020,  delle  risorse  del
programma operativo nazionale  «  Sistemi  di  politiche  attive  per
l'occupazione ». L'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL) provvede  a  rendere  tempestivamente  disponibili  le
predette risorse, nel rispetto delle procedure  europee  di  gestione
dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo  periodo,
al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di
cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito delle  proprie  competenze  le
regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai
commi da 706 a 716 nel limite delle disponibilita' dei propri bilanci
allo scopo finalizzate. 
  718. All'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «  Entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione sono nominati il  presidente  e  il  direttore  generale
dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del  direttore
generale in carica. Il presidente decade  altresi'  dalla  carica  di
amministratore  unico  di  ANPAL  Servizi  Spa.  La  competenza   del
direttore   generale   di   formulare   proposte   in   materia    di
ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo 8, comma 2,
e' attribuita al presidente ». 
  719. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL  Servizi  Spa  sono
adeguati alle disposizioni del comma 718. 
  720.  Al  fine  di  garantire  maggiore  efficienza  ed   efficacia
all'azione   amministrativa   dell'Agenzia    delle    entrate,    in
considerazione dei rilevanti impegni  derivanti  dagli  obiettivi  di
finanza  pubblica  e  dalle  misure  per  favorire  gli   adempimenti
tributari e le connesse semplificazioni, le risorse certe  e  stabili
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e  per  la
produttivita' dell'Agenzia medesima sono incrementate, a  valere  sui
finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 8 milioni di euro  a  decorrere
dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente  periodo,  valutati  in
termini di indebitamento netto in 4,16 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. 
  721. All'articolo 1,  comma  5,  del  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, le  parole:  «  partecipate,  salvo  che  queste
ultime siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate  o
partecipate da amministrazioni  pubbliche  »  sono  sostituite  dalla
seguente: « controllate ». 
  722. Al comma 6 dell'articolo 4  del  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto  2016,  n.  175,  dopo  le  parole:  «  dell'articolo  34  del
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: «  ,  dell'articolo
42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, ». 
  723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: 
     « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico  e  del  valore  delle
quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le  disposizioni
dei commi 4 e 5  non  si  applicano  nel  caso  in  cui  le  societa'
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio
precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che  detiene
le partecipazioni e' conseguentemente  autorizzata  a  non  procedere
all'alienazione ». 
  724. All'articolo 26 del testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
     « 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano  alle
societa' a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6». 
  725. Al  fine  di  promuovere  misure  e  progetti  di  innovazione
didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020  e
2020/2021  puo'  essere  esonerato  dall'esercizio  delle   attivita'
didattiche  un  numero  massimo  di  120  docenti,  individuati   dal
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che
costituiscono  equipe  territoriali  formative,  per   garantire   la
diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale,  nonche'
per promuovere azioni  di  formazione  del  personale  docente  e  di
potenziamento  delle  competenze  degli  studenti  sulle  metodologie
didattiche innovative. 
  726. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni
di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno  2020  e  a
2,16  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli  anni   2019,   2020   e   2021,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  727. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ». 
  728. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono stabilite le modalita' per incrementare  il  tempo
pieno nella scuola primaria. 
  729. Ai fini di cui al  comma  728,  il  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  e'
incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi  nella
scuola primaria. 
  730. A decorrere dall'anno  scolastico  2019/2020,  l'organico  del
personale docente dei licei musicali e' incrementato di 400 posti.  A
tal fine e' autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro  per  l'anno
2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di  20,49
milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di  euro  annui  a
decorrere dal 2027. 
  731. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  732.  Per  l'istituzione   e   l'inizio   dell'operativita'   della
fondazione denominata « Istituto di Ricerche  Tecnopolo  Mediterraneo
per lo Sviluppo Sostenibile », con sede in Taranto, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  733. La fondazione « Istituto di  Ricerche  Tecnopolo  Mediterraneo
per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata «  Tecnopolo  »,
e'  istituita  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  e  dei  compiti
conoscitivi,  di  ricerca,  tecnico-scientifici,   di   trasferimento
tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della  proprieta'
intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo  delle
tecnologie pulite, delle fonti  energetiche  rinnovabili,  dei  nuovi
materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della
crescita   sostenibile   del   Paese   e   al   miglioramento   della
competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le finalita'  di
cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti  con  organismi
omologhi,  nazionali  e  internazionali,  e  assicura  l'apporto   di
ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti  esteri  di
eccellenza. 
