art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
              Comma 742: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della  legge
          5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate): 
              «Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione) ). -
          1. Al bambino da 0  a  3  anni  handicappato  e'  garantito
          l'inserimento negli asili nido. 
              2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
              4.   L'esercizio   del   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
              5.   All'individuazione   dell'alunno   come    persona
          handicappata  ed  all'acquisizione   della   documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un  piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente, con la collaborazione  dei  genitori  della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante  operatore   psico-pedagogico   individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione. Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,
          psichiche e sociali ed  affettive  dell'alunno  e  pone  in
          rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
          alla situazione di handicap e le possibilita' di  recupero,
          sia le capacita' possedute  che  devono  essere  sostenute,
          sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate  nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 
              6. Alla elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale
          iniziale seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle
          unita' sanitarie locali, della  scuola  e  delle  famiglie,
          verifiche  per  controllare   gli   effetti   dei   diversi
          interventi   e   l'influenza    esercitata    dall'ambiente
          scolastico. 
              7. I compiti attribuiti alle  unita'  sanitarie  locali
          dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le  modalita'  indicate
          con apposito atto di indirizzo e coordinamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 5, primo comma,  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833. 
              8.  Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore. 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              10. Negli ospedali, nelle cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli obiettivi di cui al presente  art.  possono
          essere  perseguiti  anche   mediante   l'utilizzazione   di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.» 
              Comma 743: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   9   del   citato
          decreto-legge n. 91 del 2014 Disposizioni  urgenti  per  il
          settore agricolo, la tutela ambientale e  l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  11  agosto  2014,  n.  116,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  9  (Interventi  urgenti  per   l'efficientamento
          energetico degli edifici scolastici, sanitari,  sportivi  e
          universitari pubblici). - 1. A  valere  sul  Fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 1110, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, nel  limite  di  trecentocinquanta  milioni  di  euro,
          possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato  ai
          soggetti  pubblici  competenti  ai  sensi  della  normativa
          vigente in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica
          adibiti   all'istruzione   scolastica   e    all'istruzione
          universitaria,  nonche'  di  edifici  dell'Alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  (AFAM),  al   fine   di
          realizzare   interventi   di   incremento   dell'efficienza
          energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli  asili
          nido, e universitari negli usi  finali  dell'energia  e  di
          efficientamento e risparmio idrico, avvalendosi della Cassa
          depositi e  prestiti  S.p.A.  quale  soggetto  gestore  del
          predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i
          finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal  decreto
          di cui al comma 8  del  presente  art.,  seguendo  l'ordine
          cronologico di presentazione delle domande. 
              1-bis. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al
          comma 1 possono essere concessi anche a: 
              a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e
          idrico di impianti  sportivi  di  proprieta'  pubblica  non
          compresi nel piano di cui  al  comma  3  dell'art.  15  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; 
              b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e
          idrico  di  edifici  di  proprieta'  pubblica   adibiti   a
          ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. 
              2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi  1
          e 1-bis sono concessi in deroga all'art.  204  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni. 
              3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1
          e 1-bis si applica la riduzione del cinquanta per cento del
          tasso  di  interesse  di  cui  al  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009. 
              4. Per interventi sul patrimonio  immobiliare  pubblico
          per l'efficienza energetica dell'edilizia  scolastica,  ivi
          inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al
          comma 1,  nel  limite  delle  risorse  ivi  previste,  puo'
          altresi' concedere  finanziamenti  a  tasso  agevolato  che
          prevedano  la  selezione  dei  progetti   di   investimento
          presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi
          dell'art. 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai  soggetti
          privati  a  cui  attribuire  specifici  compiti   operativi
          connessi alla realizzazione dell'intervento  di  incremento
          dell'efficienza energetica.  I  progetti  di  investimento,
          selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica  da
          parte dell'ente  proprietario,  sono  presentati  da  fondi
          immobiliari   e   da   soggetti   incaricati   della   loro
          realizzazione e devono dimostrare la convenienza  economica
          e l'efficacia nei settori di intervento. 
              5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di  cui
          ai commi 1, 1-bis  e  4  avviene  sulla  base  di  diagnosi
          energetica comprensiva  di  certificazione  energetica,  ai
          sensi della normativa vigente. 
              6. Gli  interventi  di  cui  al  presente  art.  devono
          conseguire un miglioramento  del  parametro  di  efficienza
          energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo
          massimo di tre  anni.  Tale  miglioramento  e'  oggetto  di
          certificazione da parte  di  un  professionista  competente
          abilitato,  che  non  sia  stato   coinvolto   nelle   fasi
          antecedenti di progettazione, direzione lavori  e  collaudo
          dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea
          certificazione  attestante   la   riduzione   del   consumo
          energetico determina la revoca del  finanziamento  a  tasso
          agevolato. 
              7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui
          al presente art. non potra' essere superiore a venti  anni.
          Per  gli  interventi  di  efficienza  energetica   relativi
          esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e  diagnosi,
          la durata massima del finanziamento  e'  fissata  in  dieci
          anni  e  l'importo  del  finanziamento  non   puo'   essere
          superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo
          di  ciascun  intervento,  comprensivo  di  progettazione  e
          certificazione, non puo' essere superiore a un  milione  di
          euro per interventi relativi esclusivamente agli  impianti,
          e a due  milioni  di  euro  per  interventi  relativi  agli
          impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio,
          comprensivo dell'involucro. 
              8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto,  anche  al  fine  del  raggiungimento
          entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal
          pacchetto   clima-energia,   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col
          Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
          individuati i criteri e le  modalita'  di  concessione,  di
          erogazione  e  di  rimborso  dei  finanziamenti   a   tasso
          agevolato   di   cui   al   presente   art.,   nonche'   le
          caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei  progetti
          di investimento che si intendono realizzare  ai  sensi  del
          comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse  con  gli
          equilibri di finanza pubblica. 
              9.  Dall'attuazione  del  presente  art.   non   devono
          derivare nuovi e maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia
          di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di  cui  al
          presente art., e' assicurato, in raccordo con  i  Ministeri
          competenti, dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          anche mediante apposita struttura  di  missione,  alle  cui
          attivita' si fa fronte con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              Comma 744: 
              -  Il  testo  del  comma  8  dell'art.  9  del   citato
          decreto-legge   n.   91   del   2014,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 743. 
              Comma 745: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  57   del   citato
          decreto-legge   n.   83   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 57 (Misure per lo sviluppo della green  economy).
          - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          e' abrogato l'art. 1, comma 1112, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma
          1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  possono  essere
          concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati
          e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attivita'
          nei seguenti settori: 
              a) protezione del territorio e prevenzione del  rischio
          idrogeologico e sismico; 
              b) ricerca, sviluppo e produzione di  biocarburanti  di
          «seconda e terza generazione»; 
              b-bis)  ricerca,   sviluppo   e   produzione   mediante
          bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da  biomasse  e
          scarti vegetali; 
              c) ricerca, sviluppo,  produzione  e  installazione  di
          tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione»,
          «solare termo-dinamico», «solare  fotovoltaico»,  biomasse,
          biogas e geotermia; 
              d)  incremento   dell'efficienza   negli   usi   finali
          dell'energia nei settori civile, industriale  e  terziario,
          compresi gli interventi di social housing; 
              d-bis)  processi  di  produzione  o  valorizzazione  di
          prodotti, processi produttivi od  organizzativi  o  servizi
          che, rispetto alle alternative disponibili, comportino  una
          riduzione  dell'inquinamento  e  dell'uso   delle   risorse
          nell'arco dell'intero ciclo di vita. 
              2.  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  art.  sono
          erogabili ai progetti di investimento  sino  a  concorrenza
          della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui
          al comma 1  affluiscono  anche  le  rate  di  rimborso  dei
          finanziamenti concessi e, in  aggiunta,  eventuali  risorse
          comunitarie. 
              3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento
          agevolato presentate ai sensi del decreto  ministeriale  25
          novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio  2012.
          Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale  25
          novembre 2008 e non utilizzate  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente norma  possono  essere  destinate  al
          finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui
          al comma 1. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma
          1 possono essere integrati o modificati. 
              5. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  le
          modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate
          nei modi previsti dall'art. 2, lettera s), del  decreto  25
          novembre  2008,   prevedendo   procedure   semplificate   e
          informatizzate di accesso al beneficio. 
              6. Ai progetti di investimento presentati dai  soggetti
          pubblici,  dalle  societa'  ESCO,   dagli   affidatari   di
          contratti di disponibilita' stipulati ai sensi dell'art. 44
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  nonche'
          dalle  societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile  e
          dalle  imprese  di  cui  all'art.  3,  comma   4-ter,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   e
          successive modificazioni, si applica la riduzione  del  50%
          del tasso di interesse  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. 
              7. I finanziamenti  a  tasso  agevolato,  concessi  nei
          settori di cui al comma 1, hanno  durata  non  superiore  a
          settantadue  mesi,  ad  esclusione  di  quelli  erogati  ai
          soggetti di cui al precedente  comma  6,  per  i  quali  la
          durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.» 
              Comma 746: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6-ter del decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 208,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13  (Misure  straordinarie
          in   materia   di   risorse   idriche   e   di   protezione
          dell'ambiente), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6-ter (Normale  tollerabilita'  delle  immissioni
          acustiche). - 1. Nell'accertare la  normale  tollerabilita'
          delle immissioni e  delle  emissioni  acustiche,  ai  sensi
          dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve  in  ogni
          caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti  che
          disciplinano specifiche  sorgenti  e  la  priorita'  di  un
          determinato uso. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma   1,   si
          applicano i criteri di accettabilita' del livello di rumore
          di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle  relative
          norme di attuazione.» 
              Comma 750: 
              - La legge 30 marzo 2004, n.  92  recante  «Istituzione
          del «Giorno del ricordo» in  memoria  delle  vittime  delle
          foibe,  dell'esodo  giuliano-dalmata,  delle  vicende   del
          confine orientale e concessione  di  un  riconoscimento  ai
          congiunti degli infoibati»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86. 
              Comma 751: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  228  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 228 (Pneumatici fuori uso). - 1.  Fermo  restando
          il disposto di cui al decreto legislativo 24  giugno  2003,
          n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e  180
          del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento
          di finalita'  di  tutela  ambientale  secondo  le  migliori
          tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita'
          di  ricerca,  sviluppo  e  formazione,  il   recupero   dei
          pneumatici fuori uso e  per  ridurne  la  formazione  anche
          attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai  produttori
          e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente  o
          in forma associata e con periodicita' almeno annuale,  alla
          gestione di quantitativi di pneumatici  fuori  uso  pari  a
          quelli dai medesimi immessi sul mercato  e  destinati  alla
          vendita sul  territorio  nazionale,  provvedendo  anche  ad
          attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata  ad
          ottimizzare  la  gestione  dei  pneumatici  fuori  uso  nel
          rispetto dell'art. 177, comma 1. Ai fini di cui al presente
          comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso  a  cento
          equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in
          peso a novantacinque. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi nel termine di giorni  centoventi  dalla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          sono  disciplinati  i  tempi  e  le   modalita'   attuative
          dell'obbligo di cui al comma 1.  In  tutte  le  fasi  della
          commercializzazione dei pneumatici e' indicato  in  fattura
          il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
          anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
          per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui  al
          comma   1.   Detto   contributo,   parte   integrante   del
          corrispettivo di vendita, e'  assoggettato  ad  IVA  ed  e'
          riportato nelle fatture  in  modo  chiaro  e  distinto.  Il
          produttore  o   l'importatore   applicano   il   rispettivo
          contributo  vigente  alla   data   della   immissione   del
          pneumatico  nel  mercato   nazionale   del   ricambio.   Il
          contributo rimane invariato in tutte le successive fasi  di
          commercializzazione  del  pneumatico  con  l'obbligo,   per
          ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e  distinto
          in fattura  il  contributo  pagato  all'atto  dell'acquisto
          dello stesso. 
              3. Il trasferimento all'eventuale  struttura  operativa
          associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
          pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
          al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
          di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell'anno  precedente
          costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  con
          esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
          responsabilita'. 
