art. 1 note (parte 17)

           	
				
 
          Comma 1045: 
              - Il testo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n.
          241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 75. 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  seguenti
          all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 241 del 1997: 
              «Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di  cui
          all'art. 17 devono essere versate entro  il  giorno  sedici
          del mese di scadenza. Se il termine scade di  sabato  o  di
          giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il
          primo giorno lavorativo successivo. 
              2.  I  versamenti  dovuti  da  soggetti   titolari   di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          dall'INPS, per le  quote  contributive  comprese  entro  il
          minimale, sono effettuati nei  mesi  di  febbraio,  maggio,
          agosto e novembre. 
              3. Rimangono invariati  i  termini  di  scadenza  delle
          somme dovute a titolo di saldo e di acconto  in  base  alle
          dichiarazioni  annuali,   nonche'   il   termine   previsto
          dall'Art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
          per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta  a
          titolo di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
          dicembre. 
              4. I versamenti a saldo e  in  acconto  dei  contributi
          dovuti agli enti previdenziali  da  titolari  di  posizione
          assicurativa in una delle  gestioni  amministrate  da  enti
          previdenziali sono  effettuati  entro  gli  stessi  termini
          previsti per il versamento delle somme dovute in base  alla
          dichiarazione dei redditi.». 
              «Art. 19 (Modalita' di versamento mediante  delega).  -
          1. I versamenti delle imposte, dei  contributi,  dei  premi
          previdenziali ed assistenziali  e  delle  altre  somme,  al
          netto della compensazione, sono  eseguiti  mediante  delega
          irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del  comma
          5. 
              2. La banca rilascia  al  contribuente  un'attestazione
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle   finanze,    recante    l'indicazione    dei    dati
          identificativi del soggetto che effettua il versamento,  la
          data, la causale e gli importi  dell'ordine  di  pagamento,
          nonche' l'impegno ad  effettuare  il  pagamento  agli  enti
          destinatari per conto del  delegante.  L'attestazione  deve
          recare altresi' l'indicazione dei crediti per  i  quali  il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione. 
              3. La delega deve  essere  conferita  dal  contribuente
          anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute   risultano
          totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17.  La  parte  di
          credito che non ha trovato capienza nella compensazione  e'
          utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 
              4. 
              5. Con convenzione approvata con decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio, i dati  delle  operazioni  da  trasmettere  e  le
          relative modalita'  di  trasmissione  e  di  conservazione,
          tenendo  conto  dei  termini  di  cui   all'Art.   13   del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993, n. 567,  nonche'  le  penalita'  per  l'inadempimento
          degli obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e  la
          misura del compenso per il servizio  svolto  dalle  banche.
          Quest'ultima e' determinata  tenendo  conto  del  costo  di
          svolgimento del servizio, del numero dei moduli  presentati
          dal contribuente e  di  quello  delle  operazioni  in  esso
          incluse, della tipologia degli adempimenti  da  svolgere  e
          dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti  gestito   dal
          sistema. La convenzione ha durata triennale e  puo'  essere
          tacitamente rinnovata. 
              6. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita'  e
          termini  in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane   si
          applicano le disposizioni del presente decreto.». 
              «Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le  somme  dovute  a
          titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
          dovuti dai soggetti titolari di posizione  assicurativa  in
          una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione  di
          quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto  del
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
          versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
          di dichiarazione  periodica,  in  rate  mensili  di  uguale
          importo, con la maggiorazione degli  interessi  di  cui  al
          comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso,  il
          pagamento deve essere completato entro il mese di  novembre
          dello stesso anno di presentazione  della  dichiarazione  o
          della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
          dovute ai sensi del titolo III del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              2. La misura dell'interesse e' pari al  tasso  previsto
          dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
              3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
          dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
          17, comma 1. 
              4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
          sedici di ciascun mese per i soggetti titolari  di  partita
          IVA ed  entro  la  fine  di  ciascun  mese  per  gli  altri
          contribuenti. 
              5. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  per  il
          calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,
          n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
          per il controllo della dichiarazione e per la  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale.». 
              «Art. 21 (Adempimenti delle  banche).  -  1.  Entro  il
          quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento
          della  delega,  la  banca  versa  le  somme  riscosse  alla
          tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale  siciliana  di
          Palermo, al  netto  del  compenso  ad  essa  spettante.  Si
          considerano non lavorativi i  giorni  di  sabato  e  quelli
          festivi. 
              2. Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1  la  banca
          predispone  ed  invia  telematicamente  alla  struttura  di
          gestione di cui all'Art.  22  i  dati  riepilogativi  delle
          somme a debito e  a  credito  complessivamente  evidenziate
          nelle deleghe  di  pagamento,  distinte  per  ciascun  ente
          destinatario. 
              2-bis.  Con  convenzione,  fermi  restando  i   termini
          fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che: 
              a) entro il  secondo  giorno  lavorativo  successivo  a
          quello di ricevimento della delega, la banca comunica  alla
          struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme  che
          versera' ai sensi del comma 1; 
              b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello
          di ricevimento della delega, la banca  versa  almeno  l'80%
          delle predette somme. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri del tesoro e del lavoro e  della  previdenza
          sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche'  i
          criteri  per  i  controlli  relativi   all'esecuzione   del
          servizio da parte delle banche e le  modalita'  di  scambio
          dei dati fra gli interessati.». 
              «Art.  22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli   enti
          destinatari).  -  1.  Entro  il  primo  giorno   lavorativo
          successivo a quello di  versamento  delle  somme  da  parte
          delle  banche  e   di   ricevimento   dei   relativi   dati
          riepilogativi,   un'apposita    struttura    di    gestione
          attribuisce agli enti destinatari le somme  a  ciascuno  di
          essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale  compensazione
          eseguita dai contribuenti. 
              2. Gli enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale (54). Con decreto  del  Ministero  delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              4. La compensazione di cui  all'Art.  17  puo'  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3.». 
              «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).  -
          1. I contribuenti  possono  mettere  a  disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.». 
          Comma 1048: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  63  della  citata
          legge n. 342  del  2000,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  63  (Tasse  automobilistiche   per   particolari
          categorie di veicoli). - 1.  Sono  esentati  dal  pagamento
          delle tasse automobilistiche i veicoli  ed  i  motoveicoli,
          esclusi quelli adibiti ad uso  professionale,  a  decorrere
          dall'anno in cui si compie il trentesimo  anno  dalla  loro
          costruzione. Salvo prova contraria, i  veicoli  di  cui  al
          primo periodo si considerano costruiti nell'anno  di  prima
          immatricolazione in Italia o in altro Stato. 
              1-bis.  Gli  autoveicoli  e  motoveicoli  di  interesse
          storico    e    collezionistico    con    anzianita'     di
          immatricolazione compresa tra i venti e i  ventinove  anni,
          se in possesso del certificato di rilevanza storica di  cui
          all'articolo   4   del   decreto   del    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del
          19 marzo 2010, rilasciato dagli enti  di  cui  al  comma  4
          dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  qualora   tale
          riconoscimento di storicita' sia riportato sulla  carta  di
          circolazione, sono assoggettati al  pagamento  della  tassa
          automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. 
              1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in
          2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
              2. 
              3. 