  734.  Lo  statuto  del  Tecnopolo  definisce  gli  obiettivi  della
fondazione  e  il  modello  organizzativo,  individua   gli   organi,
stabilendone  la  composizione,  ed  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello  sviluppo
economico, sentiti il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  svolge
compiti di vigilanza sul Tecnopolo. 
  735.  Per  l'istituzione  della  «  Commissione  speciale  per   la
riconversione  economica  della  Citta'  di  Taranto  »,  di  seguito
denominata «  Commissione  speciale  »,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico
unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA  che  ricadono  sotto  la
gestione commissariale del Gruppo ILVA nonche' la realizzazione di un
piano per la riconversione produttiva della citta' di Taranto,  anche
in raccordo con il Tavolo  istituzionale  permanente  per  l'Area  di
Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno  2019,  100.000  euro
per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo
1091, piano di gestione 11, dello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  736. La Commissione  speciale  e'  presieduta  dal  Ministro  dello
sviluppo economico. Con decreto da adottare entro venti giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro  dello
sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti,  nomina  il
segretario, ne specifica il modello organizzativo e di  governo.  Per
esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la  Commissione
speciale  puo'   coinvolgere   esperti   a   livello   nazionale   ed
internazionale. 
  737. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 5  gennaio  2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
al  secondo  periodo,  le  parole:  «  da  un  rappresentante   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della difesa, dei beni e della attivita' culturali  e  del
turismo, nonche' da tre rappresentanti della regione Puglia e  da  un
rappresentante della camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Taranto, della Provincia di  Taranto,  del  Comune  di
Taranto e dei Comuni ricadenti nella  predetta  area,  dell'Autorita'
Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per  la  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto  e  del  Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  »  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della
difesa,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,   della   salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  un  rappresentante
del Ministro per il Sud, dai  commissari  straordinari  dell'ILVA  in
amministrazione straordinaria, da  un  rappresentante  della  regione
Puglia,  della  camera  di   commercio   industria,   artigianato   e
agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorita' di
sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la
bonifica,  ambientalizzazione  e  riqualificazione  di  Taranto,  del
comune di Taranto,  da  un  rappresentante  dell'insieme  dei  comuni
ricadenti nell'area di Taranto ». 
  738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, e' autorizzata  la
trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro
degli  assistenti  amministrativi   e   tecnici   assunti   nell'anno
scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da  619  a  621,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La  trasformazione  di  cui  al
primo periodo e' disposta  nel  limite  di  una  spesa  di  personale
complessiva, tenuto conto anche degli stipendi gia' in godimento, non
superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1,  comma
619, della legge n. 205 del 2017,  a  tale  scopo  avvalendosi  della
quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi  previsti.  E'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del  personale
assistente amministrativo e tecnico. 
  739. La trasformazione di cui al comma 738  del  presente  articolo
avviene  mediante  scorrimento  della  graduatoria  di  merito  della
procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619
a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In  caso  di  rinunce  o
cessazioni dal servizio, si da'  luogo  a  un  ulteriore  scorrimento
della graduatoria. 
  740. La graduatoria finale di merito della procedura  di  selezione
indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge  27
dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al  completo  scorrimento
della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo. 
  741. A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per  il  Sistema
integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato di 10 milioni di euro. 
  742.  Al  fine  di  consentire  anche  alle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  di  dare  concreta
attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli  studenti  di
cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e  degli
studenti con invalidita' superiore al 66  per  cento,  nonche'  degli
studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento,
i fondi per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le  attivita'
didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di  500.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie  istituzioni
in rapporto al numero  complessivo  degli  studenti  presso  di  esse
iscritti. 