              3-bis. I produttori e gli importatori di  pneumatici  o
          le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente
          l'ammontare  del  rispettivo  contributo   necessario   per
          l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli  obblighi
          di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31  ottobre  di
          ogni anno, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare anche specificando  gli  oneri  e  le
          componenti  di  costo  che  giustificano  l'ammontare   del
          contributo. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
          e chiarimenti al fine di disporre della  completezza  delle
          informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
          informatico entro il 31 dicembre del  rispettivo  anno.  E'
          fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in
          corso alla rideterminazione,  da  parte  dei  produttori  e
          degli importatori  di  pneumatici  o  le  rispettive  forme
          associate, del contributo richiesto per  l'anno  solare  in
          corso. I produttori e gli importatori di  pneumatici  o  le
          loro eventuali forme associate devono utilizzare,  nei  due
          esercizi successivi, gli avanzi di gestione  derivanti  dal
          contributo ambientale per la gestione di  pneumatici  fuori
          uso, anche qualora siano stati fatti oggetto  di  specifico
          accordo  di  programma,  protocollo  d'intesa   o   accordo
          comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo
          ambientale. 
              4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
          inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
          assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          proporzionata alla  gravita'  dell'inadempimento,  comunque
          non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
          periodo considerato.» 
              Comma 753: 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 23 della citata  legge
          n. 289 del 2002 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          151. 
              Comma 754: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 151 dell'art. 3
          della citata legge n. 350 del 2003: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - 1. - 150. Omissis 
              151.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno e' istituito un  fondo  da  ripartire  per  le
          esigenze   correnti   di    funzionamento    dei    servizi
          dell'amministrazione,  con  una  dotazione,   a   decorrere
          dall'anno 2004, di 100 milioni di  euro.  Con  decreti  del
          Ministro dell'interno, da comunicare,  anche  con  evidenze
          informatiche, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si provvede alla  ripartizione  del  fondo  tra  le  unita'
          previsionali di base  interessate  del  medesimo  stato  di
          previsione. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 23 della citata  legge
          n. 289 del 2002 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          151. 
              Comma 756: 
              - La legge 14 agosto 1991, n. 281 recante «Legge quadro
          in materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione  del
          randagismo»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          agosto 1991, n. 203. 
              Comma 757: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64   del   citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato  dal  presente  comma  e  dal  comma  761  della
          presente legge: 
              «Art. 64 (Servizi  nelle  scuole).  -  1.  Al  fine  di
          consentire  la   regolare   conclusione   delle   attivita'
          didattiche nell'anno scolastico  2017/2018  e  il  regolare
          avvio delle  stesse  per  l'anno  scolastico  2018/2019  in
          ambienti  in  cui   siano   garantite   idonee   condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni  ove  sia  stata  risolta
          anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o  non  sia  mai
          stata attivata la convenzione-quadro  Consip  ovvero  siano
          scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione  dei
          servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche'
          degli  interventi  di  mantenimento  del  decoro  e   della
          funzionalita' degli immobili adibiti a sede di  istituzioni
          scolastiche ed educative statali, da parte  delle  medesime
          istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia  dei  livelli
          occupazionali e salariali esistenti, con  i  soggetti  gia'
          destinatari degli atti contrattuali e degli  ordinativi  di
          fornitura, sino al 31 dicembre 2019. 
              2. Nelle  regioni  nelle  quali  la  convenzione-quadro
          Consip sia stata risolta o  non  sia  mai  stata  attivata,
          l'acquisizione di cui al comma  1  avviene  nei  limiti  di
          spesa di cui all'art. 58, comma  5,  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'art. 1, comma 379,
          della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  alle  condizioni
          tecniche previste dalla convenzione-quadro  Consip  oggetto
          di  risoluzione   e   alle   condizioni   economiche   pari
          all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna
          area omogenea nelle regioni in cui non  e'  intervenuta  la
          risoluzione della convenzione-quadro Consip,  da  calcolare
          con  riferimento  alle  sole   regioni   nelle   quali   la
          convenzione-quadro Consip era gia' attiva alla data del  24
          aprile 2017. 
              2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano  a  scadere  i
          contratti  attuativi   della   convenzione-quadro   Consip,
          l'acquisizione di cui al comma  1  avviene  nei  limiti  di
          spesa di cui all'art. 58, comma  5,  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'art. 1, comma 379,
          della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  alle  condizioni
          tecniche previste dalla convenzione-quadro  Consip  e  alle
          condizioni  economiche  pari  all'importo  del  prezzo   di
          aggiudicazione della medesima. 
              3. (Abrogato). 
              4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli  altri
          servizi ausiliari, nonche' degli interventi di mantenimento
          del decoro e della funzionalita' degli immobili  adibiti  a
          sede di istituzioni scolastiche ed  educative  statali,  da
          parte delle medesime istituzioni,  avviene  nei  limiti  di
          spesa previsti dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64
          milioni di euro per l'esercizio finanziario  2017,  di  192
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e  di  190
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019. 
              5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente art.,  pari
          a 64 milioni di euro  per  l'anno  2017,  si  provvede  per
          l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio  2015,  n.
          107. 
              5-bis. Al fine di  promuovere,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2017/2018, il consumo di  prodotti  biologici  e
          sostenibili  per  l'ambiente  nell'ambito  dei  servizi  di
          refezione  scolastica  negli  asili  nido,   nelle   scuole
          dell'infanzia,  nelle  scuole  primarie  e   nelle   scuole
          secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito  nello
          stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali il Fondo per  le  mense  scolastiche
          biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro  per
          l'anno 2017 e a  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2018. Con decreto del  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e con il Ministro della salute, limitatamente agli  aspetti
          di  competenza,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono  definiti,  in  conformita'  alla
          disciplina  europea  vigente,  le  percentuali  minime   di
          utilizzo di prodotti biologici nonche'  i  requisiti  e  le
          specifiche tecniche necessari per qualificare  il  servizio
          di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo  e'
          destinato a ridurre i costi a carico  dei  beneficiari  del
          servizio di  mensa  scolastica  biologica  e  a  realizzare
          iniziative di informazione e di promozione nelle  scuole  e
          di accompagnamento al servizio di refezione ed e' assegnato
          annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
          e di Bolzano  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa
          biologica  presenti  in  ciascuna   regione   e   provincia
          autonoma. Le stazioni appaltanti  pubbliche  che  intendono
          aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono
          l'inserimento  delle  percentuali  minime  di  utilizzo  di
          prodotti  biologici,  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          tecniche previsti nel decreto di cui  al  secondo  periodo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  4  milioni
          di euro per l'anno 2017 e a 10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a  4  milioni
          di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di
          euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2020,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,  quanto  a  2
          milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica, di cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              Comma 758: 
              - La legge 27 febbraio 2006, n. 105 recante «Interventi
          dello Stato nel sistema fieristico nazionale» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2006, n. 64. 
              Comma 759: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  46   del   citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). - 1.
          Nei Comuni delle  Regioni  del  Lazio,  dell'Umbria,  delle
          Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  che  si
          sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui  agli
          allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con modificazioni, con  la  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana  ai  sensi
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              2. Le imprese che hanno la sede principale  o  l'unita'
          locale all'interno della zona franca di cui al comma  1,  e
          che hanno subito a causa degli eventi sismici la  riduzione
          del fatturato almeno pari al 25 per cento nel  periodo  dal
          1º  settembre  2016  al  31  dicembre  2016,  rispetto   al
          corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare,
          in relazione ai redditi e al valore della produzione  netta
          derivanti  dalla  prosecuzione  dell'attivita'  nei  citati
          Comuni, delle seguenti agevolazioni: 
              a) esenzione dalle  imposte  sui  redditi  del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo
          di  100.000  euro  riferito  al  reddito  derivante   dallo
          svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  zona
          franca; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
              c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli
          immobili  siti  nella  zona  franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente art.
          per l'esercizio dell'attivita' economica; 
              d) esonero dal versamento dei contributi  previdenziali
          e   assistenziali,   con   esclusione   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca urbana. 
              3. Le esenzioni di cui al comma 2  spettano,  altresi',
          alle  imprese  che  intraprendono  una   nuova   iniziativa
          economica  all'interno  della  zona  franca  entro  il   31
          dicembre 2019, ad  eccezione  delle  imprese  che  svolgono
          attivita' appartenenti  alla  categoria  F  della  codifica
          ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano  la
          sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati  1,
          2 e 2-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229. 
              4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per
          il periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          per i tre anni successivi. 
              4-bis. L'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
          disciplina con propri provvedimenti,  entro  trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, le modalita' di restituzione  dei  contributi
          non dovuti dai soggetti beneficiari delle  agevolazioni  di
          cui al presente  art.  che  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
              5. La zona franca di cui al comma 1 comprende  anche  i
          Comuni di  cui  all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
          legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Le  esenzioni  di  cui  al
          comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale
          o l'unita' locale nei comuni di cui  al  predetto  allegato
          2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1°  febbraio  2017
          al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al
          25 per cento rispetto al corrispondente  periodo  dell'anno
          2016. 
              6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  e'
          autorizzata la spesa di 194,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  141,7
          milioni di euro per l'anno  2019,  che  costituisce  limite
          annuale. Per i periodi  d'imposta  dal  2019  al  2020,  le
          agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
          periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie. 
              7.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  art.  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
              8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
          art. si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  10
          aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161
          dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le
          condizioni,  i  limiti,  le  modalita'  e  i   termini   di
          decorrenza e durata delle agevolazioni  concesse  ai  sensi
          dell'art. 37 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221.» 
              Comma 760: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  58   del   citato
          decreto-legge   n.   69   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 58 (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di  ricerca).  -  1.  Al
          fine di favorire lo sviluppo del  sistema  universitario  e
          della ricerca all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono
          sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e  le  parole
          «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti  «per  gli
          anni 2014 e 2015»; 
              b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014»  sono
          sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le  parole
          «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti  «per  gli
          anni 2014 e 2015». 
              2.  Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' statali e' incrementato di  euro  21,4  milioni
          nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a  decorrere  dall'anno
          2015 e il Fondo  ordinario  per  gli  enti  di  ricerca  e'
          incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
          milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              3. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
          230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: 
              «Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
          terzo periodo nel caso di chiamate di  studiosi  che  siano
          risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
          qualificazione di cui al primo  periodo,  effettuate  entro
          tre anni dalla vincita del programma.». 
              3-bis.  All'art.  6,  comma  12,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  le
          parole:  «soggetti  privati»  sono  aggiunte  le  seguenti:
          «nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
          attivita' di ricerca». 
              4. Ai maggiori oneri derivanti dal  comma  1,  pari  ad
          euro 25 milioni nell'anno  2014  ed  euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
          risparmi di spesa di cui al comma 5. 
              5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014,  e  sino
          al  31  dicembre  2019,  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali acquistano, ai sensi dell'art.  1,  comma
          449, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi
          esternalizzati per  le  funzioni  corrispondenti  a  quelle
          assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
          limite della spesa che si sosterrebbe per coprire  i  posti
          di collaboratore scolastico accantonati ai sensi  dell'art.
          4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  giugno
          2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno  scolastico  il
          numero di posti  accantonati  non  e'  inferiore  a  quello
          dell'anno  scolastico  2012/2013.  In  relazione  a  quanto
          previsto dal presente  comma,  le  risorse  destinate  alle
          convenzioni per i servizi esternalizzati  sono  ridotte  di
          euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro  49,8  milioni  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le  istituzioni
          scolastiche ed educative  statali  svolgono  i  servizi  di
          pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
          dipendente  appartenente  al  profilo   dei   collaboratori
          scolastici e i corrispondenti posti  accantonati  ai  sensi
          dell'art.  4  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119,  sono
          resi nuovamente disponibili, in  misura  corrispondente  al
          limite di spesa di cui al comma 5. Il  predetto  limite  di
          spesa  e'  integrato,  per  l'acquisto  dei  materiali   di
          pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2020. 
              5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  e'  autorizzato  ad   avviare   un'apposita
          procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad
          assumere alle dipendenze dello Stato, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2020, il personale impegnato per  almeno  10  anni,
          anche non continuativi, purche'  includano  il  2018  e  il
          2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed   educative
          statali,  per  lo  svolgimento  di  servizi  di  pulizia  e
          ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo  indeterminato
          di imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei
          predetti  servizi.  Alla  procedura  selettiva   non   puo'
          partecipare il personale di  cui  all'art.  1,  comma  622,
          della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.  Con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con i Ministri del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze,  sono  determinati  i  requisiti   per   la
          partecipazione  alla  procedura   selettiva,   nonche'   le
          relative modalita'  di  svolgimento  e  i  termini  per  la
          presentazione delle domande. 