              4. I veicoli di cui al comma 1  sono  assoggettati,  in
          caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad  una  tassa
          di circolazione forfettaria annua di lire  50.000  per  gli
          autoveicoli e di lire 20.000  per  i  motoveicoli.  Per  la
          liquidazione,  la  riscossione   e   l'accertamento   della
          predetta tassa, si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,  di
          cui   al   testo   unico   delle    leggi    sulle    tasse
          automobilistiche,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5  febbraio  1953,  n.  39,  e  successive
          modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale
          di  trascrizione  e'  fissata  in  lire  100.000  per   gli
          autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.». 
          Comma 1049: 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  80  del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  80  (Revisioni).  -   1.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,  con  propri
          decreti,  i  criteri,  i   tempi   e   le   modalita'   per
          l'effettuazione della revisione generale o  parziale  delle
          categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al  fine
          di accertare  che  sussistano  in  essi  le  condizioni  di
          sicurezza per la circolazione e di silenziosita'  e  che  i
          veicoli  stessi   non   producano   emanazioni   inquinanti
          superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo  quanto
          stabilito nei commi 8 e seguenti, sono  effettuate  a  cura
          degli uffici competenti del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli  elementi  su
          cui  deve  essere  effettuato  il  controllo  tecnico   dei
          dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
          e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 
              2. Le prescrizioni contenute  nei  decreti  emanati  in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 
              3. Per le autovetture, per gli autoveicoli  adibiti  al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno carico non superiore a 3,5 t e  per  gli  autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro quattro anni dalla data di prima  immatricolazione  e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche decorrenze previste dalle direttive  comunitarie
          vigenti in materia. 
              4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone  con
          numero  di  posti  superiore  a  9  compreso   quello   del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno  carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per  le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5  e
          6. 
              5.  Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi  di
          polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi
          sulla persistenza dei requisiti di  sicurezza,  rumorosita'
          ed inquinamento prescritti, possono ordinare  in  qualsiasi
          momento la revisione di singoli veicoli. 
              6. I decreti contenenti  la  disciplina  relativa  alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed  atmosferico   sono   emanati   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
              7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli  a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei  quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni   di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
          rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente  ufficio
          del Dipartimento per i trasporti terrestri per la  adozione
          del provvedimento di revisione singola. 
              8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
          fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
          situazioni   operative   degli   uffici   competenti    del
          Dipartimento per i trasporti  terrestri,  il  rispetto  dei
          termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli  a
          motore capaci di contenere al massimo 16  persone  compreso
          il conducente, o con massa complessiva a pieno carico  fino
          a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto
          di merci non pericolose  o  non  deperibili  in  regime  di
          temperatura controllata (ATP), puo'  per  singole  province
          individuate con proprio  decreto  affidare  in  concessione
          quinquennale  le   suddette   revisioni   ad   imprese   di
          autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
          della meccanica e motoristica,  carrozzeria,  elettrauto  e
          gommista ovvero ad imprese  che,  esercendo  in  prevalenza
          attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
          carattere  strumentale   o   accessorio,   l'attivita'   di
          autoriparazione. Tali imprese devono  essere  iscritte  nel
          registro   delle    imprese    esercenti    attivita'    di
          autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della  legge  5
          febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere
          altresi'  affidate  in  concessione  ai  consorzi  e   alle
          societa'  consortili,  anche  in  forma   di   cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 
              9. Le imprese di  cui  al  comma  8  devono  essere  in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'  di  verifica  e  controllo  per  le   revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il   periodo   della   concessione.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  con   proprio
          decreto le  modalita'  tecniche  e  amministrative  per  le
          revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
          Dipartimento per i trasporti terrestri  effettua  periodici
          controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8  e
          controlli, anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti  a
          revisione presso le medesime. I controlli  periodici  sulle
          officine delle imprese di cui al comma 8  sono  effettuati,
          con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2,  3,  e  4,
          della legge 1° dicembre 1986,  n.  870,  da  personale  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  in  possesso  di
          laurea ad indirizzo tecnico  ed  inquadrato  in  qualifiche
          funzionali  e  profili  professionali  corrispondenti  alle
          qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
          nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
          dovranno  essere  versati  in  conto  corrente  postale  ed
          affluire  alle  entrate  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo 3566 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  la  cui  denominazione  viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
              11. Nel caso  in  cui,  nel  corso  dei  controlli,  si
          accerti che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso  delle
          necessarie attrezzature,  oppure  che  le  revisioni  siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate. 
              12. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          con  proprio  decreto,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
          operazioni di  revisione  svolte  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e dalle imprese  di  cui  al  comma  8,
          nonche'  quelle  inerenti  ai  controlli  periodici   sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   -
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del  comma
          10. 
              13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
          le modalita' che saranno  stabilite  con  disposizioni  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  trasmettono
          all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
          revisione effettuata con indicazione  delle  operazioni  di
          controllo   eseguite   e   degli   interventi    prescritti
          effettuati,  nonche'  l'attestazione  del  pagamento  della
          tariffa  da  parte  dell'utente,  al  fine  della  relativa
          annotazione sulla  carta  di  circolazione  cui  si  dovra'
          procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
          della carta stessa. Effettuato tale adempimento,  la  carta
          di circolazione sara'  a  disposizione  presso  gli  uffici
          competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
          il ritiro da parte  delle  officine,  che  provvederanno  a
          restituirla  all'utente.  Fino  alla  avvenuta  annotazione
          sulla carta di circolazione la certificazione  dell'impresa
          che ha effettuato la  revisione  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti la carta di circolazione. 
              14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo  176,
          comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          169 ad euro 680. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso  di
          revisione omessa per piu' di una volta  in  relazione  alle
          cadenze  previste  dalle  disposizioni  vigenti.   L'organo
          accertatore annota sul documento  di  circolazione  che  il
          veicolo    e'    sospeso    dalla     circolazione     fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.959  ad
          euro 7.837. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo. 
              15. Le imprese di cui al comma 8, nei  confronti  delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  il  mancato
          rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi  del
          comma 13, sono soggette alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  422  ad  euro  1.69.  Se
          nell'arco  di  due  anni  decorrenti  dalla  prima  vengono
          accertate  tre   violazioni,   l'ufficio   competente   del
          Dipartimento  per   i   trasporti   terrestri   revoca   la
          concessione. 
              16. L'accertamento della falsita' della  certificazione
          di revisione comporta la cancellazione dal registro di  cui
          al comma 8. 
              17.   Chiunque   produce   agli    organi    competenti
          attestazione di revisione falsa e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  422  ad
          euro  1.697.  Da  tale  violazione  discende  la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.». 
          Comma 1050: 
              -  Il  testo  dell'articolo  80  del   citato   decreto
          legislativo  n.  285  del  1992  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 1049. 
          Comma 1051: 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  110  del  citato
          regio decreto n. 773  del  1931  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 569. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
          9 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96: 
              «Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).  -
          1. - 5. Omissis. 
              6.  La  misura  del  prelievo  erariale   unico   sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a)  e
          lettera b), del testo unico di  cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
          per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare  delle  somme
          giocate a decorrere dal 1° settembre  2018,  nel  19,6  per
          cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio  2019,
          nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel
          6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
              Omissis.». 
          Comma 1052: 
              - Il decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504
          recante   «Riordino   dell'imposta   unica   sui   concorsi
          pronostici e sulle  scommesse,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   88
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              «88. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  disciplina
          con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota  fissa  e  a
          totalizzatore su simulazioni di eventi,  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri: 
              a) raccolta delle scommesse da parte dei  concessionari
          di cui all'articolo 38, commi 2 e 4,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa; 
              b)  proposizione   delle   scommesse   da   parte   dei
          concessionari di cui alla  lettera  a)  all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza  della
          scommessa proposta ai principi definiti  dai  provvedimenti
          che disciplinano la materia; 
              c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati  in
          modo principale dal caso; 
              d) per le scommesse a quota fissa,  applicazione  delle
          aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma  3,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              e) per le scommesse a  totalizzatore,  applicazione  di
          una imposta del  12  per  cento  e  di  un  montepremi  non
          inferiore al 75 per cento della posta di gioco. 