  743. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia  »  sono
inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «  1-bis.  I
finanziamenti a tasso agevolato di cui  al  comma  1  possono  essere
concessi anche a: 
     a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico  e  idrico
di impianti sportivi di proprieta' pubblica non compresi nel piano di
cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25  novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9; 
     b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico  e  idrico
di edifici di proprieta' pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a
servizi socio-sanitari »; 
    c) ai commi 2 e 3, le parole: « al  comma  1  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »; 
    d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » e'  inserita
la seguente: « , 1-bis »; 
    e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite  le
seguenti: « , sanitari, sportivi ». 
  744. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del  mare  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sono
individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116, i criteri e  le  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti a tasso agevolato. 
  745. All'articolo 57 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite
dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare  interventi  e
attivita' »; 
    b) al comma 2, il primo, il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
soppressi; 
    c) al comma 6, dopo le parole:  «  Ai  progetti  di  investimento
presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »; 
    d) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «  Misure  per  lo
sviluppo della green economy ». 
  746. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
     « 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma  1,  si  applicano  i
criteri di accettabilita' del livello di rumore di cui alla legge  26
ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ». 
  747. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui
all'articolo 76 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni
e le attivita' culturali e' incrementato di  un  importo  complessivo
pari a 10 milioni di euro  annui,  in  deroga  ai  limiti  finanziari
previsti dalla legislazione vigente. 
  748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di  euro  44.380.452
per l'anno  2019,  di  euro  16.941.452  per  l'anno  2020,  di  euro
58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per  l'anno  2022,  di
euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno  2024,
di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di  euro  34.279.452  per  l'anno
2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a
decorrere dall'anno 2028, da  destinare  al  finanziamento  di  nuove
politiche di bilancio e al rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
perseguite dai Ministeri. 
  749. In sede di aggiornamento del contratto di programma  2017-2021
- parte investimenti tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse
da contrattualizzare o che si rendano disponibili  nell'ambito  delle
finalita' gia' previste dal vigente  contratto,  nel  limite  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020,  e'  destinata
alla realizzazione di connessioni ferroviarie in  grado  di  attivare
finanziamenti europei che valorizzino nodi di  mobilita'  di  livello
almeno sovraregionale, con  priorita'  per  quelli  connessi  con  il
sistema portuale o aeroportuale. 
  750. In favore del Museo della civilta' istriano-fiumano-dalmata  e
dell'Archivio-Museo storico di Fiume, di  cui  alla  legge  30  marzo
2004, n. 92, e' concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 
  751. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di
criticita' ambientale  e  sanitaria  creatasi  con  riferimento  agli
pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale,  all'articolo
228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Ai
fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari  in
peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari
in peso a novantacinque »; 
    b) al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  I
produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali  forme
associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli  avanzi
di gestione derivanti dal contributo ambientale per  la  gestione  di
pneumatici fuori uso, anche qualora  siano  stati  fatti  oggetto  di
specifico  accordo  di  programma,  protocollo  d'intesa  o   accordo
comunque  denominato,  ovvero  per  la   riduzione   del   contributo
ambientale ». 
  752. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
11 aprile 2011, n. 82, e' abrogato. 
  753.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  delle  strutture
centrali e periferiche del Ministero dell'interno  e  la  continuita'
nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il  fondo  di
cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
e' incrementato di 15 milioni di euro annui. 
  754. A decorrere dall'anno 2019, il fondo di  cui  all'articolo  3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo
di cui all'articolo 23, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289. 
  755. Per l'attuazione del comma 753 e' autorizzata la spesa  di  15
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  756. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n.  281,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. 
  757. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019
» sono sostituite dalle seguenti: « e di  190  milioni  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2019 ». 
  758. Il Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere di cui  alla
legge 27 febbraio 2006, n. 105, e' incrementato di euro 2.600.000 per
ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  759. All'articolo 46 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     « 3. Le esenzioni di cui al comma  2  spettano,  altresi',  alle
imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica  all'interno
della zona franca entro il  31  dicembre  2019,  ad  eccezione  delle
imprese che svolgono attivita' appartenenti alla  categoria  F  della
codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non  avevano  la
sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e  2-bis
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »; 
    b) al comma 4, le parole:  «  e  per  quello  successivo  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
     «  4-bis.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale
disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  le  modalita'  di
restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato »; 
    d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per  i
periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono  concesse  a
valere sulle risorse di cui al periodo precedente  non  fruite  dalle
imprese beneficiarie ». 