              5-quater. Nel limite di spesa di cui  al  comma  5-bis,
          primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura
          dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo
          comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di
          cui  al  comma  5-ter,  sono  autorizzate  anche  a   tempo
          parziale.  I  rapporti  instaurati  a  tempo  parziale  non
          possono essere trasformati in rapporti a tempo  pieno,  ne'
          puo' esserne incrementato il numero di ore  lavorative,  se
          non in presenza di risorse certe e stabili. 
              6. Eventuali risparmi di  spesa  ulteriori  rispetto  a
          quelli indicati al comma 5 del presente art., tenuto  anche
          conto della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
          fabbisogno e  indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
          dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
          per  le  esigenze  di   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche e per le supplenze brevi. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
          in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
          delle aziende sperimentali  connesse  allo  svolgimento  di
          attivita' agricole, nell'ambito delle risorse  di  bilancio
          disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari  previsti
          dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
          di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il  cui
          rapporto di lavoro e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
          e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione  puo'
          avvenire solo per l'esecuzione di lavori di  breve  durata,
          stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
          temporali e dei vincoli previsti  dalla  normativa  vigente
          per ciascuna tipologia di contratto.» 
              Comma 761: 
              - Il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n.  50
          del 2017, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
          giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente comma,  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 757. 
              Comma 762: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 57-bis  del
          citato  decreto-legge  n.  50  del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  57-bis  (Incentivi  fiscali  agli   investimenti
          pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e  sulle
          emittenti televisive e  radiofoniche  locali  e  misure  di
          sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).  -
          1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai  lavoratori
          autonomi  e  agli  enti  non  commerciali  che   effettuano
          investimenti  in  campagne   pubblicitarie   sulla   stampa
          quotidiana e periodica anche  on  line  e  sulle  emittenti
          televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
          cui valore superi almeno  dell'1  per  cento  gli  analoghi
          investimenti effettuati sugli stessi mezzi di  informazione
          nell'anno precedente, e' attribuito  un  contributo,  sotto
          forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
          incrementale degli investimenti effettuati, elevato  al  90
          per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
          e start up innovative, nel limite  massimo  complessivo  di
          spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito  d'imposta
          e' utilizzabile esclusivamente in compensazione,  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di  Stato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui  al  presente  comma,  con  particolare
          riguardo agli investimenti che danno accesso al  beneficio,
          ai casi di esclusione, alle procedure di concessione  e  di
          utilizzo  del  beneficio,  alla  documentazione  richiesta,
          all'effettuazione   dei   controlli   e   alle    modalita'
          finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
          di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente  art.
          sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo  e   del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. 
              Omissis.» 
              Comma 763: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 601 dell'art. 1
          della citata legge n. 296 del 2006: 
              «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          art., salvo quanto disposto  dal  comma  875.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.» 
              Comma 769: 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  12  del
          citato decreto-legge  n.  113  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Disposizioni in materia  di  accoglienza  dei
          richiedenti asilo). - 1. Omissis 
              2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 5: 
              1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e  14»
          sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»; 
              2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono
          sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»; 
              b) all'art. 8, al comma 1, le parole «di  cui  all'art.
          16,»  fino  alla  fine  del  comma  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di cui all'art. 16.»; 
              c) all'art. 9, il comma 5 e' abrogato; 
              d) all'art. 11: 
              1) al comma 1, le parole «delle strutture di  cui  agli
          articoli 9 e 14,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
          centri di cui all'art. 9,»; 
              1-bis) al comma 2, le  parole:  «sentito  l'ente»  sono
          sostituite dalle seguenti: «previo parere dell'ente»; (22) 
              2) al comma  3,  le  parole  «nelle  strutture  di  cui
          all'art. 9» fino alla fine del comma sono sostituite  dalle
          seguenti: «nei centri di cui all'art. 9»; 
              e) all'art. 12, al comma 3, le parole «strutture di cui
          agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle  seguenti:
          «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»; 
              f) all'art. 14: 
              1) al comma 1, le parole  da  «Sistema  di  protezione»
          fino alla fine del comma, sono sostituite  dalle  seguenti:
          «presente decreto»; 
              2) il comma 2 e' abrogato; 
              3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine
          di accedere alle misure di accoglienza di cui  al  presente
          decreto, il richiedente,  al  momento  della  presentazione
          della  domanda,  dichiara  di   essere   privo   di   mezzi
          sufficienti di sussistenza.»; 
              4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del
          comma 1» sono soppresse; 
              5)  la  rubrica  dell'art.  14  e'   sostituita   dalla
          seguente: «Art. 14. Modalita'  di  accesso  al  sistema  di
          accoglienza»; 
              g) all'art. 15: 
              1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
              2)  la  rubrica  dell'art.  15  e'   sostituita   dalla
          seguente:  «Art.  15.  Individuazione  della  struttura  di
          accoglienza»; 
              h) all'art. 17: 
              1) il comma 4 e' abrogato; 
              2) al comma 6, le parole «ai sensi dei  commi  3  e  4»
          sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»; 
              h-bis) (Abrogata); 
              i) all'art. 20: 
              1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
          Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite  dalle
          seguenti: «Il Dipartimento per le liberta' civili»; 
              2) al comma 2, le parole «e  agli  articoli  12  e  14,
          comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'art. 12,»; 
              l) all'art. 22, il comma 3 e' abrogato; 
              m)  all'art.  22-bis,  commi  1   e   3,   la   parola:
          «richiedenti» e' sostituita dalle seguenti: «titolari  di»;
          (23) 
              n) all'art. 23: 
              1) al comma 1, le parole  «di  cui  all'art.  14»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»; 
              2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11  e
          14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9
          e 11». 
              Omissis.» 
              Comma 770: 
              - Si riporta il testo del  comma  514-bis  dell'art.  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «514-bis. Per i beni  e  servizi  la  cui  acquisizione
          riveste particolare  rilevanza  strategica  secondo  quanto
          indicato nel Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,  le
          amministrazioni  statali,  centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine  e
          grado, delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza  ed
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  ricorrono  a
          Consip Spa, nell'ambito del Programma di  razionalizzazione
          degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip  Spa  puo'
          supportare  i  soggetti  di  cui  al   periodo   precedente
          nell'individuazione    di    specifici    interventi     di
          semplificazione, innovazione  e  riduzione  dei  costi  dei
          processi  amministrativi.  Per  le  attivita'  di  cui   al
          presente comma e' previsto un  incremento  delle  dotazioni
          destinate    al    finanziamento    del    Programma     di
          razionalizzazione    degli    acquisti    della    pubblica
          amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
          pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
          l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019.» 
              Comma 771: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  43  del  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n.  1611  (Approvazione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato): 
              «Art. 43. L'Avvocatura dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
              Le disposizioni e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
              Qualora sia intervenuta  l'autorizzazione,  di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti.» 
              Comma 772: 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416  (Disciplina  delle   imprese   editrici   e
          provvidenze per l'editoria), i cui  commi  primo,  secondo,
          terzo e quarto sono abrogati dal comma 773  della  presente
          legge e con decorrenza dal 1° gennaio 2020: 
              «Art. 28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali  e
          dei trasporti). - A far data  dal  trimestre  successivo  a
          quello di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
          tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi, per
          le imprese editrici iscritte nel registro di  cui  all'art.
          11 limitatamente alle linee delle testate con  periodicita'
          effettiva di almeno nove numeri  all'anno  da  esse  edite,
          sono ridotte del cinquanta per  cento.  La  riduzione,  che
          assorbe   le   agevolazioni   riconosciute   alla    stampa
          relativamente ai servizi di  cui  all'art.  294  del  testo
          unico approvato con  D.P.R.  29  marzo  1973,  n.  156,  si
          applica dietro documentata richiesta degli aventi  diritto,
          in  aggiunta  a  tutte  le  altre  riduzioni,  tariffe   in
          abbonamento,   forme   di   forfettizzazione    attualmente
          esistenti,  mediante   riduzione   delle   relative   somme
          riportate in bolletta o diversamente fatturate,  esclusi  i
          prelievi fiscali. 
              La stessa riduzione  di  cui  al  comma  precedente  si
          applica per la cessione in uso di circuiti telefonici  e  a
          larga banda punto a punto e multipunto in ambito  nazionale
          per  fonia  e  trasmissione  dati,  per  la   utilizzazione
          telefotografica,    telegrafica,    fototelegrafica     per
          trasmissioni in fac-simile  a  distanza  delle  pagine  del
          giornale e delle telefoto per trasmissioni  in  simultanea,
          telegrafiche   e   fototelegrafiche   con   apparecchiature
          multiplex, nonche' alle tariffe  telex  e  telegrafiche.  I
          provvedimenti   del   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni di cui al presente comma sono  comunicati
          al Garante dell'editoria, che ne  riferisce  al  Parlamento
          nell'ambito della relazione semestrale. 
              Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
          estese, in quanto applicabili, al  servizio  di  spedizione
          delle rese. 
              Le riduzioni di cui ai commi  precedenti  si  applicano
          con decorrenza dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello della richiesta. 
              Il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato  ad  istituire  sulla  rete  nazionale  servizi
          speciali di trasporti  aerei,  terrestri  e  marittimi  dei
          giornali quotidiani e periodici. Analoghi  servizi  possono
          essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
          ferroviario e automobilistico. 
              Il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato,   altresi',   ad   istituire   sale    stampa,
          destinandovi  appositi  locali  e  proprio  personale.   E'
          autorizzato    inoltre    a    porre     a     disposizione
          dell'Associazione della stampa estera in  Italia  un'idonea
          sede e proprio personale. 
              Le compensazioni finanziarie derivanti dalle  riduzioni
          tariffarie di cui al  presente  art.  sono  effettuate  dal
          Ministro del tesoro  nei  confronti  delle  amministrazioni
          pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste  alle
          rispettive societa'  concessionarie  in  conseguenza  delle
          suddette  agevolazioni.   L'importo   delle   compensazioni
          relative  ai  servizi  gestiti  dall'amministrazione  delle
          poste e delle telecomunicazioni e' stabilito  nella  misura
          di lire 50 miliardi annui  indipendentemente  da  eventuali
          adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi. 
              Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie  di  cui  al
          presente  art.  le   stampe   propagandistiche   contenenti
          pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza  e  ai
          cataloghi relativi alle  vendite  stesse.  Alle  suindicate
          stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29  ottobre
          1976, n. 726 e successive modificazioni.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  25
          febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5  agosto  1981,  n.
          416,  recante   disciplina   delle   imprese   editrici   e
          provvidenze per l'editoria), la cui lettera a) del comma  1
          e'  abrogata  dal  comma  774  della  presente  legge   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
              «Art.  11  (Contributi  ad  imprese   radiofoniche   di
          informazione). - 1. Le imprese  di  radiodiffusione  sonora
          che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale e che  trasmettano
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          letterari, per non meno del  25  per  cento  delle  ore  di
          trasmissione comprese tra le ore  7  e  le  ore  20,  hanno
          diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: 
              a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28,  L.  5
          agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate
          con  le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di  energia
          elettrica, ai  canoni  di  noleggio  e  di  abbonamento  ai
          servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi   tipo,   ivi
          compresi i sistemi via satellite; 
              b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle  spese  per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale. 
              2.  Alle  imprese  radiofoniche  che  risultino  essere
          organi di partiti politici rappresentati in almeno un  ramo
          del Parlamento, le quali: 
              a)  abbiano   registrato   la   testata   giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale; 
              b)   trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali, sindacali o letterari per  non  meno  del  30  per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20; 
              c) non siano  editori  o  controllino,  direttamente  o
          indirettamente, organi di informazione di cui  al  comma  6
          dell'art. 9; 
              viene corrisposto a  cura  del  Servizio  dell'Editoria
          della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5  agosto
          1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990  un  contributo
          annuo fisso pari al 70 per  cento  della  media  dei  costi
          risultanti dai bilanci degli  ultimi  due  esercizi  avendo
          riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985  e
          1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore  a
          due miliardi. 
              3. Le imprese  di  cui  al  precedente  comma  2  hanno
          diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28  della
          L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
          anche  ai  consumi  di  energia  elettrica,  nonche'   alle
          agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20  e  al
          rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
          art.. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di concerto con il Ministro delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
          in vigore della  presente  legge,  saranno  disciplinati  i
          metodi e le procedure per l'accertamento del  possesso  dei
          requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
          art.,  nonche'  per  la  verifica  periodica   della   loro
          persistenza.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge 7
          agosto  1990,  n.  250  (Provvidenze   per   l'editoria   e
          riapertura   dei   termini,   a   favore   delle    imprese
          radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia  agli  utili
          di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio  1987,  n.