              Omissis.». 
          Comma 1053: 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.  2  (Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto). - 1. Omissis. 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2019.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 30  giugno  2019;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2019.». 
          Comma 1054: 
              - Il testo del  comma  2  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2002,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2003,  n.  27  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 1053. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  5,  comma
          2, e 7, comma 2, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002): 
              «Art. 5 (Rideterminazione dei  valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).  -
          1. Omissis. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per  cento  (12)  per  le  partecipazioni   che   risultano
          qualificate, ai sensi dell'articolo 81,  comma  1,  lettera
          c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,  alla
          data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento (12) per  quelle
          che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi
          del medesimo articolo 81, comma 1, lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              Omissis.». 
              «Art. 7 (Rideterminazione dei valori  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e  con  destinazione  agricola).  -  1.
          Omissis. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento (16) del valore determinato a norma del  comma  1
          ed e' versata, con le modalita' previste dal capo  III  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  entro  il  16
          dicembre 2002. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          67 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono  redditi  diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
              a) le plusvalenze realizzate mediante la  lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni e degli edifici; 
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione  e
          le unita' immobiliari urbane che per la maggior  parte  del
          periodo intercorso tra l'acquisto o  la  costruzione  e  la
          cessione sono state adibite ad  abitazione  principale  del
          cedente o dei suoi familiari, nonche',  in  ogni  caso,  le
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse  dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni   altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 44  quando  non  rappresentano
          una partecipazione al patrimonio; 
              2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
              3) cessione dei contratti di cui al  numero  precedente
          qualora il valore dell'apporto  sia  superiore  al  25  per
          cento dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati
          in  base   alle   disposizioni   previste   del   comma   2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
              c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili  ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto   sia   non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
              2)  cessione  dei  contratti  di   cui   alla   lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
              c-quater) i redditi, diversi da quelli  precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva il diritto o l'obbligo di  cedere  od  acquistare  a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o  piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura finanziaria. Agli  effetti  dell'applicazione  della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti; 
              c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,  diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di  rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo oneroso ovvero rimborso di crediti  pecuniari  o  di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto; 
              d) le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
              e) i redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
              g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica  di
          opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di  processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo  il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla  sublocazione   di   beni   immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
              h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'articolo 58; 
              h-ter) la differenza tra il  valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
              i) i redditi derivanti  da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
              l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente o dalla assunzione di  obblighi
          di fare, non fare o permettere; 
              m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari  di
          spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori  artistici
          ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  natura  non
          professionale  da  parte  di   cori,   bande   musicali   e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
              n)   le   plusvalenze   realizzate   a    seguito    di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              Omissis.». 
          Comma 1055: 
              - Il testo dell'articolo 3 della citata  legge  n.  212
          del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 24. 
              - Si riporta il testo degli articoli  23,  comma  1,  e
          116, del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
          917 del 1986, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23 (Applicazione dell'imposta ai non  residenti).
          - 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta  nei  confronti
          dei non residenti si considerano  prodotti  nel  territorio
          dello Stato: 
              a) i redditi fondiari; 
              b) i redditi di capitale corrisposti  dallo  Stato,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato o da  stabili
          organizzazioni  nel  territorio  stesso  di  soggetti   non
          residenti, con esclusione degli interessi e altri  proventi
          derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; 
              c)  i  redditi  di  lavoro  dipendente   prestato   nel
          territorio dello Stato, compresi  i  redditi  assimilati  a
          quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'articolo 50; 
              d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da  attivita'
          esercitate nel territorio dello Stato; 
              e)  i  redditi   d'impresa   derivanti   da   attivita'
          esercitate nel  territorio  dello  Stato  mediante  stabili
          organizzazioni; 
              f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte  nel
          territorio dello  Stato  e  da  beni  che  si  trovano  nel
          territorio stesso, nonche' le plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione a titolo oneroso  di  partecipazioni  in  societa'
          residenti, con esclusione: 
              1) delle plusvalenze di cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione  a  titolo
          oneroso di partecipazioni in societa'  residenti  negoziate
          in mercati regolamentati, ovunque detenute; 
              2) delle plusvalenze di cui  alla  lettera  c-ter)  del
          medesimo articolo derivanti da cessione  a  titolo  oneroso
          ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
          di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
          nonche'  da  cessione  o  da  prelievo  di  valute   estere
          rivenienti da depositi e conti correnti; 
              3)  dei  redditi  di  cui  alle  lettere  c-quater)   e
          c-quinquies) del medesimo articolo derivanti  da  contratti
          conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari,  in
          mercati regolamentati; 
              g) i  redditi  di  cui  agli  articoli  5,  115  e  116
          imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. 
              Omissis.». 
              «Art. 116 (Opzione per  la  trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione  di
          cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma  1  del  medesimo  articolo  115,
          dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume  di
          ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
          degli studi di settore e con una compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
              2. Si applicano le disposizioni del terzo e del  quarto
          periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo  e
          terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.  Le  plusvalenze
          di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo  89,
          commi 2 e 3, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          nella misura indicata, rispettivamente,  nell'articolo  58,
          comma 2, e nell'articolo 59. 
              2-bis. (Abrogato).». 
          Comma 1056: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  4  e  9
          dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 83  del  2015,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n. 132: 
              «Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
          crediti  enti  creditizi  e   finanziari   e   imprese   di
          assicurazione). - 1. - 3. Omissis. 
              4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
          perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte  in  bilancio
          fino all'esercizio in corso  al  31  dicembre  2014  e  non
          ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo  106  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          nel testo in vigore anteriormente  alle  modifiche  operate
          dal comma 1 sono deducibili per il 5  per  cento  del  loro
          ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2018,  per  il  12  per  cento  nel
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  fino  al
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il  5
          per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2025. 
              5. - 8. Omissis. 
              9. L'eccedenza di cui al comma 8 e  le  rettifiche,  le
          perdite, le svalutazioni e le riprese di  valore  nette  di
          cui al comma 6 iscritte in bilancio dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai  sensi
          della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo  6  e  della
          lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo  in  vigore
          anteriormente alle  modifiche  operate  dal  comma  6  sono
          deducibili per il  5  per  cento  del  loro  ammontare  nel
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
          cento nel periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2017,
          per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso  al  31
          dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
          corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
              Omissis.». 
          Comma 1058: 
              - Il  riferimento  al  testo  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 358 del  2000  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1, comma 1034. 
          Comma 1063: 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   13
          dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.  -
          12-quater. Omissis. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              Omissis.». 
              - Il testo del comma  2  dell'articolo  49  del  citato
          decreto-legge   n.   66   del   2014,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 240. 
          Comma 1066: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   1-bis
          dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di contratti vitalizi): 
              «Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Omissis. 
              1-bis.  Entro  il  16  novembre  di  ogni   anno,   gli
          assicuratori versano, altresi', a  titolo  di  acconto  una
          somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
          precedente, al netto di quella relativa alle  assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore;  per   esigenze   di
          liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire  dal
          successivo mese di febbraio, dai  versamenti  previsti  dal
          comma 1. 
              Omissis.». 