  760. All'articolo 58 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico
2013/2014 » sono inserite le seguenti: « ,  e  sino  al  31  dicembre
2019, »; 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
     « 5-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono  i  servizi  di  pulizia  e
ausiliari  unicamente  mediante  ricorso   a   personale   dipendente
appartenente  al   profilo   dei   collaboratori   scolastici   e   i
corrispondenti  posti  accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
giugno 2009, n. 119, sono  resi  nuovamente  disponibili,  in  misura
corrispondente al limite di spesa di cui  al  comma  5.  Il  predetto
limite di  spesa  e'  integrato,  per  l'acquisto  dei  materiali  di
pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
     5-ter. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e' autorizzato ad avviare  un'apposita  procedura  selettiva,
per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello
Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il  personale  impegnato  per
almeno 10 anni, anche non continuativi, purche' includano il  2018  e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali,  per
lo svolgimento di servizi di pulizia  e  ausiliari,  in  qualita'  di
dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per
lo svolgimento dei predetti servizi.  Alla  procedura  selettiva  non
puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205.   Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i
Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i
requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le
relative modalita' di svolgimento e i termini  per  la  presentazione
delle domande. 
     5-quater. Nel limite di spesa  di  cui  al  comma  5-bis,  primo
periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti  resi
nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da
effettuare  secondo  la  procedura  di  cui  al  comma  5-ter,   sono
autorizzate anche a tempo parziale. I  rapporti  instaurati  a  tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti  a  tempo  pieno,
ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non  in
presenza di risorse certe e stabili ». 
  761. All'articolo 64 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «  sino  alla  data  di  effettiva
attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non
oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «  sino  al
31 dicembre 2019 »; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  762. All'articolo 57-bis, comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «  Le
agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura ». 
  763. Il Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
79,81 milioni di euro per l'anno 2021. 
  764. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di  euro
annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al  fine  di  fare  fronte
agli oneri derivanti  da  contenziosi  relativi  all'attribuzione  di
pregressi contributi erariali conseguenti alla  soppressione  o  alla
rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo  puo'  essere
incrementata con le risorse che  si  rendono  disponibili  nel  corso
dell'anno relative alle assegnazioni  a  qualunque  titolo  spettanti
agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del  Ministro
dell'interno, e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni compensative di bilancio. 
  765. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764,  in
attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio  n.
4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza  della  quarta  sezione  del
Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre  2015,  e'  finalizzata  la
spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023.  Le   risorse   sono   erogate   dal   Ministero   dell'interno
subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei  confronti
dello Stato. 
  766. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, sono abrogati. 
  767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione
e razionalizzazione della  spesa  per  la  gestione  dei  centri  per
l'immigrazione  in  conseguenza  della   contrazione   del   fenomeno
migratorio, nonche' interventi per la riduzione del costo giornaliero
per l'accoglienza dei migranti,  dai  quali,  previa  estinzione  dei
debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi  all'attivazione,
locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per
stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a  400  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  650
milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2021.  Eventuali  ulteriori
risparmi rispetto  a  quanto  previsto  dal  precedente  periodo,  da
accertare annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono  in  un  apposito
fondo, da istituire nel programma « Servizi e affari generali per  le
amministrazioni  di   competenza   »   della   missione   «   Servizi
istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »  del
Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze  di  funzionamento
del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  768. Il Ministro  dell'interno  e'  autorizzato  a  ripartire,  con
propri decreti, previo assenso del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate  ai  sensi  del
comma 767  tra  i  pertinenti  capitoli  di  bilancio  del  Ministero
dell'interno. 
  769. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132, la lettera h-bis) e' abrogata. 
  770. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, le parole: « e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l'anno 2018  e  a
euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ». 
  771. La Consip Spa si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi  e  delle
norme giuridiche sulla rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa  nei
giudizi in cui sia  attrice  e  convenuta,  relativi  alle  attivita'
svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli  acquisti
della pubblica amministrazione. 
  772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono  soppresse  le  riduzioni
tariffarie di cui all'articolo 28,  commi  primo,  secondo  e  terzo,
della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo  11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.
250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
  773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo
e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  sono
abrogati. 