          67, per l'accesso ai benefici  di  cui  all'art.  11  della
          legge stessa), la cui lettera a) del comma  1  e'  abrogata
          dal comma 774 della presente legge con  decorrenza  dal  1°
          gennaio 2020: 
              «Art. 8. 1. Le  imprese  di  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  locale  che  abbiano   registrato   la   testata
          radiofonica giornalistica trasmessa  presso  il  competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,
          sociali, sindacali o letterari, per non  meno  del  15  per
          cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e  le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: 
              a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art.  28  della
          legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,
          applicate con le  stesse  modalita'  anche  ai  consumi  di
          energia elettrica; 
              b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle  spese  per
          l'abbonamento ai servizi di due agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  23
          della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato), le  cui  parole  «agli
          articoli 28, 29 e 30» sono sostituite da «agli articoli  29
          e 30» dal comma 774 della presente legge con decorrenza dal
          1° gennaio 2020: 
              «Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione).  -
          1. - 2. Omissis 
              3. Ai concessionari per la  radiodiffusione  televisiva
          in ambito locale, ovvero ai  soggetti  autorizzati  per  la
          radiodiffusione televisiva locale di cui all'art.  32,  che
          abbiano  registrato  la  testata   televisiva   presso   il
          competente tribunale  e  che  trasmettano  quotidianamente,
          nelle ore comprese tra le  07,00  e  le  23,00  per  almeno
          un'ora, programmi informativi autoprodotti  su  avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          culturali, si applicano  i  benefici  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi'  come
          modificato dall'art. 7 della L.  7  agosto  1990,  n.  250,
          nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L.  5
          agosto  1981,  n.  416  ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.» 
          Comma 775: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  26
          ottobre 2016, n. 198, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Istituzione del  Fondo  per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione In vigore  dal  1°  gennaio
          2019). - 1. Al fine di assicurare la piena  attuazione  dei
          principi di cui all'art. 21 della Costituzione, in  materia
          di   diritti,   liberta',   indipendenza    e    pluralismo
          dell'informazione,  nonche'  di  incentivare  l'innovazione
          dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione  e
          di vendita, la  capacita'  delle  imprese  del  settore  di
          investire e di acquisire posizioni di  mercato  sostenibili
          nel tempo, nonche' lo sviluppo di  nuove  imprese  editrici
          anche nel campo dell'informazione  digitale,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze il Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione, di cui  all'art.  1,  comma  160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita  dall'art.  10,  comma  1,  della  presente
          legge, di seguito denominato «Fondo». 
              2. Nel Fondo confluiscono: 
              a) le risorse statali destinate alle diverse  forme  di
          sostegno  all'editoria  quotidiana   e   periodica,   anche
          digitale,  comprese  le  risorse  disponibili   del   Fondo
          straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria,
          di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
          n. 147; 
              b)   le   risorse   statali   destinate   all'emittenza
          radiofonica e televisiva in ambito locale,  iscritte  nello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          ai sensi dell'art. 1, comma 162, della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208; 
              c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
          di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori  entrate
          versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
          di cui all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),
          della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  come  sostituita
          dall'art. 10, comma 1, della presente legge; (2) 
              d)  le  somme  derivanti  dal  gettito  annuale  di  un
          contributo di solidarieta' pari  allo  0,1  per  cento  del
          reddito   complessivo   dei   seguenti   soggetti   passivi
          dell'imposta di cui  all'art.  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              1) concessionari  della  raccolta  pubblicitaria  sulla
          stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di  comunicazione
          radiotelevisivi e digitali; 
              2) societa' operanti nel  settore  dell'informazione  e
          della comunicazione  che  svolgano  raccolta  pubblicitaria
          diretta, in tale caso calcolandosi il  reddito  complessivo
          con riguardo alla parte  proporzionalmente  corrispondente,
          rispetto all'ammontare dei ricavi  totali,  allo  specifico
          ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 
              3)  altri  soggetti  che  esercitino   l'attivita'   di
          intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
          ricerca e l'acquisto, per conto  di  terzi,  di  spazi  sui
          mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
          tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa  la  rete
          internet. 
              3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinate
          al Fondo. 
              4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
          sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.  Le  risorse  di  cui
          alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
          50 per cento tra  le  due  amministrazioni;  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b)  del
          medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni  esistenti
          tra  le  risorse  destinate   al   sostegno   dell'editoria
          quotidiana e periodica  e  quelle  destinate  all'emittenza
          radiofonica e televisiva a livello locale.  Il  decreto  di
          cui al primo periodo puo'  prevedere  che  una  determinata
          percentuale del Fondo sia  destinata  al  finanziamento  di
          progetti comuni che incentivino l'innovazione  dell'offerta
          informativa nel campo dell'informazione  digitale  attuando
          obiettivi di  convergenza  multimediale.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   sono   definiti   i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione  di  tali  finanziamenti;  lo  schema  di  tale
          decreto e' trasmesso  alle  Camere  per  l'espressione  dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto
          puo' comunque essere adottato. Il Presidente del  Consiglio
          dei ministri, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia   possono   esprimersi   sulle   osservazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri entro il  termine  di
          dieci giorni dalla data della nuova  trasmissione.  Decorso
          tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
              5. (abrogato) 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente  stabilita  la  destinazione  delle
          risorse  ai  diversi   interventi   di   competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di   bilancio   negli   stati   di   previsione
          interessati, anche nel conto dei residui.» 
              Comma 776: 
              - Si riporta il testo del comma 330 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «330. Ai fini della razionalizzazione e  del  riassetto
          industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo
          Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi  di
          consulenza per il Tesoro S.r.l.  e  di  Consip  Spa,  entro
          venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  convocano  l'assemblea   per   l'approvazione   del
          progetto di fusione per incorporazione di SICOT  S.r.l.  in
          Consip      Spa.      Dal      momento      dell'attuazione
          dell'incorporazione, la convenzione attualmente  in  essere
          tra la SICOT S.r.l. e il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' risolta e le attivita'  previste  dalla  stessa,
          ovvero parte delle stesse,  potranno  essere  affidate  dal
          Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a
          Consip  Spa,  secondo  modalita'  in  grado   di   limitare
          esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  del  tesoro  l'accesso   ai   dati   e   alle
          informazioni trattati. Il  corrispettivo  riconosciuto  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  alla  societa'
          CONSIP Spa in forza della convenzione di cui al  precedente
          periodo non puo' essere superiore a 1 milione di  euro,  al
          netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  ed  e'  destinato
          esclusivamente alla copertura  degli  oneri  connessi  alla
          retribuzione  lorda  delle  risorse  umane  allocate  dalla
          CONSIP  Spa  sulle  linee  di  attivita'  disciplinate  dal
          rapporto convenzionale con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Le operazioni  compiute  in  attuazione  del
          primo  periodo  sono  esenti  dall'imposta   di   registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
          e da ogni altra imposta  indiretta  esclusa  l'imposta  sul
          valore aggiunto.» 
              Comma 777: 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 6 della
          legge  29  dicembre  1962,  n.  1745  (Istituzione  di  una
          ritenuta d'acconto o di  imposta  sugli  utili  distribuiti
          dalle  societa'  e  modificazioni  della  disciplina  della
          nominativita'  obbligatoria  dei  titoli  azionari),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6. Le societa' possono  conferire  l'incarico  di
          pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni
          ai fini dell'intervento  in  assemblea  alle  banche,  alle
          societa' fiduciarie e alle societa' e  agli  enti  iscritti
          nell'albo previsto dall'art.  155  del  testo  unico  delle
          leggi sulle imposte dirette. A  decorrere  dal  1°  gennaio
          2019, gli oneri  sostenuti  dalla  Banca  d'Italia  per  la
          gestione accentrata presso la  societa'  Monte  Titoli  Spa
          degli strumenti  finanziari  di  proprieta'  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono  posti  a  carico  delle
          societa' emittenti tali strumenti. 
              Omissis.» 
              Comma 778: 
              - Si riporta il testo del comma 30  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «30.  Le  somme  derivanti   dalle   restituzioni   dei
          finanziamenti concessi alle imprese ai  sensi  dell'art.  3
          della  legge  24  dicembre  1985,  n.  808,  sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro,  con
          decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  agli
          appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico per le medesime finalita'  di  cui
          alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le  risorse  di
          cui al presente comma non  possono  essere  in  alcun  modo
          destinate al finanziamento  del  programma  F-35  Lightning
          II-JSF (Joint Strike Fighter).» 
          Comma 779: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  5  del
          citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5  (Disposizioni  per  la  riduzione  dei  prezzi
          dell'energia elettrica). - 1. Omissis 
              2. Le maggiori entrate generate dalle  disposizioni  di
          cui al comma 1 sono destinate,  al  netto  della  copertura
          finanziaria  di  cui  all'art.  61,  alla  riduzione  della
          componente   A2   della   tariffa   elettrica    deliberata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla  base
          delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico  entro  60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto fino  al  31
          dicembre 2018 e  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019  sono
          acquisite all'erario. 
              Omissis.» 
              Comma 780: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   21-quater   del
          decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  132  (Misure
          urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e  processuale
          civile    e    di    organizzazione     e     funzionamento
          dell'amministrazione giudiziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 21-quater (Misure  per  la  riqualificazione  del
          personale dell'amministrazione giudiziaria). - 1.  Al  fine
          di sanare i  profili  di  nullita',  per  violazione  delle
          disposizioni  degli  articoli  14  e   15   del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro  (CCNL)  comparto  Ministeri
          1998/2001, delle norme di cui agli articoli  15  e  16  del
          contratto collettivo nazionale  integrativo  del  personale
          non dirigenziale del Ministero della giustizia  quadriennio
          2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione  dei
          provvedimenti giudiziari in cui il  predetto  Ministero  e'
          risultato  soccombente,  e  di   definire   i   contenziosi
          giudiziari  in  corso,  il  Ministero  della  giustizia  e'
          autorizzato, nei  limiti  delle  posizioni  disponibili  in
          dotazione organica, a indire una o piu' procedure  interne,
          nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e
          successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai
          dipendenti in possesso  dei  requisiti  di  legge  gia'  in
          servizio alla data del 14 novembre 2009, per  il  passaggio
          del  personale  inquadrato  nel  profilo  professionale  di
          cancelliere , di ufficiale giudiziario,  di  contabile,  di
          assistente  informatico   e   di   assistente   linguistico
          dell'area seconda al profilo professionale  di  funzionario
          giudiziario,  di  funzionario  dell'ufficio  notificazioni,
          esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile,  di
          funzionario  informatico  e  di   funzionario   linguistico
          dell'area  terza,  con  attribuzione  della  prima   fascia
          economica  di  inquadramento,  in  conformita'  ai   citati
          articoli 14 e 15 del  CCNL  comparto  Ministeri  1998/2001.
          Ogni  effetto  economico  e  giuridico   conseguente   alle
          procedure di riqualificazione del personale  amministrativo
          di cui al presente art. decorre dalla completa  definizione
          delle relative procedure selettive. 
              2. Ai fini  del  rispetto  delle  previsioni  del  CCNL
          comparto  Ministeri  1998/2001,  di  cui  al  comma  1,  il
          rapporto  tra  posti  riservati  ai  dipendenti   e   posti
          riservati  agli  accessi  dall'esterno  e'  fissato   nella
          percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per
          cento,   computando   nella   percentuale    gli    accessi
          dall'esterno sulla base di procedure disposte o  bandite  a
          partire dalla data di entrata in vigore  del  citato  CCNL,
          ivi compresi gli accessi  per  effetto  di  scorrimenti  di
          graduatorie  concorsuali  di  altre  amministrazioni  e  le
          procedure di mobilita' esterna comunque  denominate,  anche
          ai sensi dell'art. 1, comma 425, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come modificato  dall'art.  21  del  presente
          decreto. 