          Comma 1067: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          106 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              «Art. 106 (Svalutazione dei  crediti  e  accantonamenti
          per rischi su crediti). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Per gli intermediari finanziari, le  svalutazioni  e
          le perdite  su  crediti  verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo e  le  perdite  realizzate  mediante
          cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  integralmente
          nell'esercizio in cui sono rilevate in  bilancio.  Ai  fini
          del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse  da
          quelle realizzate mediante cessione  a  titolo  oneroso  si
          assumono  al  netto   delle   rivalutazioni   dei   crediti
          risultanti in bilancio. 
              Omissis.». 
          Comma 1068: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7  del
          citato decreto legislativo n. 446 del 1997: 
              «Art. 6 (Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa'  finanziari).
          - 1. Per le banche e gli altri enti e  societa'  finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi  dell'articolo
          9, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38: 
              a) margine d'intermediazione ridotto del 50  per  cento
          dei dividendi; 
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento; 
              c-bis)  rettifiche  e  riprese  di  valore  nette   per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari,  diversi   dalle   banche,   abilitati   allo
          svolgimento   dei   servizi   di   investimento    indicati
          nell'articolo 1  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo  20  dello  stesso  decreto,  assume
          rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
          proventi assimilati relativi alle operazioni di  riporto  e
          di pronti contro termine e le commissioni  attive  riferite
          ai servizi prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli
          interessi  passivi  e  oneri   assimilati   relativi   alle
          operazioni di riporto e  di  pronti  contro  termine  e  le
          commissioni   passive   riferite   ai   servizi    prestati
          dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28  febbraio
          2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e  n.  58  del  10  marzo  2006.  Si  applica  il  comma  4
          dell'articolo 5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
              a) interessi netti; 
              b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni   e
          tariffe; 
              c) costi per servizi di produzione di banconote; 
              d) risultato netto della  redistribuzione  del  reddito
          monetario; 
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
              f) spese di amministrazione, nella misura  del  90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504. Per le societa'  di  intermediazione
          mobiliare di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi  passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura  del  96  per  cento  del  loro  ammontare.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              9. Per le societa' la cui attivita'  consiste,  in  via
          esclusiva o prevalente, nella assunzione di  partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria, per le quali  sussista  l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto   legislativo   1º   settembre   1993,   n.    385,
          nell'apposita sezione  dell'elenco  generale  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario,  la  base  imponibile  e'
          determinata    aggiungendo    al    risultato     derivante
          dall'applicazione dell'articolo 5  la  differenza  tra  gli
          interessi attivi e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
          passivi  e  oneri   assimilati.   Gli   interessi   passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.». 
              «Art. 7 (Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le  imprese
          di  assicurazione,  la  base  imponibile   e'   determinata
          apportando alla somma dei risultati del conto  tecnico  dei
          rami danni (voce 29) e del  conto  tecnico  dei  rami  vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: 
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
              b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura  del
          50 per cento; 
              b-bis) le perdite, le  svalutazioni  e  le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 
              2. Dalla base imponibile non sono comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP con il provvedimento  n.  735  del  1°  dicembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.». 
          Comma 1069: 
              - Il testo dell'articolo 3 della citata  legge  n.  212
          del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 24. 
          Comma 1071: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38  (Esercizio
          delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.   1606/2002   in   materia   di    principi    contabili
          internazionali): 
              «Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica a: 
              a) le societa' emittenti strumenti  finanziari  ammessi
          alla negoziazione in  mercati  regolamentati  di  qualsiasi
          Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di  cui
          alla lettera d); 
              b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi  tra
          il pubblico di  cui  all'articolo  116  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
          lettera d); 
              c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385;   le   societa'
          finanziarie italiane di  cui  all'articolo  59,  comma  1),
          lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, che  controllano  banche  o  gruppi  bancari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese  di  cui
          alla lettera d); le societa' di partecipazione  finanziaria
          mista italiane di cui all'articolo  59  comma  1),  lettera
          b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          che controllano una o piu' banche  o  societa'  finanziarie
          ovunque  costituite  qualora   il   settore   di   maggiore
          dimensione all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia
          quello  bancario   determinato   ai   sensi   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.  142;  le  societa'   di
          intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
          o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo  11,
          comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58;  le  societa'  di  gestione  del   risparmio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   o),   del   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58;   le   societa'
          finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le  societa'
          finanziarie che controllano societa'  finanziarie  iscritte
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  o  gruppi  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 110 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su  pegno
          di  cui  all'articolo  112  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta  elettronica
          di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385; gli istituti di pagamento di  cui  al  titolo
          V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              d)  le  societa'  che  esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e  2,
          e quelle di cui all'articolo 95,  commi  2  e  2-bis),  del
          codice delle assicurazioni private; 
              e)  le  societa'   incluse,   secondo   i   metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'articolo 2435-bis del  codice  civile,  e  diverse  da
          quelle indicate alle lettere da a) a d); 
              f) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad e) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi   dell'articolo
          2435-bis  del  codice  civile,  che  redigono  il  bilancio
          consolidato; 
              g) le societa' diverse da quelle indicate alle  lettere
          da a) ad f) e diverse da quelle  che  possono  redigere  il
          bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi   dell'articolo
          2435-bis del codice civile.». 
          Comma 1072: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto legislativo n. 136 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 38 (Obblighi di redazione (articoli 2 e 42  della
          direttiva 86/635/CEE e  articolo  2,  paragrafo  10,  della
          direttiva 2013/34/UE)). - 1. Sono tenuti alla redazione del
          bilancio consolidato: 
              a) gli intermediari  IFRS  che  controllano  un  gruppo
          bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta
          controllati da intermediari tenuti a redigere  il  bilancio
          consolidato ai sensi del presente articolo; 
              b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla
          lettera  a),  che  controllano  banche,  SIM   o   societa'
          finanziarie non appartenenti a gruppi e  che  non  siano  a
          loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il
          bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; 
              c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle
          lettere a) e b), che controllano altre imprese  e  che  non
          siano a loro volta controllati  da  intermediari  tenuti  a
          redigere il bilancio  consolidato  ai  sensi  del  presente
          articolo. 
              2. Le imprese controllate incluse  nel  consolidamento,
          le imprese sottoposte a controllo congiunto  e  le  imprese
          collegate  sono  tenute   a   trasmettere   tempestivamente
          all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato
          le informazioni  richieste  ai  fini  della  redazione  del
          bilancio consolidato. 
              2-bis. Nel caso di gruppi bancari  cooperativi  di  cui
          all'articolo 37-bis del decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, la societa' capogruppo e le banche di credito
          cooperativo ad essa affiliate in virtu'  del  contratto  di
          coesione costituiscono un'unica entita' consolidante. 
              3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e
          le societa' che abbiano emesso titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati.». 