  774. A decorrere dal 1° gennaio 2020: 
    a) la lettera a) del comma 1  dell'articolo  11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, e' abrogata; 
    b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e' abrogata; 
    c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,  n.  223,
le parole: « agli articoli 28,  29  e  30  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « agli articoli 29 e 30 ». 
  775. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge  26  ottobre  2016,  n.
198, e' abrogato. 
  776. All'articolo 1, comma 330, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «   Il
corrispettivo  riconosciuto  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze alla societa' Consip Spa in forza della convenzione di cui al
precedente periodo non puo' essere superiore a 1 milione di euro,  al
netto   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   ed   e'   destinato
esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla  retribuzione
lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa  sulle  linee  di
attivita' disciplinate dal rapporto convenzionale  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ». Le disposizioni  del  terzo  periodo
del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto
dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo  della
convenzione stipulata ai  sensi  del  citato  comma  330,  effettuato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  777. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962,  n.
1745, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1°
gennaio 2019,  gli  oneri  sostenuti  dalla  Banca  d'Italia  per  la
gestione  accentrata  presso  la  societa'  Monte  Titoli  Spa  degli
strumenti finanziari di  proprieta'  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono posti  a  carico  delle  societa'  emittenti  tali
strumenti ». 
  778. All'articolo 1, comma 30, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di  5  milioni  di
euro » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  la  parte  eccedente
l'importo di 8 milioni di euro ». 
  779. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  fino  al  31  dicembre
2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ». 
  780. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27  giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: « a decorrere  dall'anno  2016  »  sono
sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017  e  2018  e  nel
limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019,  di  euro  19.898.345  per
l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di  euro  19.589.491
per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  « 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro   trenta   giorni
dall'assunzione, le unita' di personale effettivamente  reclutate  ai
sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ». 
  781. Il contributo alle  spese  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si  intende  ridotto
di 35.354.607 euro per l'anno 2019  e  di  32.354.607  euro  annui  a
decorrere  dal  2020.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  provvede  agli  adempimenti  necessari,
anche  sul  piano   internazionale,   per   rinegoziare   i   termini
dell'accordo  internazionale  concernente   la   determinazione   dei
contributi alle organizzazioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'
parte. 
  782. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994,  n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1994,  n.
483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000
». 
  783. All'articolo 1-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009,  n.
167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
     « 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui  al  comma  1  e'
effettuato entro il 30  aprile  2019.  Le  somme  giacenti,  comprese
quelle derivanti dai trasferimenti per  le  spese  di  pulizia,  sono
versate solo ove non  sussistano  contestazioni  in  atto.  Entro  il
medesimo termine il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato  delle  somme  non  utilizzate,  per  le  quali  non  vi  siano
contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso
la societa' Poste italiane  Spa.  Quota  parte  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, pari  complessivamente  a  22,5
milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il  mancato  versamento
delle somme di cui ai periodi precedenti entro  il  predetto  termine
comporta l'insorgere di responsabilita'  dirigenziale  e  obbligo  di
segnalazione alla Corte dei conti. 
     1-ter. Nelle more del versamento delle somme  di  cui  al  comma
1-bis  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere
sulle disponibilita' del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ». 
  784. I percorsi in  alternanza  scuola-lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «  percorsi  per
le competenze trasversali e  per  l'orientamento  »  e,  a  decorrere
dall'anno   scolastico   2018/2019,   con   effetti    dall'esercizio
finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: 
    a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di
studi degli istituti professionali; 
    b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
del percorso di studi degli istituti tecnici; 
    c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel  quinto  anno
dei licei. 
  785. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fermi restando i  contingenti
orari di cui al comma 784, sono definite linee  guida  in  merito  ai
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 
  786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  39,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti  necessari
allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784. 
  787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti gia'
attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente,
anche nei  confronti  di  eventuali  soggetti  terzi  coinvolti,  una
rimodulazione delle attivita' sulla base  delle  risorse  finanziarie
occorrenti e disponibili  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786. 
  788. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della  legge  4
novembre 2005, n. 230, al primo  periodo,  le  parole:  «  ovvero  di
studiosi di elevato e riconosciuto  merito  scientifico,  previamente
selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto  di  criteri
volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali  di  ricerca
scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi
di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente  selezionati
come indicato nel primo periodo » sono soppresse. 