              3.  Il   Ministero   della   giustizia   procede   alla
          rideterminazione delle piante  organiche  conseguente  alle
          procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Le  qualifiche  di  personale   amministrativo   di
          cancelliere  e  di   ufficiale   giudiziario   restano   ad
          esaurimento in area seconda sino alla completa  definizione
          delle  procedure  selettive  di  cui  al  comma  1  e  alla
          rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa nel limite di euro 25.781.938 per gli anni 2016, 2017
          e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019,  di
          euro 19.898.345 per l'anno 2020,  di  euro  19.610.388  per
          l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e  di  euro
          24.993.169 a decorrere  dall'anno  2023,  cui  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui  all'art.
          1, comma 96, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro
          della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie  alla
          ripartizione del citato fondo sui  pertinenti  capitoli  in
          attuazione del presente art.. 
              5-bis.  Il  Ministero  della  giustizia  comunica  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unita'  di
          personale effettivamente reclutate ai sensi del comma  1  e
          la relativa spesa a regime.» 
              Comma 781: 
              - La legge 17 agosto 1957, n. 848  recante  «Esecuzione
          dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San  Francisco
          il 26 giugno 1945» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 settembre 1957, n. 238, S.O. 
              Comma 782: 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  4  del
          decreto-legge 24  giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   1994,   n.   483
          (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al  Parlamento
          europeo), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Adempimenti preliminari). - 1. - 4. Omissis 
              5. La Direzione  centrale  per  i  servizi  elettorali,
          entro il decimo giorno precedente la data  delle  elezioni,
          trasmette  al  Ministero  degli  affari  esteri,   per   il
          successivo inoltro ai singoli uffici consolari,  un  elenco
          degli elettori che  votano  all'estero  diviso  per  uffici
          consolari  e  per  sezioni   estere,   sulla   base   delle
          indicazioni fornite, per ciascun  elettore,  dal  Ministero
          degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto  al
          voto  di  ciascuna  localita'  in  sezioni,  il   Ministero
          dell'interno, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
          Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni  sezione  un
          numero di elettori non superiore a 5.000 e non inferiore  a
          200. 
              Omissis.» 
              Comma 783: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          25 settembre 2009, n. 134, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (Disposizioni  urgenti
          per garantire la continuita'  del  servizio  scolastico  ed
          educativo per  l'anno  2009-2010),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1-bis (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse
          finanziarie).  -  1.  Al  fine  di  garantire  il  corretto
          svolgimento    dell'anno    scolastico    attraverso     la
          razionalizzazione e  l'ottimizzazione  dell'utilizzo  delle
          risorse  finanziarie,  le  somme  trasferite  alle   scuole
          statali  per  la  realizzazione  di  progetti  a  carattere
          nazionale e regionale in materia di formazione  e  sviluppo
          dell'autonomia scolastica,  rimaste  inutilizzate  per  tre
          esercizi   finanziari    consecutivi,    vengono    versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad   apposito   capitolo   del   bilancio   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  Per
          l'anno 2015, una quota parte, pari a 10  milioni  di  euro,
          delle  somme  versate  all'entrata   dello   Stato   rimane
          acquisita all'erario. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare   e   a   rendere
          indisponibile per l'anno 2015, nello  stato  di  previsione
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca e a valere sulle disponibilita' di cui all'art.  1,
          comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  la  somma
          di 10 milioni di euro al  netto  di  quanto  effettivamente
          versato. Il disposto del presente comma si applica anche  a
          tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data  del
          31 dicembre 2009. 
              1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1
          e' effettuato entro il 30 aprile 2019. Le  somme  giacenti,
          comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di
          pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni
          in  atto.  Entro   il   medesimo   termine   il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
          al versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle
          somme  non  utilizzate,  per  le   quali   non   vi   siano
          contestazioni in  atto,  giacenti  nel  conto  corrente  n.
          53823530 presso la societa' Poste italiane Spa. Quota parte
          delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          pari  complessivamente  a  22,5  milioni  di  euro,  rimane
          acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme  di
          cui  ai  periodi  precedenti  entro  il  predetto   termine
          comporta  l'insorgere  di  responsabilita'  dirigenziale  e
          obbligo di segnalazione alla Corte dei conti. 
              1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui  al
          comma  1-bis  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          accantonare e a  rendere  indisponibili  per  l'anno  2019,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   a   valere   sulle
          disponibilita'  del  Fondo  per  il   funzionamento   delle
          istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di  22,5  milioni
          di euro. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   sono   annualmente
          individuati    gli    istituti    scolastici    interessati
          all'applicazione del comma  1,  l'entita'  delle  somme  da
          trasferire al bilancio del Ministero e la  loro  successiva
          assegnazione  alle  scuole  statali   per   le   spese   di
          funzionamento. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4.  A  decorrere   dall'esercizio   finanziario   2010,
          l'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  634,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' finalizzata  anche
          ad interventi per il sostegno al processo di riforma  degli
          ordinamenti  della  scuola   secondaria   superiore,   alla
          valorizzazione del merito e  del  talento  degli  studenti,
          nonche' alle  innovazioni  tecnologiche  presso  le  scuole
          statali. 
              5. A decorrere dall'anno 2010, le  risorse  disponibili
          di cui all'art. 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.
          1, possono essere utilizzate anche  per  la  valorizzazione
          del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il
          decreto di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
          29 dicembre 2007, n. 262, sono annualmente  definiti  anche
          il programma nazionale di valorizzazione del merito  e  del
          talento degli studenti, nonche' il  riparto  delle  risorse
          complessivamente disponibili tra la  suddetta  finalita'  e
          quella  della  valorizzazione  delle  eccellenze   di   cui
          all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 1 del  2007.  Le
          somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia  nazionale  per
          lo sviluppo dell'autonomia scolastica  (ANSAS)  finalizzate
          alla  valorizzazione  delle   eccellenze   possono   essere
          destinate anche alle finalita' di cui al presente comma. 
              6. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto
          dell'art. 1, comma  602,  primo  periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296.» 
              Comma 784: 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77  recante
          «Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo  2003,
          n. 53» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5  maggio
          2005, n. 103. 
              Comma 786: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 39 dell'art.  1
          della citata legge n. 107 del 2015: 
              «39. Per le finalita' di cui ai  commi  33,  37  e  38,
          nonche' per l'assistenza  tecnica  e  per  il  monitoraggio
          dell'attuazione   delle   attivita'   ivi   previste,    e'
          autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a  decorrere
          dall'anno  2016.  Le  risorse   sono   ripartite   tra   le
          istituzioni   scolastiche   del   sistema   nazionale    di
          istruzione.» 
              Comma 788: 
              - Si riporta il testo del comma  9  dell'art.  1  della
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «9.  Nell'ambito  delle  relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati dall'Unione europea o  dal  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il nulla osta alla nomina, previo parere della  commissione
          nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
          scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera
          f), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
          modificazioni, per il settore per il quale e'  proposta  la
          chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla  richiesta
          del medesimo parere.  Non  e'  richiesto  il  parere  della
          commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
          studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
          di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,
          effettuate entro tre anni dalla vincita del  programma.  Il
          rettore,   con   proprio   decreto,   dispone   la   nomina
          determinando la relativa classe  di  stipendio  sulla  base
          della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni  di
          merito.» 
              Comma 789: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della  legge
          30 settembre 1993, n. 388 (Ratifica ed esecuzione:  a)  del
          protocollo  di  adesione  del  Governo   della   Repubblica
          italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985  tra  i
          Governi degli  Stati  dell'Unione  economica  del  Benelux,
          della Repubblica federale di Germania  e  della  Repubblica
          francese relativo all'eliminazione graduale  dei  controlli
          alle frontiere comuni, con  due  dichiarazioni  comuni;  b)
          dell'accordo di adesione  della  Repubblica  italiana  alla
          convenzione  del  19  giugno  1990  di   applicazione   del
          summenzionato  accordo  di  Schengen,  con   allegate   due
          dichiarazioni  unilaterali  dell'Italia  e  della  Francia,
          nonche'  la  convenzione,  il  relativo  atto  finale,  con
          annessi  l'atto  finale,   il   processo   verbale   e   la
          dichiarazione comune dei  Ministri  e  Segretari  di  Stato
          firmati in occasione della firma della  citata  convenzione
          del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli  articoli
          2  e  3  dell'accordo   di   adesione   summenzionato;   c)
          dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
          Governo della Repubblica francese relativo agli articoli  2
          e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
          a Parigi il 27 novembre 1990): 
              «Art. 19. 1. L'onere  derivante  dall'attuazione  della
          presente legge e'  valutato  in  lire  28.831  milioni  per
          l'anno 1992, in lire 26.500 milioni  per  l'anno  1993,  in
          lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni
          per ciascuno degli anni 1995  e  1996  ed  in  lire  12.230
          milioni annue a decorrere dall'anno 1997. 
              2.  All'onere  relativo  all'anno  1992   si   provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per   l'anno   medesimo,   all'uopo
          parzialmente utilizzando: 
              a)  quanto  a  lire  11.000  milioni   l'accantonamento
          «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali»; 
              b)  quanto  a  lire  5.000   milioni   l'accantonamento
          «Interventi vari di competenza del Ministero  degli  affari
          esteri»; 
              c)  quanto  a  lire  5.831   milioni   l'accantonamento
          «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione,  dei
          rifugiati e degli italiani all'estero»; 
              d)  quanto  a  lire  7.000   milioni   l'accantonamento
          «Interventi vari nel campo sociale». 
              3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e  1995  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  degli
          affari esteri. 
              4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              Comma 791: 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  del   citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 199. 
              Comma 792: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma  2,  e  2
          del  citato  decreto  legislativo  n.  59  del  2017,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Omissis 
              2. Al fine di realizzare la  valorizzazione  sociale  e
          culturale  della  professione  e'  introdotto  il   sistema
          unitario e coordinato di formazione iniziale e  accesso  ai
          ruoli  dei  docenti,  compresi  quelli   degli   insegnanti
          tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo
          grado,  sia  su  posti  comuni   sia   di   sostegno,   per
          selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e
          di un successivo percorso annuale di formazione iniziale  e
          prova. 
              Omissis.» 
              «Art. 2 (Sistema di formazione iniziale  e  accesso  ai
          ruoli). - 1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di
          cui all'art. 1, comma 2, e' articolato in: 
              a) un concorso  pubblico  nazionale,  indetto  su  base
          regionale o interregionale, di cui al Capo II; 
              b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova; 
              c)  una  procedura  di  accesso  ai   ruoli   a   tempo
          indeterminato, previa  positiva  valutazione  del  percorso
          annuale di formazione iniziale e prova. 
              2. Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova
          e' disciplinato ai sensi del Capo III. 
              3.(abrogato). 
              4. Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova
          ha  l'obiettivo  di  sviluppare  e  rafforzare  nei  futuri
          docenti: 
              a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche  e
          metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e
          ai traguardi di competenza fissati per gli studenti; 
              b) le competenze proprie della professione di  docente,
          in  particolare   pedagogiche,   relazionali,   valutative,
          organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato
          con i saperi disciplinari; 
              c)  la  capacita'  di  progettare  percorsi   didattici
          flessibili e adeguati al contesto scolastico,  al  fine  di
          favorire   l'apprendimento   critico   e   consapevole    e
          l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti; 
              d)  la  capacita'  di  svolgere  con  consapevolezza  i
          compiti  connessi   con   la   funzione   docente   e   con
          l'organizzazione scolastica.» 
              5. (abrogato).» 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo n. 59 del 2017, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 3 (Bando di concorso e  commissioni).  -  1.  Con
          decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' indetto, su base  regionale,  il  concorso
          nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati ai
          posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso
          di esiguo numero dei  posti  conferibili,  il  concorso  e'
          indetto su base interregionale. 
              2. Il concorso e' bandito,  fermo  restando  il  regime
          autorizzatorio previsto dall'art. 39, comma 3, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449,  con  cadenza  biennale,  per  la
          copertura dei posti della scuola secondaria che si  prevede
          si rendano vacanti e disponibili nel primo  e  nel  secondo
          anno scolastico successivi a  quello  in  cui  e'  previsto
          l'espletamento delle prove concorsuali. 
              3. Sulla base della graduatoria di merito  i  vincitori
          del concorso  sono  immessi  in  ruolo  in  due  successivi
          scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai  posti  che
          si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente
          nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello
          in cui e' previsto l'espletamento delle prove  concorsuali.
          Rimane fermo il diritto  dei  vincitori  all'immissione  in
          ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. 