              - La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  22  ottobre  2014  recante  modifica  della
          direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          di  informazioni  di  carattere  non   finanziario   e   di
          informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese  e
          di taluni gruppi di grandi dimensioni e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 15 novembre 2014, n. L 330. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  2016,  n.   254
          (Attuazione  della  direttiva  2014/95/UE  del   Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  recante
          modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto  riguarda  la
          comunicazione di informazioni di carattere non  finanziario
          e di informazioni  sulla  diversita'  da  parte  di  talune
          imprese e di taluni  gruppi  di  grandi  dimensioni),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Dichiarazione  individuale  di  carattere  non
          finanziario).  -  1.  La   dichiarazione   individuale   di
          carattere  non  finanziario,  nella  misura  necessaria  ad
          assicurare la comprensione dell'attivita' di  impresa,  del
          suo andamento, dei  suoi  risultati  e  dell'impatto  dalla
          stessa  prodotta,  copre  i   temi   ambientali,   sociali,
          attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla
          lotta contro la  corruzione  attiva  e  passiva,  che  sono
          rilevanti   tenuto   conto   delle   attivita'   e    delle
          caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno: 
              a) il modello aziendale di gestione  ed  organizzazione
          delle attivita' dell'impresa,  ivi  inclusi  i  modelli  di
          organizzazione e  di  gestione  eventualmente  adottati  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  anche  con  riferimento
          alla gestione dei suddetti temi; 
              b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle
          di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse
          ed i relativi indicatori  fondamentali  di  prestazione  di
          carattere non finanziario; 
              c) i principali rischi, ivi  incluse  le  modalita'  di
          gestione  degli  stessi  generati  o  subiti,  connessi  ai
          suddetti temi e che derivano dalle attivita'  dell'impresa,
          dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse,
          ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto. 
              Omissis.». 
          Comma 1074: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  39-octies  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
          applicabile  ai  tabacchi   lavorati).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di  cui
          all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
          sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. 
              2. Per i tabacchi lavorati di cui al  comma  1  diversi
          dalle  sigarette  l'accisa  e'  calcolata   applicando   la
          relativa aliquota di base al prezzo di vendita al  pubblico
          del prodotto. 
              3.  Per  le  sigarette,  l'ammontare   dell'accisa   e'
          costituito dalla somma dei seguenti elementi: 
              a) un importo specifico fisso per unita'  di  prodotto,
          pari al 11 per cento  della  somma  dell'accisa  globale  e
          dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con  riferimento
          al "PMP-sigarette"; 
              b)   un   importo   risultante   dall'applicazione   di
          un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al  pubblico
          corrispondente      all'incidenza      percentuale      sul
          "PMP-sigarette"   dell'accisa    globale    sul    medesimo
          "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla  lettera
          a). 
              4. L'accisa globale, di cui alle lettere a)  e  b)  del
          comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di  cui
          al comma 1, al "PMP-sigarette". 
              5. L'accisa  minima  di  cui  all'articolo  14,  n.  1,
          secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,
          del 21 giugno 2011, e' pari a: 
              a) euro 30 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera  a),
          di peso superiore a 3 grammi (sigari); 
              b) euro 32 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera  a),
          di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti); 
              c) euro 125 il chilogrammo per i tabacchi  lavorati  di
          cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,  lettera  c),  n.  1)
          (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
          le sigarette). 
              6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
          cui all'articolo 7, n. 4, della  direttiva  2011/64/UE  del
          Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari  a  euro  180,14  il
          chilogrammo  convenzionale.  A  decorrere  dalla  data   di
          applicazione delle tabelle di ripartizione  dei  prezzi  di
          vendita al pubblico  rideterminate,  per  l'anno  2019,  ai
          sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere  fiscale
          minimo e' pari al 95,22 per cento della  somma  dell'accisa
          globale e dell'imposta sul valore  aggiunto  calcolate  con
          riferimento al "PMP-sigarette. 
              7.  L'onere  fiscale  minimo  di  cui  al  comma  6  e'
          applicato ai  prezzi  di  vendita  per  i  quali  la  somma
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai   sensi
          dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai  sensi
          del comma 3, risulti inferiore al  medesimo  onere  fiscale
          minimo. 
              8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'
          pari  alla  differenza  tra  l'importo  dell'onere  fiscale
          minimo, di cui al comma 6,  e  l'importo  dell'imposta  sul
          valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies. 
              9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa,  un  prodotto
          definito ai sensi dell'articolo 39-bis,  comma  1,  lettera
          b), e' considerato come due sigarette se ha una  lunghezza,
          esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
          superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se  ha
          una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,  maggiore  di  11
          centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e  cosi'  via.
          (166) 
              10. L'accisa globale sui prodotti di  cui  all'articolo
          39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette),  non  puo'  essere
          inferiore a euro 90 per mille sigarette,  indipendentemente
          dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
          2.». 
          Comma 1075: 
              - Si riporta il testo della  voce  «Tabacchi  lavorati»
          dell'allegato I al citato decreto legislativo  n.  504  del
          1995, come modificato dalla presente legge: 
              "Allegato I 
              Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
          vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico 
              Prodotti energetici - 
              Omissis 
              TABACCHI LAVORATI - 
              a) sigari 23,00%; - 
              b) sigaretti 23,5%; - 
              c) sigarette 59,5%;- 
              d) tabacco da fumo: - 
              1) tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
          arrotolare le sigarette 56,00%;- 
              2) altri tabacchi da fumo 56,00%; - 
              e) tabacco da fiuto 24,78%; - 
              f) tabacco da masticare 24,78%; - 
              Omissis.». 
          Comma 1077: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 15  dicembre  2014,  n.  188  (Disposizioni  in
          materia di  tassazione  dei  tabacchi  lavorati,  dei  loro
          succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13
          della legge 11 marzo 2014, n. 23),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 (Modifiche al testo unico delle  imposte  sulla
          produzione e sui consumi).  -  1.  Nel  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative di cui al  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 39-bis: 
              1) nel comma 1, dopo  la  lettera  e)  e'  aggiunta  la
          seguente:  «e-bis)   i   tabacchi   da   inalazione   senza
          combustione.»; 
              2) nel comma 2, dopo  la  lettera  e)  e'  aggiunta  la
          seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi  da  inalazione
          senza combustione i prodotti del tabacco non  da  fumo  che
          possono essere consumati senza processo di combustione.»; 
              b) all'articolo 39-ter: 
              1) dopo il comma 2, e' inserito  il  seguente:  «2-bis.
          Sono assimilati ai prodotti  di  cui  all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera e-bis), i  prodotti  da  inalazione  senza
          combustione costituiti  esclusivamente  o  parzialmente  da
          sostanze solide diverse dal tabacco.»; 
              2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite
          dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; 
              c) all'articolo 39-quinquies: 
              1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Per  le
          sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite  con
          riferimento  al  prezzo  medio  ponderato  di  vendita  per
          chilogrammo   convenzionale,    di    seguito    denominato
          "PMP-sigarette", determinato  annualmente  entro  il  primo
          marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto,
          espresso in euro  con  troncamento  dei  decimali,  tra  il
          valore totale,  calcolato  con  riferimento  al  prezzo  di
          vendita comprensivo di tutte le  imposte,  delle  sigarette
          immesse  in  consumo  nell'anno  solare  precedente  e   la
          quantita' totale delle medesime sigarette.»; 
              2) il comma 2-bis e' abrogato; 
              d) l'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
          applicabile  ai  tabacchi   lavorati).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di  cui
          all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
          sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I. 
              2. Per i tabacchi lavorati di cui al  comma  1  diversi
          dalle  sigarette  l'accisa  e'  calcolata   applicando   la
          relativa aliquota di base al prezzo di vendita al  pubblico
          del prodotto. 
              3.  Per  le  sigarette,  l'ammontare   dell'accisa   e'
          costituito dalla somma dei seguenti elementi: 
              a) un importo specifico fisso per unita'  di  prodotto,
          pari al 10 per cento  della  somma  dell'accisa  globale  e
          dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con  riferimento
          al "PMP-sigarette"; 
              b)   un   importo   risultante   dall'applicazione   di
          un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al  pubblico
          corrispondente      all'incidenza      percentuale      sul
          "PMP-sigarette"   dell'accisa    globale    sul    medesimo
          "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla  lettera
          a). 