  789. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19  della  legge
30 settembre 1993, n.  388,  e'  ridotta  di  824.607  euro  annui  a
decorrere dal 2019. 
  790. L'articolo 1,  comma  619,  e  l'allegato  6  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. 
  791. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e  790
in termini  di  indebitamento  e  di  fabbisogno,  il  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019. 
  792. Al fine di razionalizzare la spesa  per  il  reclutamento  del
personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo,
al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «  percorso  FIT  »,  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione  iniziale
e prova »; 
    b) all'articolo 1, comma  2,  le  parole:  «  percorso  formativo
triennale » sono sostituite dalle seguenti:  «  percorso  annuale  di
formazione iniziale e prova »; 
    c) all'articolo 2: 
     1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
     « b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »; 
     2) al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle
valutazioni intermedie e finali del percorso formativo  di  cui  alla
lettera b) »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  previa  positiva
valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »; 
     3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     « 2. Il percorso annuale  di  formazione  iniziale  e  prova  e'
disciplinato ai sensi del Capo III »; 
     4) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
    d) all'articolo 3: 
     1) al comma 1, le parole: « all'accesso al  percorso  FIT  su  »
sono sostituite dalla seguente: « ai »; 
     2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite
dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »; 
     3) al comma 3, le parole: «  ammessi  al  percorso  FIT  »  sono
sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo »,  le  parole:  «  nel
terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: «  nel  primo  e
nel secondo » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Rimane
fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo,  ove  occorra
anche negli anni successivi »; 
     4) al comma 4, lettera a), le parole: « , anche  raggruppate  in
ambiti disciplinari » sono soppresse; 
     5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di  posto  messe  a
concorso nella stessa » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  una
sola classe di concorso, distintamente per la  scuola  secondaria  di
primo e di secondo grado, nonche' per il sostegno »; 
     6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
     « 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca sono individuati  i  criteri  di  composizione  delle
commissioni giudicatrici e i requisiti che  devono  essere  posseduti
dai  relativi  componenti;  i  programmi,  le  prove  concorsuali,  i
punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di  valutazione;  la
tabella  dei   titoli   accademici,   scientifici   e   professionali
valutabili, comunque in misura non superiore  al  20  per  cento  del
punteggio complessivo, tra i quali sono  particolarmente  valorizzati
il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  il  possesso  di  abilitazione
specifica conseguita attraverso percorsi  selettivi  di  accesso,  il
superamento delle prove  di  un  precedente  concorso  ordinario  per
titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il  possesso  di
titoli accademici nell'ambito della pedagogia  speciale  e  didattica
dell'inclusione; le modalita' di gestione delle procedure concorsuali
a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto  e'
costituita una commissione nazionale di esperti  per  la  definizione
delle  tracce  delle  prove  d'esame  e  delle  relative  griglie  di
valutazione »; 
     7) i commi 7 e 8 sono abrogati; 
    e) all'articolo 4: 
  1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
    f) all'articolo 5: 
     1) al comma 1, alinea, dopo le parole:  «  lettera  a),  »  sono
inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla
classe di concorso oppure »; 
     2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » sono
inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla
classe di concorso oppure »; 
     3) al comma 3, le parole:  «  ,  in  relazione  alla  classe  di
concorso su cui il candidato presenta  domanda  di  partecipazione  »
sono sostituite dalle seguenti: « del presente  articolo,  unitamente
al superamento dei percorsi di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno didattico agli alunni con disabilita' di cui al  regolamento
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma  416,  della  legge  24
dicembre 2007,  n.  244.  Sono  titoli  di  accesso  ai  percorsi  di
specializzazione i requisiti di cui al comma  1  o  al  comma  2  del
presente articolo con riferimento  alle  procedure  distinte  per  la
scuola secondaria di primo o secondo grado »; 
     4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di  cui  all'articolo
9, comma 2 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca »; 
     5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
     « 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe
di concorso o  per  altro  grado  di  istruzione  sono  esentati  dal
conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi  1  e  2  quale  titolo  di
accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe
di concorso ai sensi della normativa vigente. 