              4. Nel bando  di  concorso  sono  previsti  contingenti
          separati,  in  ciascuna  sede   concorsuale   regionale   o
          interregionale, per  ognuna  delle  seguenti  tipologie  di
          posto e classi di concorso: 
              a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola
          secondaria di primo e secondo grado; 
              b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante
          tecnico-pratico per la scuola secondaria; 
              c) posti di sostegno. 
              5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione
          in quale regione e per quali contingenti di posti intendono
          concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in  una  sola
          regione, per una sola classe di concorso, distintamente per
          la scuola secondaria di primo e di secondo  grado,  nonche'
          per il sostegno,  qualora  in  possesso  dei  requisiti  di
          accesso di cui all'art. 5. 
              6.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
          di  composizione  delle  commissioni   giudicatrici   e   i
          requisiti  che  devono  essere   posseduti   dai   relativi
          componenti; i programmi, le prove concorsuali,  i  punteggi
          ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione;  la
          tabella dei titoli accademici, scientifici e  professionali
          valutabili, comunque in misura  non  superiore  al  20  per
          cento  del  punteggio  complessivo,  tra   i   quali   sono
          particolarmente  valorizzati  il  titolo  di   dottore   di
          ricerca, il possesso di abilitazione  specifica  conseguita
          attraverso percorsi selettivi di  accesso,  il  superamento
          delle prove di un precedente concorso ordinario per  titoli
          ed esami nelle specifiche classi di concorso,  il  possesso
          di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e
          didattica dell'inclusione; le modalita' di  gestione  delle
          procedure  concorsuali  a  cura  degli  uffici   scolastici
          regionali.  Con  il  medesimo  decreto  e'  costituita  una
          commissione nazionale di esperti per la  definizione  delle
          tracce delle prove d'esame  e  delle  relative  griglie  di
          valutazione. 
              7. (abrogato). 
              8. (abrogato).» 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5  del  citato
          decreto legislativo n. 59 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  4  (Classi  di  concorso).  -  1.  Al  fine   di
          assicurare la coerenza tra gli insegnamenti  impartiti,  le
          classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le  classi
          dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale  e  dei
          corsi di diploma di I e di II livello dell'alta  formazione
          artistica, musicale  e  coreutica,  nonche'  di  consentire
          cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale
          docente in relazione alle  innovazioni  sugli  insegnamenti
          introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca sono riordinate  e  periodicamente  aggiornate,  in
          base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche'
          ai fini della valorizzazione  culturale  della  professione
          docente,  le  classi  di  concorso  dei  docenti  e   degli
          insegnanti  tecnico  pratici  di   scuola   secondaria   ed
          eventualmente le classi dei  corsi  di  laurea,  di  laurea
          magistrale e di diploma di I e di II livello. 
              2. Per l'adozione del decreto di cui al comma  1,  sono
          previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del
          Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale
          per  l'alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
          ciascuno per le classi di concorso di relativa  competenza,
          nonche' del Consiglio superiore della pubblica  istruzione,
          fermo restando quanto previsto dall'art. 3,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. 
              3. (abrogato).» 
              «Art. 5 (Requisiti di accesso). - 1. Costituisce titolo
          di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
          cui  all'art.  3,  comma  4,  lettera   a),   il   possesso
          dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
          il possesso congiunto di: 
              a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di
          II  livello  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,  oppure  titolo   equipollente   o   equiparato,
          coerente con le classi di concorso  vigenti  alla  data  di
          indizione del concorso; 
              b) 24 crediti formativi universitari o  accademici,  di
          seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
          aggiuntiva   o   extra   curricolare    nelle    discipline
          antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
          didattiche, garantendo comunque il possesso di  almeno  sei
          crediti in ciascuno di  almeno  tre  dei  seguenti  quattro
          ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia   speciale   e
          didattica   dell'inclusione;   psicologia;    antropologia;
          metodologie e tecnologie didattiche. 
              2.  Costituisce   titolo   di   accesso   al   concorso
          relativamente ai posti di  insegnante  tecnico-pratico,  il
          possesso  dell'abilitazione  specifica  sulla   classe   di
          concorso oppure il possesso congiunto di: 
              a)  laurea,   oppure   diploma   dell'alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica di  primo  livello,  oppure
          titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di
          concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 
              b)  24  CFU/CFA   acquisiti   in   forma   curricolare,
          aggiuntiva    o    extra-curricolare    nelle    discipline
          antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
          didattiche, garantendo comunque il possesso di  almeno  sei
          crediti in ciascuno di  almeno  tre  dei  seguenti  quattro
          ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia   speciale   e
          didattica   dell'inclusione;   psicologia;    antropologia;
          metodologie e tecnologie didattiche. 
              3.  Costituisce   titolo   di   accesso   al   concorso
          relativamente ai posti di cui all'art. 3, comma 4,  lettera
          c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al  comma
          2,  del  presente  art.,  unitamente  al  superamento   dei
          percorsi di specializzazione per le attivita'  di  sostegno
          didattico agli alunni con disabilita' di cui al regolamento
          adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244.  Sono  titoli  di  accesso  ai
          percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma  1
          o al  comma  2  del  presente  art.  con  riferimento  alle
          procedure distinte per la  scuola  secondaria  di  primo  o
          secondo grado. 
              4.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,   sono,   altresi',
          individuati i settori scientifico-disciplinari  all'interno
          dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui  ai  commi  1,
          lettera b), e 2, lettera b), gli  obiettivi  formativi,  le
          modalita' organizzative del conseguimento  dei  crediti  in
          forma extra-curricolare e  gli  eventuali  costi  a  carico
          degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale
          del  corso  per  gli  studenti  che  eventualmente  debbano
          conseguire detti crediti in forma  aggiuntiva  rispetto  al
          piano di studi curricolare. 
              4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra
          classe di concorso o per altro  grado  di  istruzione  sono
          esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1  e
          2 quale titolo di accesso, fermo restando il  possesso  del
          titolo di accesso alla classe di concorso  ai  sensi  della
          normativa vigente. 
              4-ter. Il superamento di tutte  le  prove  concorsuali,
          attraverso il conseguimento  dei  punteggi  minimi  di  cui
          all'art. 6, costituisce abilitazione  all'insegnamento  per
          le medesime classi di concorso.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7  del  citato
          decreto legislativo n. 59 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Prove di esame). - 1. Il concorso per i  posti
          comuni prevede tre prove  di  esame,  delle  quali  due,  a
          carattere nazionale, sono scritte e una orale. Il  concorso
          per i  posti  di  sostegno  prevede  una  prova  scritta  a
          carattere nazionale e una orale. 
              2. La prima prova  scritta  per  i  candidati  a  posti
          comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
          e competenze del candidato sulle discipline afferenti  alla
          classe di concorso.  Nel  caso  delle  classi  di  concorso
          concernenti le lingue e culture straniere,  la  prova  deve
          essere prodotta nella  lingua  prescelta.  La  prima  prova
          scritta  e'  superata  dai  candidati  che  conseguono   il
          punteggio  minimo  di  sette  decimi  o   equivalente.   Il
          superamento della prova e'  condizione  necessaria  perche'
          sia valutata la prova successiva. 
              3. La seconda prova scritta per  i  candidati  a  posti
          comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
          e    competenze    del    candidato    sulle     discipline
          antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e  tecnologie
          didattiche.  La  seconda  prova  scritta  e'  superata  dai
          candidati che  conseguono  il  punteggio  minimo  di  sette
          decimi  o  equivalente.  Il  superamento  della  prova   e'
          condizione necessaria per accedere alla prova orale. 
              4. La prova orale  consiste  in  un  colloquio  che  ha
          l'obiettivo  di  valutare  il  grado  delle  conoscenze   e
          competenze del candidato  nelle  discipline  facenti  parte
          della classe di concorso e di verificare la  conoscenza  di
          una lingua straniera  europea  almeno  al  livello  B2  del
          quadro comune  europeo  nonche'  il  possesso  di  adeguate
          competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione  e
          della comunicazione. La prova orale comprende anche  quella
          pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed e' superata
          dai candidati che conseguono il punteggio minimo  di  sette
          decimi o equivalente. 
              5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno
          ha l'obiettivo di valutare  il  grado  delle  conoscenze  e
          competenze del candidato sulla  pedagogia  speciale,  sulla
          didattica per  l'inclusione  scolastica  e  sulle  relative
          metodologie.  La  prova  e'  superata  dai  candidati   che
          conseguono  un  punteggio  minimo   di   sette   decimi   o
          equivalente.  Il  superamento  della  prova  e'  condizione
          necessaria per accedere alla prova orale, relativamente  ai
          posti di sostegno.» 
              «Art.  7  (Graduatorie).  -   1.   In   ciascuna   sede
          concorsuale, la graduatoria dei vincitori per  ogni  classe
          di concorso e per il sostegno e' compilata sulla base della
          somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'art.  6
          e nella valutazione  dei  titoli,  effettuata  per  i  soli
          candidati che abbiano superato tutte le prove previste.  La
          predetta graduatoria e' composta da un numero  di  soggetti
          pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie
          hanno validita' biennale a decorrere  dall'anno  scolastico
          successivo a quello di approvazione delle stesse e  perdono
          efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie   del
          concorso successivo e comunque alla scadenza  del  predetto
          biennio, fermo restando il diritto di cui all'art. 3, comma
          3, secondo periodo. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5. I vincitori  scelgono,  in  ordine  di  punteggio  e
          secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella
          regione in cui hanno concorso, tra  quelle  che  presentano
          posti vacanti  e  disponibili,  cui  essere  assegnati  per
          svolgere le  attivita'  scolastiche  relative  al  percorso
          annuale di formazione iniziale e  prova.  I  vincitori  del
          concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie,
          risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria
          relativa a una classe di  concorso  sia  nella  graduatoria
          relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola  di
          esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 del citato
          decreto legislativo n. 59 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. Il  percorso  annuale
          di   formazione   iniziale   e   prova    e'    finalizzato
          specificamente a verificare la  padronanza  degli  standard
          professionali da parte dei docenti e si  conclude  con  una
          valutazione    finale.    Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare  entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  disciplinati  le  procedure  e  i
          criteri  di  verifica  degli  standard  professionali,   le
          modalita'  di  verifica  in  itinere   e   finale   incluse
          l'osservazione sul campo, la struttura del  bilancio  delle
          competenze  e  del  portfolio  professionale.  Il  percorso
          annuale di formazione iniziale  e  prova  qualora  valutato
          positivamente, assolve agli obblighi di  cui  all'art.  438
          del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  nel
          rispetto del vincolo di cui all'art. 1,  comma  116,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              2. (abrogato). 
              3. L'accesso al ruolo e'  precluso  a  coloro  che  non
          siano  valutati  positivamente  al  termine  del   percorso
          annuale  di  formazione  iniziale  e  prova.  In  caso   di
          valutazione finale positiva, il docente  e'  cancellato  da
          ogni  altra  graduatoria,  di  merito,  di  istituto  o   a
          esaurimento, nella quale sia iscritto ed e'  confermato  in
          ruolo presso l'istituzione  scolastica  ove  ha  svolto  il
          periodo di prova. Il docente e'  tenuto  a  rimanere  nella
          predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
          e classe di concorso, per almeno altri quattro anni,  salvo
          che in caso di sovrannumero o  esubero  o  di  applicazione
          dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente  al
          termine di presentazione  delle  istanze  per  il  relativo
          concorso. 
              4. (abrogato).» 
              «Art. 17 (Disciplina transitoria  per  il  reclutamento
          del personale docente). - 1. Sino al  loro  esaurimento  ai
          sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107, il 50 per cento dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto  annualmente
          ai sensi dell'art. 399 del decreto  legislativo  16  aprile
          1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
          cui all'art. 1, comma  605,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  ferma  restando   la   procedura
          autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge  27  dicembre
          1997, n.  449,  e  successive  modificazioni.  All'avvenuto
          esaurimento  delle  predette   graduatorie   per   ciascuna
          provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono  a
          quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 
              2. Il 50 per cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
          ferma restando la procedura autorizzatoria di cui  all'art.