              4. L'accisa globale, di cui alle lettere a)  e  b)  del
          comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di  cui
          al comma 1, al "PMP-sigarette". 
              5. L'accisa  minima  di  cui  all'articolo  14,  n.  1,
          secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,
          del 21 giugno 2011, e' pari a: 
              a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera  a),
          di peso superiore a 3 grammi (sigari); 
              b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,  lettera  a),
          di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti); 
              c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi  lavorati  di
          cui  all'articolo  39-bis,  comma  1,  lettera  c),  n.  1)
          (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare
          le sigarette). 
              6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo  39-bis,
          comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
          cui all'articolo 7, n. 4, della  direttiva  2011/64/UE  del
          Consiglio, del 21 giugno  2011,  e'  pari  a  euro  170  il
          chilogrammo convenzionale. 
              7.  L'onere  fiscale  minimo  di  cui  al  comma  6  e'
          applicato ai  prezzi  di  vendita  per  i  quali  la  somma
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  applicata  ai   sensi
          dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi
          del comma 3, risulti inferiore al  medesimo  onere  fiscale
          minimo. 
              8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7  e'
          pari  alla  differenza  tra  l'importo  dell'onere  fiscale
          minimo, di cui al comma 6,  e  l'importo  dell'imposta  sul
          valore aggiunto applicata ai sensi dell'39-sexsies. 
              9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa,  un  prodotto
          definito ai sensi dell'articolo 39-bis,  comma  1,  lettera
          b), e' considerato come due sigarette se ha una  lunghezza,
          esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
          superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se  ha
          una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,  maggiore  di  11
          centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via. 
              10. L'accisa globale sui prodotti di  cui  all'articolo
          39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette),  non  puo'  essere
          inferiore a euro 90 per mille sigarette,  indipendentemente
          dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
          2.»; 
              e)  dopo  l'articolo  39-duodecies   e'   inserito   il
          seguente: 
              «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
          inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
          di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
          applicano  le  disposizioni   degli   articoli   39-quater,
          39-quinquies e 39-octies  e,  ai  fini  dell'etichettatura,
          tali  tabacchi  sono  assimilati   ai   prodotti   di   cui
          all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24  giugno
          2003, n. 184. 
              2.  Ai  fini  dell'applicazione  degli   39-sexsies   e
          39-septies ai prodotti di cui  al  comma  1,  i  prezzi  di
          vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
          con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
          in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti  e  dagli
          importatori. 
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al cinquanta  per  cento  dell'accisa
          gravante sull'equivalente quantitativo  di  sigarette,  con
          riferimento al prezzo medio  ponderato  di  un  chilogrammo
          convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
          39-quinquies, e alla equivalenza di  consumo  convenzionale
          determinata sulla  base  di  apposite  procedure  tecniche,
          definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          dogane  e  dei  monopoli,  in  ragione  del   tempo   medio
          necessario per il consumo di  un  campione  composto  dalle
          cinque marche di sigarette piu' vendute, in  condizioni  di
          aspirazione conformi a quelle adottate  per  l'analisi  dei
          contenuti delle sigarette ed utilizzando,  per  i  prodotti
          senza combustione, il dispositivo  specificamente  previsto
          per  il   consumo,   fornito   dal   produttore.   Con   il
          provvedimento di  cui  al  comma  2  e'  altresi'  indicato
          l'importo dell'accisa, determinato ai  sensi  del  presente
          comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  rideterminata,
          per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa  in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette. 
              4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  il
          soggetto  obbligato  al  pagamento   dell'accisa   dichiara
          all'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,    prima
          dell'immissione  in  consumo,  la   denominazione   e   gli
          ingredienti dei prodotti, il  contenuto  e  il  peso  delle
          confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche'  gli
          altri elementi informativi  previsti  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni.»; 
              f) all'articolo 62-quater: 
              1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
              «1-bis. I  prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo in misura pari al  cinquanta  per  cento
          dell'accisa  gravante  sull'equivalente   quantitativo   di
          sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di  un
          chilogrammo convenzionale di sigarette  rilevato  ai  sensi
          dell'articolo 39-quinquies e alla  equivalenza  di  consumo
          convenzionale determinata sulla base di apposite  procedure
          tecniche,  definite   con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  ragione  del
          tempo  medio  necessario,  in  condizioni  di   aspirazione
          conformi a quelle  adottate  per  l'analisi  dei  contenuti
          delle sigarette, per il consumo di un campione composto  da
          almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
          di cui sette contenenti diverse gradazioni  di  nicotina  e
          tre con contenuti  diversi  dalla  nicotina,  mediante  tre
          dispositivi per inalazione di potenza non  inferiore  a  10
          watt. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli e' indicata la  misura  dell'imposta  di  consumo,
          determinata ai sensi del presente  comma.  Entro  il  primo
          marzo di ogni anno, con  provvedimento  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i  prodotti  di
          cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  comma  cessa  di  avere  applicazione   l'imposta
          prevista dal comma 1, le  cui  disposizioni  continuano  ad
          avere applicazione esclusivamente per la  disciplina  delle
          obbligazioni sorte in vigenza  del  regime  di  imposizione
          previsto dal medesimo comma. 
              1-ter. Il soggetto autorizzato di cui  al  comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»; 
              2) nei commi 2, 5 e 6 le  parole:  «al  comma  1»  sono
          sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
              g) gli articoli  62-bis  e  62-ter  sono  abrogati.  Ai
          soggetti,  diversi  dai  commercianti  al  dettaglio,   che
          commercializzano fiammiferi e che comunicano  entro  il  31
          gennaio  2015  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli  la  quantita'  e  il  valore  delle
          rimanenze  al  31  dicembre  2014,  nonche'  l'entita'  del
          credito oggetto di compensazione, e' riconosciuto,  per  il
          rimborso dell'imposta di  fabbricazione  gia'  assolta  sui
          beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre  2014,
          un apposito credito  fruibile  in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e successive modificazioni; 
              h) nell'Allegato I: 
              1)  alla   voce   «Tabacchi   lavorati»,   le   parole:
          «sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
          «sigarette, 58,7 per cento»; 
              2)  le  voci  «Fiammiferi  di  ordinario   consumo»   e
          «Fiammiferi  pubblicitari  omaggio   o   nominativi»   sono
          abrogate. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli,  tenuto  conto  dell'andamento  dei
          consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al  fine
          di  assicurare  la  realizzazione   del   maggior   gettito
          complessivo netto derivante dal presente  decreto,  possono
          essere variate: 
              a) le aliquote di base di cui al comma 1  dell'articolo
          39-octies del decreto legislativo n. 504 del  1995  nonche'
          le misure percentuali previste dal comma 3, lettera  a),  e
          dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5  del  medesimo
          articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali,  a
          2 punti percentuali e a euro 5; 
              b)  l'aliquota  prevista  dal  comma  3   dell'articolo
          39-terdecies e dal comma 1-bis dell'articolo 62-quater  del
          decreto  legislativo  n.  504  del   1995,   e   successive
          modificazioni, fino a cinque punti percentuali. 
              2-bis. L'onere fiscale minimo di  cui  all'articolo  7,
          paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,  del
          21 giugno 2011, non  puo'  superare  la  somma  dell'accisa
          globale e dell'imposta sul valore  aggiunto  calcolate  con
          riferimento  al   "PMP-sigarette"   di   cui   all'articolo
          39-quinquies del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504. 