     4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali,  attraverso
il  conseguimento  dei  punteggi  minimi  di  cui   all'articolo   6,
costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime  classi  di
concorso »; 
    g) all'articolo 6: 
     1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite  le
seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova
scritta a carattere nazionale e una orale »; 
     2) al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta  »  sono
inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le  parole:
« su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra  quelle  »
sono sostituite dalle seguenti: «  sulle  discipline  »  e  il  terzo
periodo e' sostituito dai seguenti:  «  La  prima  prova  scritta  e'
superata dai candidati che conseguono il punteggio  minimo  di  sette
decimi o  equivalente.  Il  superamento  della  prova  e'  condizione
necessaria perche' sia valutata la prova successiva »; 
     3) al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono
inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: « La  seconda  prova  scritta  e'
superata dai candidati che conseguono il punteggio  minimo  di  sette
decimi o  equivalente.  Il  superamento  della  prova  e'  condizione
necessaria per accedere alla prova orale »; 
     4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4.  La  prova  orale
consiste in un colloquio che ha  l'obiettivo  di  valutare  il  grado
delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline  facenti
parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza  di  una
lingua straniera europea almeno  al  livello  B2  del  quadro  comune
europeo nonche' il possesso di adeguate competenze  didattiche  nelle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  La  prova  orale
comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti  lo  richiedano,
ed e' superata dai candidati che conseguono il  punteggio  minimo  di
sette decimi o equivalente »; 
     5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  « 5. La prova scritta per  i  candidati  a  posti  di  sostegno  ha
l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze  e  competenze  del
candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per  l'inclusione
scolastica e sulle relative metodologie. La  prova  e'  superata  dai
candidati che conseguono  un  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o
equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria  per
accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »; 
    h) all'articolo 7: 
     1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     « 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei  vincitori
per ogni classe di concorso e per il sostegno e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo  6
e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli  candidati  che
abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria  e'
composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi  a
concorso.  Le  graduatorie  hanno  validita'  biennale  a   decorrere
dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse
e perdono  efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie  del
concorso successivo e comunque alla scadenza  del  predetto  biennio,
fermo restando il diritto di cui all'articolo  3,  comma  3,  secondo
periodo »; 
     2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; 
     3) al comma  5,  le  parole:  «  l'ambito  territoriale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « l'istituzione scolastica », le parole: «
quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: «  quelle
che presentano posti vacanti e disponibili » ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « I vincitori del concorso che,  all'atto  dello
scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione  utile
sia nella graduatoria relativa a una classe  di  concorso  sia  nella
graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per  una  sola
di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »; 
    i) la rubrica del  capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
Percorso annuale di formazione iniziale e prova »; 
    l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati,  ferma  restando
la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    m) all'articolo 13: 
     1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo anno
del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: 
     « Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova  »  e  le
parole: « non e' ripetibile e » sono soppresse; 
     2) il comma 2 e' abrogato; 
     3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     « 3. L'accesso al ruolo e'  precluso  a  coloro  che  non  siano
valutati positivamente al termine del percorso annuale di  formazione
iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il  docente
e' cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto  o  a
esaurimento, nella quale sia  iscritto  ed  e'  confermato  in  ruolo
presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il
docente e' tenuto a rimanere nella predetta  istituzione  scolastica,
nel medesimo tipo di posto e classe di  concorso,  per  almeno  altri
quattro anni, salvo che in  caso  di  sovrannumero  o  esubero  o  di
applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti  successivamente  al
termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »; 
     4) il comma 4 e' abrogato; 
    n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati; 
    o) all'articolo 17: 
     1) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; 
     2) al comma 2, lettera d), le parole: « di cui alle lettere  a),
b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a)  e
b) » e sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «  In  prima
applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni
scolastici  precedenti,  entro  il  termine  di  presentazione  delle
istanze di partecipazione, almeno tre annualita' di  servizio,  anche
non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno,
presso  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di   istruzione   e
formazione, e'  riservato  il  10  per  cento  dei  posti.  In  prima
applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresi', alle
procedure  concorsuali  senza  il  possesso  del  requisito  di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo  5,  comma
2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano
maturato un servizio di almeno un anno »; 