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni, mediante scorrimento  delle  graduatorie  di
          merito delle seguenti procedure concorsuali: 
              a) concorso bandito ai sensi dell'art.  1,  comma  114,
          della legge 13 luglio 2015, n.  107,  anche  in  deroga  al
          limite percentuale di  cui  all'art.  400,  comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
          coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
          bando, sino  al  termine  di  validita'  delle  graduatorie
          medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
          per i vincitori del concorso; 
              b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi  del
          comma 3, al quale, al netto dei  posti  utilizzati  per  la
          procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100%  dei
          posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
          2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici  2020/2021
          e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024,  il
          40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i  bienni  successivi,
          sino a integrale scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di
          merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
          difetto; 
              c) (abrogata); 
              d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie  procedure
          di cui al Capo II, ai quali  sono  destinati  i  posti  non
          utilizzati per quelle di cui alle  lettere  a),  e  b).  In
          prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso
          degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine  di
          presentazione delle istanze di partecipazione,  almeno  tre
          annualita' di servizio, anche  non  successive,  valutabili
          come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14,  della  legge  3
          maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno,  presso
          le  istituzioni  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
          formazione, e' riservato il 10  per  cento  dei  posti.  In
          prima   applicazione,   i   predetti    soggetti    possono
          partecipare, altresi', alle procedure concorsuali senza  il
          possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 1,  lettera
          b), o di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), per  una  tra
          le classi di concorso per  le  quali  abbiano  maturato  un
          servizio di almeno un anno. 
              3. La procedura di cui al comma 2, lettera b),  bandita
          in ciascuna regione e per ciascuna  classe  di  concorso  e
          tipologia di posto entro febbraio  2018,  e'  riservata  ai
          docenti in possesso, alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  di  titolo  abilitante  all'insegnamento
          nella scuola secondaria o di specializzazione  di  sostegno
          per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al  requisito
          di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5,  comma  2,
          lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta
          procedura in  un'unica  regione  per  tutte  le  classi  di
          concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato  o
          specializzato.  Sono  altresi'  ammessi  con   riserva   al
          concorso per i posti di sostegno i docenti  che  conseguono
          il relativo titolo di specializzazione entro il  30  giugno
          2018, nell'ambito di procedure avviate  entro  la  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto.  Gli  insegnanti
          tecnico-pratici possono  partecipare  al  concorso  purche'
          siano iscritti  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  oppure
          nella seconda fascia di quelle di istituto,  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
          il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a  termine,
          per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
          e' richiesto l'ulteriore requisito di non  essere  titolari
          di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da  docente
          presso le scuole statali. 
              4. La graduatoria di merito regionale  comprende  tutti
          coloro che  propongono  istanza  di  partecipazione  ed  e'
          predisposta  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e   della
          valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura
          didattico-metodologica.  Tra   i   titoli   valutabili   e'
          valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti
          concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore
          di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un  punteggio
          minimo,  e'  riservato  il  40  per  cento  del   punteggio
          complessivo attribuibile. 
              5. Lo scorrimento di  ciascuna  graduatoria  di  merito
          regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di  cui
          al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta  al
          percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti
          ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai
          sensi  dell'art.  13.  Ciascuna   graduatoria   di   merito
          regionale e' soppressa al suo esaurimento. 
              6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita'  di
          presentazione delle istanze, di  espletamento  della  prova
          orale e di valutazione della prova e dei titoli,  i  titoli
          valutabili, nonche' la composizione  della  commissione  di
          valutazione sono  disciplinati  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              7. (abrogato). 
              8. (abrogato). 
              9. (abrogato). 
              10. (abrogato).» 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 20,  21  e  22
          del  citato  decreto  legislativo  n.  59  del  2017,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19 (Copertura finanziaria). - 1. Per la copertura
          degli oneri di  cui  al  presente  decreto  legislativo  e'
          autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di
          13.426.000  euro  annui   a   decorrere   dal   2019,   che
          costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri  di
          organizzazione  dei  concorsi,  compresi  i   compensi   ai
          componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici  e
          gli  eventuali  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della
          commissione nazionale di esperti di cui all'art.  3,  comma
          6. 
              2. (abrogato). 
              3.  Dall'attuazione  delle  restanti  disposizioni  del
          presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica.» 
              «Art. 20 (Reclutamento per le  istituzioni  scolastiche
          con insegnamento in lingua slovena). -  1.  Contestualmente
          ai concorsi di cui al  Capo  II  e  all'art.  17,  comma  2
          lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di  docente
          presso le scuole con lingua d'insegnamento  slovena  e  con
          insegnamento bilingue sloveno-italiano. 
              2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1   sono   banditi
          dall'Ufficio   scolastico   regionale   per    il    Friuli
          Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento  degli  scritti  e
          dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti
          specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in  lingua
          slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice
          e' presente almeno un membro  con  piena  conoscenza  della
          lingua slovena.» 
              «Art. 21 (Disapplicazioni). - 1. Non  si  applicano  ai
          concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi
          gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria  di
          primo e di secondo grado regolati dal  presente  decreto  e
          banditi successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 1, commi 109 e 110, della legge 13 luglio 2015,
          n. 107; 
              b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426 e  436,  comma
          1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.» 
              «Art. 22 (Entrata  in  vigore).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto all'art. 17 e al comma 2,  le  disposizioni
          di cui al presente decreto si  applicano  ai  concorsi  per
          l'accesso ai ruoli di docente nella scuola  secondaria,  su
          posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti
          tecnico-pratici,  banditi  successivamente  alla  data   di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. I  requisiti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  sono
          richiesti  per  la  partecipazione  ai   concorsi   banditi
          successivamente  all'anno  scolastico  2024/2025.  Sino  ad
          allora,  per  i  posti  di  insegnante   tecnico   pratico,
          rimangono  fermi  i  requisiti  previsti  dalla   normativa
          vigente in materia di classi di concorso. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.» 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 115, 117, 118 e
          119 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              «115. Il personale docente ed educativo  e'  sottoposto
          al periodo di  formazione  e  di  prova,  il  cui  positivo
          superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. 
              116. Omissis 
              117. Il personale docente ed educativo  in  periodo  di
          formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da  parte
          del  dirigente  scolastico,  sentito  il  comitato  per  la
          valutazione istituito ai sensi dell'art. 11 del testo unico
          di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  come
          sostituito dal comma 129  del  presente  art.,  sulla  base
          dell'istruttoria di un docente al quale sono  affidate  dal
          dirigente scolastico le funzioni di tutor. 
              118.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  sono  individuati  gli
          obiettivi,  le  modalita'  di  valutazione  del  grado   di
          raggiungimento degli stessi, le  attivita'  formative  e  i
          criteri  per  la  valutazione  del  personale  docente   ed
          educativo in periodo di formazione e di prova. 
              119. In caso di valutazione  negativa  del  periodo  di
          formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
          sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di  prova,
          non rinnovabile.» 
              Comma 793: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'art. 1
          della citata legge n. 107 del 2015: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.» 
              Comma 795: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17  del  citato
          decreto legislativo n. 59 del 2017: 
              «Art. 17 (Disciplina transitoria  per  il  reclutamento
          del personale docente). - 1. Sino al  loro  esaurimento  ai
          sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107, il 50 per cento dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto  annualmente
          ai sensi dell'art. 399 del decreto  legislativo  16  aprile
          1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
          cui all'art. 1, comma  605,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296  (2),  ferma  restando  la  procedura
          autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge  27  dicembre
          1997, n.  449,  e  successive  modificazioni.  All'avvenuto
          esaurimento  delle  predette   graduatorie   per   ciascuna
          provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono  a
          quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 
              2. Il 50 per cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
          ferma restando la procedura autorizzatoria di cui  all'art.
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni, mediante scorrimento  delle  graduatorie  di
          merito delle seguenti procedure concorsuali: 
              a) concorso bandito ai sensi dell'art.  1,  comma  114,
          della legge 13 luglio 2015, n.  107,  anche  in  deroga  al
          limite percentuale di  cui  all'art.  400,  comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
          coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
          bando, sino  al  termine  di  validita'  delle  graduatorie
          medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
          per i vincitori del concorso; 
              b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi  del
          comma 3, al quale, al netto dei  posti  utilizzati  per  la
          procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100%  dei
          posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
          2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici  2020/2021
          e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024,  il
          40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i  bienni  successivi,
          sino a integrale scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di
          merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
          difetto; 
              c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali,  al
          netto dei posti utilizzati per le  procedure  di  cui  alle
          lettere a) e b), sono destinati il 100% dei  posti  di  cui
          all'alinea per l'anno  scolastico  2020/2021,  il  60%  per
          l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici
          2022/2023 e 2023/2024,  il  40%  per  gli  anni  scolastici
          2024/2025 e 2025/2026,  il  30%  per  gli  anni  scolastici
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi.  Le
          frazioni di posto sono arrotondate per difetto; 
              d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie  procedure
          di cui al Capo II, ai quali  sono  destinati  i  posti  non
          utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c). 
              3. La procedura di cui al comma 2, lettera b),  bandita
          in ciascuna regione e per ciascuna  classe  di  concorso  e
          tipologia di posto entro febbraio  2018,  e'  riservata  ai
          docenti in possesso, alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  di  titolo  abilitante  all'insegnamento
          nella scuola secondaria o di specializzazione  di  sostegno
          per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al  requisito
          di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5,  comma  2,
          lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta
          procedura in  un'unica  regione  per  tutte  le  classi  di
          concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato  o
          specializzato.  Sono  altresi'  ammessi  con   riserva   al
          concorso per i posti di sostegno i docenti  che  conseguono
          il relativo titolo di specializzazione entro il  30  giugno
          2018, nell'ambito di procedure avviate  entro  la  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto.  Gli  insegnanti
          tecnico-pratici possono  partecipare  al  concorso  purche'
          siano iscritti  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  oppure
          nella seconda fascia di quelle di istituto,  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
          il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a  termine,
          per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
          e' richiesto l'ulteriore requisito di non  essere  titolari
          di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da  docente
          presso le scuole statali. 
              4. La graduatoria di merito regionale  comprende  tutti
          coloro che  propongono  istanza  di  partecipazione  ed  e'
          predisposta  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e   della
          valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura
          didattico-metodologica.  Tra   i   titoli   valutabili   e'
          valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti
          concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore
          di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un  punteggio
          minimo,  e'  riservato  il  40  per  cento  del   punteggio
          complessivo attribuibile. 
              5. Lo scorrimento di  ciascuna  graduatoria  di  merito
          regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di  cui
          al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta  ad
          un percorso costituito da un  unico  anno  disciplinato  al
          pari del terzo  anno  del  percorso  FIT,  ai  sensi  degli
          articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno  sono
          esonerati  dal  conseguimento  dei  CFU/CFA  di  cui   agli
          articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il  progetto  di
          ricerca-azione  ivi  previsto  sotto  la  guida  del  tutor
          scolastico e sono valutati e  immessi  in  ruolo  ai  sensi
          dell'art. 13. L'ammissione al citato percorso  comporta  la
          cancellazione da tutte le graduatorie di merito  regionali,
          nonche'  da  tutte  le  graduatorie  ad  esaurimento  e  di
          istituto.  Ciascuna  graduatoria  di  merito  regionale  e'
          soppressa al suo esaurimento. 
              6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita'  di
          presentazione delle istanze, di  espletamento  della  prova
          orale e di valutazione della prova e dei titoli,  i  titoli
          valutabili, nonche' la composizione  della  commissione  di
          valutazione sono  disciplinati  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              7. La procedura di cui  al  comma  2,  lettera  c),  e'
          bandita con cadenza biennale  in  ciascuna  regione  e  per
          ciascuna classe di concorso e tipologia  di  posto,  ed  e'
          riservata ai docenti non ricompresi tra quelli  di  cui  al
          comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine  di
          presentazione delle istanze di partecipazione  un  servizio
          di almeno tre anni scolastici anche non continuativi  negli
          otto anni precedenti, pari a quello di cui all'art. 489 del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione
          dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124,
          in deroga al requisito di cui all'art. 5, comma 1,  lettera
          b) e art. 5, comma 2, lettera  b).  Ciascun  soggetto  puo'
          partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per
          ciascuna tornata concorsuale, per le classi di  concorso  o
          tipologie di posto per le quali abbia maturato un  servizio
          di almeno un anno ai sensi del citato art. 489 del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il  primo  concorso  di
          cui al presente comma e' bandito entro il 2018. 
              8. Le graduatorie di merito regionali sono  predisposte
          sulla base dei titoli posseduti e del punteggio  conseguito
          nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di
          natura   disciplinare    ed    una    orale    di    natura
          didattico-metodologica.  Tra   i   titoli   valutabili   e'
          valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti
          concorsi per il ruolo docente. 