              3. Le variazioni di  cui  al  comma  2  possono  essere
          effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento  alle
          aliquote, alla misura percentuale e agli importi  stabiliti
          con il presente decreto.  A  decorrere  dall'anno  2016  le
          variazioni possono essere effettuate con  riferimento  alle
          aliquote, alle misure percentuali e agli importi in  vigore
          alla data della loro ultima modificazione. 
              4. Copia del decreto di cui ai commi 2  e  3,  e  della
          relativa relazione tecnica, e' trasmessa  alle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  nonche'  a  quelle
          competenti per i  profili  finanziari,  per  consentire  un
          monitoraggio   parlamentare   circa   l'adeguatezza   delle
          variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati. 
              5. Al fine di contrastare piu'  efficacemente  fenomeni
          di  elusione,  elevando  i  livelli   di   garanzia   della
          tracciabilita' dei prodotti del  tabacco,  con  regolamento
          del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
          Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  sono  adottate
          disposizioni  in  materia  di  rintracciabilita'  di   tali
          prodotti e di legittimazione della  loro  circolazione  nei
          confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva
          comunitaria  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio  del  3  aprile  2014  sul  ravvicinamento  delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli  Stati  membri  relative   alla   lavorazione,   alla
          presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
          prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. 
              6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua
          relazione sono trasmessi alle Commissioni  parlamentari  di
          cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014,  n.
          23, ai fini dell'espressione  dei  pareri,  che  sono  resi
          entro trenta giorni dalla data di ricevimento. 
              7. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento
          ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati  l'articolo  6
          del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  1992,  n.  66,  e
          l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504  del
          1995, e successive modificazioni. 
              8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese  le
          parti di ricambio, che consentono il consumo  dei  prodotti
          di  cui  all'articolo  62-quater,  comma  1,  del   decreto
          legislativo  n.  504  del  1995  si   intendono   sottratti
          all'imposizione.". 
          Comma 1078: 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'articolo
          39-quinquies del citato  decreto  legislativo  n.  504  del
          1995: 
              «Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei  prezzi
          di  vendita  al  pubblico).  -  1.  Con  provvedimento  del
          Direttore dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica   italiana,   sono   fissate   le   tabelle   di
          ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
          lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti  di  cui
          all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati
          con  riferimento  al   chilogrammo   convenzionale,   pari,
          rispettivamente, a: 
              a) 200 sigari; 
              b) 400 sigaretti; 
              c) 1000 sigarette. 
              2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1  sono
          stabilite con riferimento  al  prezzo  medio  ponderato  di
          vendita   per   chilogrammo   convenzionale,   di   seguito
          denominato "PMP-sigarette", determinato  annualmente  entro
          il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base  del
          rapporto, espresso in euro con  troncamento  dei  decimali,
          tra il valore totale, calcolato con riferimento  al  prezzo
          di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette
          immesse  in  consumo  nell'anno  solare  precedente  e   la
          quantita' totale delle medesime sigarette. 
              2-bis.». 
          Comma 1079: 
              - Si riporta il testo vigente  dei  commi  55,  56-bis,
          56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del citato  decreto-legge
          n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 febbraio 2011, n. 10: 
              «Art. 2 (Proroghe onerose  di  termini).  -  1.  -  54.
          Omissis. 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              56. Omissis. 
              56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
          iscritte  in  bilancio  relativa  alle   perdite   di   cui
          all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  e  derivante  dalla  deduzione  dei
          componenti negativi di reddito  di  cui  al  comma  55,  e'
          trasformata   per   intero   in   crediti   d'imposta.   La
          trasformazione decorre dalla data  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la  perdita
          di cui al presente comma. La perdita del periodo  d'imposta
          rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al  periodo
          precedente e' computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi d'imposta successivi per  un  ammontare  pari  alla
          perdita del periodo d'imposta rilevata nella  dichiarazione
          dei redditi  di  cui  al  periodo  precedente  ridotta  dei
          componenti negativi di reddito che hanno  dato  luogo  alla
          quota di attivita' per imposte  anticipate  trasformata  in
          crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 
              56-bis.1.   Qualora   dalla   dichiarazione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
          valore della produzione  netta  negativo,  la  quota  delle
          attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che  si
          riferisce ai componenti negativi di cui al  medesimo  comma
          che  hanno  concorso  alla  formazione  del  valore   della
          produzione netta negativo, e'  trasformata  per  intero  in
          crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
          presentazione  della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive in cui viene  rilevato
          il  valore  della  produzione  netta  negativo  di  cui  al
          presente comma. 
              56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis  e
          56-bis.1  si  applica  anche  ai  bilanci  di  liquidazione
          volontaria  ovvero  relativi  a   societa'   sottoposte   a
          procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle  crisi,  ivi
          inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
          alla liquidazione coatta amministrativa di banche  e  altri
          intermediari  finanziari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia.
          Qualora il bilancio finale  per  cessazione  di  attivita',
          dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
          coatta  amministrativa,  evidenzi   un   patrimonio   netto
          positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta  l'intero
          ammontare di attivita' per imposte  anticipate  di  cui  ai
          commi 55 e 56. Alle operazioni di  liquidazione  volontaria
          di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 37-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              Omissis.». 
          Comma 1081: 
              - Il decreto  legislativo  22  febbraio  2006,  n.  128
          recante     «Riordino     della     disciplina     relativa
          all'installazione  e  all'esercizio   degli   impianti   di
          riempimento,   travaso   e   deposito   di   GPL,   nonche'
          all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita  di
          GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della
          legge 23 agosto 2004, n. 239» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 marzo 2006, n. 74. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8,  13  e  18  del
          citato decreto legislativo n. 128 del 2006, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  8  (Norme  per  l'esercizio  dell'attivita'   di
          distribuzione  di   GPL   attraverso   bombole.   Requisiti
          soggettivi). - 1. L'attivita' di distribuzione e vendita di
          GPL  attraverso  bombole   e'   esercitata   dal   soggetto
          proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno  dei
          seguenti requisiti: 
              a) essere titolare della  autorizzazione  prevista  per
          l'installazione  e  l'esercizio  di  un  impianto  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a); 
              b)    essere    titolare    dell'autorizzazione     per
          l'installazione   e   l'esercizio   di   stabilimenti    di
          lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con  stoccaggio
          di GPL; 
              c) avere  la  disponibilita'  di  un  impianto  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
              2. La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera a),  implica,  pena  la  decadenza  del
          titolo  che  l'interessato  sia  in  possesso  di  uno  dei
          seguenti requisiti: 
              a)  essere  controllato   o   controllare,   ai   sensi
          dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
          civile, una societa' titolare della autorizzazione  di  cui
          alle lettere a) e b) del comma 1; 
              b) far parte di un consorzio di imprese di  durata  non
          inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo
          2602  e  seguenti  del  codice   civile,   titolare   della
          autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del  comma  1  e
          proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma  1,
          lettera a); 
              c) aver stipulato un contratto di durata non  inferiore
          ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo
          2562 codice civile  o  di  locazione  in  esclusiva  di  un
          impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  anche
          se inserito in impianti di lavorazione; 
              d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore
          ai cinque anni  di  comodato  d'uso  in  esclusiva,  di  un
          impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  anche
          se inserito in impianti di lavorazione.». 