     3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
     « 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito  regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2,  lettera
b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione
iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati  e
immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna  graduatoria  di
merito regionale e' soppressa al suo esaurimento »; 
     4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati; 
    p) all'articolo 19: 
     1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     « 1. Per la copertura degli oneri di  cui  al  presente  decreto
legislativo e' autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018
e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal  2019,  che  costituiscono
limite di spesa complessiva  per  gli  oneri  di  organizzazione  dei
concorsi, compresi i compensi ai  componenti  e  ai  segretari  delle
commissioni  giudicatrici  e  gli  eventuali  oneri   derivanti   dal
funzionamento  della  commissione  nazionale  di   esperti   di   cui
all'articolo 3, comma 6»; 
     2) il comma 2 e' abrogato; 
    q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    r) all'articolo 21, comma 1: 
     1) all'alinea, le parole da: « , fermo  restando  »  sino  a:  «
percorso FIT, » sono soppresse; 
     2) alla lettera a), le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 »
sono sostituite dalle seguenti:  «  109  e  110  »;  le  disposizioni
dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, trovano nuovamente  applicazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale   docente,   compresi   gli   insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
     3) alla lettera b), le parole: « , 436 comma 1, 437,  438,  439,
440 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  436,  comma  1,  »;  le
disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi  per
il  reclutamento  del  personale  docente,  compresi  gli  insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
    s) all'articolo 22,  comma  2,  le  parole:  «  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite
dalle seguenti: « dalla normativa vigente in  materia  di  classi  di
concorso ». 
  793. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  202,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 26.120.448  euro  per  l'anno
2021, di 9.399.448 euro per  l'anno  2022,  di  36.947.448  euro  per
l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di  52.253.448  euro
per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno  2026,  di  88.478.448
euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028. 
  794. Agli oneri derivanti dal comma 793 si  provvede  a  valere  su
quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari
a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2019,  concorre  al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
  795. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  b),  del
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  avviati  al  percorso
triennale di  formazione  iniziale,  tirocinio  e  inserimento  nella
funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano  ad
applicarsi le  disposizioni  dell'articolo  17,  commi  5  e  6,  del
predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla
data del 31 dicembre 2018, salva la possibilita' di reiterare per una
sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti
che non siano ancora stati avviati al percorso FIT  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come  modificato
dal comma 792 del presente articolo. 
  796. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020,  le  procedure  di
reclutamento del personale docente e quelle di mobilita' territoriale
e professionale del medesimo personale non possono comportare che  ai
docenti sia attribuita la titolarita' su ambito territoriale. 
  797. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019 e di  ulteriori  531  milioni  di  euro  nel
periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui  all'articolo  1,
comma 140, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.  Con  apposito
decreto, il Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019,  ridetermina
i programmi di spesa dei settori interessati e le relative  consegne.
Il decreto e' adottato previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  fermo   restando   quanto   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  798. Le spese e le  relative  consegne  per  investimento  iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono
riprogrammate: 
    a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di  euro
nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in  relazione
agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8  luglio
1997, n. 266; 
    b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni  di  euro
nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021,  in  relazione
agli interventi di cui all'articolo  1,  comma  95,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma  140,
lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  799. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n.  26,  il  terzo  periodo  e'  soppresso.   All'articolo   12   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 e' abrogato. 
  800. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  476,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  e'  incrementato  di  20.227.042  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette  somme  sono  finalizzate
alla  realizzazione  degli  interventi  ambientali  individuati   dal
Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014,  n.  6,  nonche'  al  finanziamento  di  un  programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale  dei  siti  oggetto  di
bonifica ai sensi degli articoli 250 e  252,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato
avviato il procedimento  di  individuazione  del  responsabile  della
contaminazione  ai  sensi  dell'articolo  244  del  medesimo  decreto
legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti  di  messa
in  sicurezza  e  bonifica  di   siti   contaminati.   Il   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei  siti  di
cui al periodo precedente. All'articolo 1, comma 476, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di  messa
in sicurezza e bonifica » sono  inserite  le  seguenti:  «  dei  siti
contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale  »  sono
soppresse.