              9. Lo scorrimento di  ciascuna  graduatoria  di  merito
          regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di  cui
          al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione  diretta  ad
          un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo
          anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato  al
          conseguimento  del  titolo  di  specializzazione   di   cui
          all'art. 9 e un anno da svolgere ai  sensi  degli  articoli
          10, 11 e 13. I soggetti ammessi a  detto  percorso  possono
          essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno
          dedicato al conseguimento del titolo  di  specializzazione,
          fermo restando l'obbligo di frequenza, sono  esonerati  dal
          conseguimento dei CFU/CFA di cui agli  articoli  10  e  11,
          predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione  ivi
          previsto  sotto  la  guida  del  tutor  scolastico  e  sono
          valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'art. 13. 
              10. Il contenuto del  bando,  i  titoli  valutabili,  i
          termini e le modalita' di presentazione delle  istanze,  di
          espletamento  e  valutazione  delle  prove  e  dei  titoli,
          nonche' la composizione della  commissione  di  valutazione
          sono disciplinati con il regolamento e il  decreto  di  cui
          all'art. 3, commi 6 e 7.» 
              Comma 797: 
              - Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
          n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          115. 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  2  dell'art.
          536-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento
          e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Omissis 
              2.  Gli   schemi   dei   decreti   che   approvano   la
          rimodulazione di programmi sui quali e' stato  espresso  il
          parere delle Commissioni parlamentari competenti  ai  sensi
          dell'art. 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a  tale
          parere. 
              3. - 4. Omissis.» 
              Comma 798: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  4
          della legge 8 luglio 1997, n. 266 (Interventi  urgenti  per
          l'economia): 
              «Art. 4 (Programmi del settore aeronautico). - 1. -  2.
          Omissis 
              3. Per garantire un qualificato livello della  presenza
          italiana nei programmi  aeronautici  di  elevato  contenuto
          tecnologico, connessi  alle  esigenze  della  difesa  aerea
          nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e'
          autorizzato il limite di  impegno  decennale  di  lire  100
          miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro
          e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di  mutuo   in
          relazione  al  predetto  limite  di  impegno  nonche'   per
          corrispondere le quote di competenza italiana del programma
          EFA  (European  fighter  aircraft)  in   conformita'   alle
          indicazioni del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministero   della
          difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art.  1
          della citata legge n. 266 del 2005: 
              «95.  Sono  autorizzati  contributi  quindicennali,  ai
          sensi dell'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a
          decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a  decorrere  dal
          2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008
          per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo  e
          di acquisizione delle  unita'  navali  della  classe  FREMM
          (fregata europea multimissione) e delle relative  dotazioni
          operative, nonche' per l'avvio di programmi  dichiarati  di
          massima urgenza.  I  predetti  stanziamenti  sono  iscritti
          nell'ambito delle unita' previsionali di base  dello  stato
          di previsione del Ministero delle attivita' produttive.» 
              - Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
          n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art.  1,  comma
          797. 
              Comma 799: 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  7  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,   n.   26
          (Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   7   (Trasferimento   della    proprieta'    del
          termovalorizzatore di Acerra). - 1. - 5. Omissis 
              6. Il canone di affitto e' stabilito in euro  2.500.000
          mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente
          per effetto del trasferimento della proprieta'  di  cui  al
          comma 1. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge  2
          marzo 2012, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  12  (Contenzioso   in   materia   tributaria   e
          riscossione. In vigore dal 1 gennaio 2019). -  1.  All'art.
          11 del decreto legislativo 8 novembre  1990,  n.  374  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
              b) il comma 7 e' abrogato. 
              2. Sono fatti salvi i procedimenti  amministrativi  per
          la risoluzione delle controversie di cui agli articoli  66,
          e seguenti, del testo unico delle disposizioni  in  materia
          doganale  approvate  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del  comma
          7 dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,  n.
          374. 
              3. Al decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
          recante  disposizioni   sul   processo   tributario,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 19, comma 1, lettera f), le parole:  «comma
          3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
              b) dopo l'art. 69 e' inserito il seguente: 
              «Art. 69-bis (Aggiornamento degli atti catastali) -  1.
          Se  la  commissione  tributaria   accoglie   totalmente   o
          parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti  relativi
          alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2,  e
          la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria
          ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio  in
          giudicato, sulla base della  quale  l'ufficio  dell'Agenzia
          del  territorio  provvede  all'aggiornamento   degli   atti
          catastali.». 
              3-bis. All'art.  37,  comma  10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo le parole: «e 9,» sono  inserite  le  seguenti:
          «ad eccezione del maggior gettito derivante dal  contributo
          unificato nel processo tributario,»; 
              b) le parole:  «,  amministrative  e  tributaria»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e amministrativa». 
              3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di
          cui al comma 3-bis, al netto della quota  parte  utilizzata
          ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27, sono iscritte  in  bilancio  per  essere
          destinate per meta' alle finalita' di cui al comma  13  del
          citato art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011  e  per  la
          restante meta', con le modalita' previste dall'art. 13  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di
          ordinamento  degli   organi   speciali   di   giurisdizione
          tributaria,  all'incremento  della  quota   variabile   del
          compenso dei giudici tributari. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69-bis  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le  sentenze,
          emanate nei giudizi ivi indicati,  non  costituenti  titolo
          esecutivo sono comunque annotate negli atti  catastali  con
          le modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia del  territorio,  da  adottare  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              4-bis. All'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
          dopo il comma 39 e' inserito il seguente: 
              «39-bis. E' istituito  il  ruolo  unico  nazionale  dei
          componenti  delle  commissioni   tributarie,   tenuto   dal
          Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria.  Nel
          ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente  fuori
          ruolo,   i   componenti   delle   commissioni    tributarie
          provinciali  e  regionali,  nonche'  i   componenti   della
          commissione tributaria centrale, in servizio alla  data  di
          entrata in vigore del presente comma.  I  componenti  delle
          commissioni  tributarie  sono  inseriti  nel  ruolo   unico
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
          qualifica.  I  componenti  delle   commissioni   tributarie
          nominati a partire dal concorso bandito il 3  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          65 del 16  agosto  2011,  sono  inseriti  nel  ruolo  unico
          secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in  funzione  del
          punteggio complessivo per i titoli valutati nelle  relative
          procedure selettive. A tale ultimo fine,  relativamente  al
          concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
          effettuata  dai  candidati  in  funzione  delle   sedi   di
          commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
          servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo  quanto
          disposto dal comma  39.  In  caso  di  pari  anzianita'  di
          servizio  nella  qualifica  ovvero  di  pari  punteggio,  i
          componenti delle commissioni tributarie sono  inseriti  nel
          ruolo unico secondo l'anzianita'  anagrafica.  A  decorrere
          dall'anno  2013,  il   ruolo   unico   e'   reso   pubblico
          annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso  il  sito
          istituzionale del Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria». (102) 
              5. Le disposizioni di cui all'art. 158 del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano  alle
          Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio
          e del demanio. (103) 
              6.  I  crediti  derivanti  dalle  gestioni  di  ammasso
          obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
          nazionali,  svolte  dai  consorzi  agrari   per   conto   e
          nell'interesse dello Stato, diversi da  quelli  estinti  ai
          sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n.
          410, come modificato dall'art. 130 della legge 23  dicembre
          2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con
          decreti    definitivi    ed    esecutivi    del    Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste e registrati  dalla  Corte
          dei conti, che saranno estinti nei riguardi di  coloro  che
          risulteranno  averne  diritto,  nonche'  le  spese  e   gli
          interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
          relative  contabilita',  indicata  nei  decreti   medesimi,
          producono interessi calcolati: fino  al  31  dicembre  1995
          sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
          punti,  con  capitalizzazione  annuale;  per   il   periodo
          successivo sulla base dei soli interessi legali. 
              7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti  di  cui
          al comma 6,  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di
          sentenze passate in  giudicato  di  cui  all'art.  324  del
          codice di procedura civile. 
              8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare  le
          risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  coesione  2007-2013
          relative al Programma attuativo regionale,  per  l'acquisto
          del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'art.  7  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  26.  Le
          risorse  necessarie,   pari   a   355.550.240,84,   vengono
          trasferite alla stessa Regione. 
              9. (abrogato) 
              10. Ai  fini  fiscali,  il  pagamento  da  parte  della
          regione Campania della somma di cui al comma 8,  in  quanto
          effettuato a  definizione  di  ogni  pretesa  del  soggetto
          proprietario dell'impianto, di cui all'art. 6 del  predetto
          decreto-legge n.  195  del  2009,  vale  come  liquidazione
          risarcitoria transattiva tra  le  parti  private  e  quelle
          pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione
          della disposizione di cui al precedente periodo  e'  esente
          da imposizione. 
              11. All'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
          n. 183, dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: 
              «n-ter) delle spese sostenute  dalla  regione  Campania
          per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione  del
          ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione  delle
          acque, nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse
          dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
          rivenienti dalla quota spettante alla  stessa  Regione  dei
          ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
          milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
          sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.
          195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2010, n. 26, al pagamento del  canone  di  affitto  di  cui
          all'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,  destinate
          alla medesima Regione quale contributo dello Stato.». 
              11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme
          finalizzate all'acquisto di cui al comma 8,  al  contributo
          di cui al comma 9, nonche', previa adozione da parte  della
          regione  Campania   della   deliberazione   semestrale   di
          preventiva  quantificazione  degli  importi   delle   somme
          destinate  alle  relative  finalita',  alle  spese  di  cui
          all'art. 32,  comma  4,  lettera  n-ter),  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
          art., in quanto riconducibili alla connotazione di  entrate
          a destinazione vincolata. 
              11-ter. Al fine di evitare  interruzioni  o  turbamenti
          alla regolarita' della gestione del  termovalorizzatore  di
          Acerra puo' essere mantenuto, su  richiesta  della  regione
          Campania, per la  durata  di  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  presidio  militare  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  26,  con
          oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico  della  quota
          spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti  dalla
          vendita dell'energia. 
              11-quater. All'art. 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  dopo  le  parole:
          «cessione pro soluto» sono inserite  le  seguenti:  «o  pro
          solvendo». La forma della cessione e la modalita' della sua
          notificazione sono disciplinate, con  l'adozione  di  forme
          semplificate,  inclusa  la  via  telematica,  dal   decreto
          previsto dall'art. 13, comma 2,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183. 
              11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater
          e le disposizioni ivi richiamate si  applicano  anche  alle
          amministrazioni statali ed agli  enti  pubblici  nazionali.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione del presente comma. 
              11-sexies. All'art. 35, comma 1, del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le
          assegnazioni disposte con utilizzo» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Una  quota  delle  risorse  del  suddetto  fondo
          speciale per la reiscrizione dei residui passivi  di  parte
          corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'  assegnata  agli
          enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento  dei
          crediti di cui al presente comma. L'utilizzo» e le  parole:
          «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai
          periodi precedenti». 
              11-septies.  Sulla  base  dell'Accordo  tra  Governo  e
          regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali  spettanti
          alle regioni a statuto  ordinario  per  l'anno  2012,  come
          complessivamente  rideterminate  in  base  alle   riduzioni
          apportate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  ai  sensi  di  successive
          disposizioni,  sono  finalizzate  al  finanziamento   degli
          interventi regionali  in  materia  di  edilizia  sanitaria,
          secondo le modalita' stabilite dalla proposta regionale  di
          riparto funzionale di cui la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano ha  preso  atto  nella  seduta  del  18
          novembre 2010, ad  eccezione  di  un  importo  pari  a  148
          milioni di euro destinato al rimborso dell'onere  sostenuto
          dalle  regioni  a  statuto  ordinario  per   il   pagamento
          dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai  contratti  di
          servizio del trasporto pubblico locale ferroviario. 
              11-octies. Il  comma  5  dell'art.  1  della  legge  13
          dicembre 2010, n. 220, e' abrogato. 
              11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di  cui  all'art.
          30, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, pari a  425  milioni  di  euro,  al  fine  di
          assicurare nelle regioni a statuto  ordinario  i  necessari
          servizi di trasporto pubblico locale ferroviario  da  parte
          della  societa'  Trenitalia  Spa,  sono  ripartite,  per  i
          contratti  di  servizio  ferroviario  in  essere  al  2011,
          secondo  i  criteri  e  le  percentuali   stabiliti   dalla
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  nella
          seduta del 22 settembre 2011 e versate, per  la  parte  non
          ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa.  Al  relativo
          versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate ad apposito capitolo dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»