              «Art.  13  (Norme  per  l'esercizio  dall'attivita'  di
          distribuzione  di  GPL   attraverso   serbatoi.   Requisiti
          soggettivi). - 1. L'attivita' di distribuzione e vendita di
          GPL  attraverso  serbatoi  e'  esercitata  da  soggetti  in
          possesso di uno dei seguenti requisiti: 
              a) essere titolare della  autorizzazione  prevista  per
          l'installazione  e  l'esercizio  di  un  impianto  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a); 
              b)    essere    titolare    dell'autorizzazione     per
          l'installazione   e   l'esercizio   di   stabilimenti    di
          lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con  stoccaggio
          di GPL; 
              c) avere  la  disponibilita'  di  un  impianto  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a). 
              2. La disponibilita' di cui al  comma  1,  lettera  c),
          implica, pena la decadenza del  titolo,  che  l'interessato
          sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
              a) sia controllato o controlli, ai sensi  dell'articolo
          2359, primo comma, numeri  1)  e  2),  del  codice  civile,
          societa' titolari della autorizzazione di cui alle  lettere
          a) e b) del comma 1; 
              b) faccia parte di un consorzio di  imprese  di  durata
          non inferiore ai cinque  anni,  istituito  ai  sensi  degli
          articoli  2602  e  seguenti  del  codice  civile,  titolare
          dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          e proprietario dell'impianto di cui all'articolo  2,  comma
          1, lettera a); 
              c) abbia stipulato contratti, di durata  non  inferiore
          ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo
          2562 codice civile o  di  locazione  in  esclusiva,  di  un
          impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  anche
          se inserito in impianti di lavorazione; 
              d) abbia stipulato contratti, di durata  non  inferiore
          ai cinque anni,  di  comodato  d'uso  in  esclusiva  di  un
          impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  anche
          se inserito in impianti di lavorazione.». 
              «Art.  18  (Sanzioni).   -   1.   Chiunque   viola   le
          disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e  15  e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          ventimila euro a cinquantamila euro. 
              2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7
          e' punito con l'arresto da  sei  mesi  a  tre  anni  o  con
          l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro. 
              3. Chiunque viola le disposizioni di  cui  all'articolo
          12 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          diecimila euro a cinquantamila euro. 
              4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli  articoli
          3, comma 5 e 11 e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. 
              5.   Chiunque   riempie    bombole    utilizzando    le
          apparecchiature installate presso gli impianti stradali  di
          distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  a
          diecimila  euro.  In   caso   di   recidiva   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta  la
          chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo
          di cinque giorni fino  ad  un  massimo  di  trenta  giorni.
          Qualora  la  violazione  venga  nuovamente  reiterata,   la
          sanzione amministrativa  pecuniaria  e'  triplicata  ed  e'
          disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti  GPL
          da un minimo di trenta giorni fino ad  un  massimo  di  sei
          mesi. 
              6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui
          al  comma  5  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da duemila euro a quattromila euro.  E'  ammesso
          il pagamento in misura ridotta  previsto  dall'articolo  16
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario  del
          serbatoio, travasa GPL  in  serbatoi  di  terzi  installati
          presso i consumatori ed a loro concessi in  comodato  o  in
          locazione, secondo quanto stabilito  dall'articolo  10  del
          decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' punito  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila  euro  a
          cinquantamila euro. 
              8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di  un  terzo
          si applica anche al comodatario o al  locatario  che  abbia
          autorizzato il riempimento.  E'  ammesso  il  pagamento  in
          misura ridotta previsto dall'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              9. L'azienda distributrice di GPL che  non  stipula  la
          polizza di assicurazione di cui all'articolo 16  e'  punita
          con    la    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
          cinquecentomila euro a un milione di euro. 
              10. L'azienda distributrice che non ottempera a  quanto
          previsto  all'articolo  10,  comma  2,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila  euro
          a un milione di euro. 
              11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4,  5  e  7  non  e'
          ammesso   il   pagamento   in   misura   ridotta   previsto
          dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              12. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7 si applica,
          altresi', la sanzione accessoria  della  sospensione  della
          autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di  quella
          di vendita, qualora prevista, per un periodo da due  a  sei
          mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In  ogni
          caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli
          impianti   e   degli   automezzi   utilizzati   dall'autore
          dell'illecito. 
              13. Le sanzioni indicate  nel  presente  articolo  sono
          irrogate dal prefetto competente per territorio in  cui  e'
          stata commessa la violazione. 
              14. Nei casi di cui ai commi  5  e  12,  l'applicazione
          della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai
          fini  dell'applicazione  delle  sanzioni   accessorie   ivi
          previste. 
              14-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma   1,
          chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui  agli
          articoli 8, 9, 13 e 14 non puo' esercitare  l'attivita'  di
          distribuzione  e  vendita  di   GPL;   le   amministrazioni
          periferiche competenti adottano  i  relativi  provvedimenti
          inibitori dell'attivita'.». 
          Comma 1082: 
              - Il testo del comma 1 degli articoli 8 e 13 del citato
          decreto legislativo n. 128 del 2006 e' riportato nelle note
          all'art. 1, comma 1081. 
              - Il testo  del  primo  comma  dell'articolo  2359  del
          codice civile e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 29. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo n. 128 del 2006: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a) impianto di riempimento, travaso e deposito di  GPL:
          l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente,  da
          uno  o  piu'  serbatoi  fissi,  da  recipienti  mobili,  da
          apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o piu' punti
          di  travaso  e  di   riempimento,   cosi'   come   definiti
          dall'articolo 2 del decreto del Ministero  dell'interno  13
          ottobre 1994, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994; 
              b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o
          l'ente al quale  le  stesse  hanno  conferito  le  funzioni
          autorizzative amministrative concernenti  le  attivita'  di
          cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23  agosto  2004,
          n. 239.». 
          Comma 1083: 
              - Il testo degli articoli 8 e 13, comma 2,  del  citato
          decreto legislativo n. 128 del 2006 e' riportato nelle note
          all'art. 1, comma 1081. 
              - Il testo del  comma  1  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 128 del 2006 e' riportato nelle note
          all'art. 1, comma 1082. 
          Comma 1084: 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   87
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              " 87. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 20, comma 1: 
              1) le parole: «degli atti presentati»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «dell'atto presentato»; 
              2)  dopo  la  parola:  «apparente»  sono  aggiunte   le
          seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall'atto
          medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti
          ad esso collegati, salvo  quanto  disposto  dagli  articoli
          successivi»; 
              b) all'articolo  53-bis,  comma  1,  le  parole:  «  Le
          attribuzioni e i poteri » sono sostituite dalle seguenti: «
          Fermo restando quanto previsto dall'articolo  10-bis  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni  e  i  poteri
          ».". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131  (Approvazione  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro): 
              «Art. 20 (Interpretazione degli atti). -  1.  L'imposta
          e' applicata secondo la intrinseca  natura  e  gli  effetti
          giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se
          non vi corrisponda il titolo o la  forma  apparente,  sulla
          base  degli   elementi   desumibili   dall'atto   medesimo,
          prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti  ad  esso
          collegati,   salvo   quanto   disposto    dagli    articoli
          successivi.». 
          Comma 1085: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi   1   e   4-bis.2
          dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446  del
          1997, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore della produzione netta). - 1.  Nella  determinazione
          della base imponibile: 
              a) sono ammessi in deduzione: 
              1)  i  contributi  per  le  assicurazioni  obbligatorie
          contro gli infortuni sul lavoro; 
              1-bis) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria
          al  fondo  istituito,  con  mandato  senza  rappresentanza,
          presso uno  dei  consorzi  cui  le  imprese  aderiscono  in
          ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in  conformita'  alle
          disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
          trattamento contabile ad esse applicato, a  condizione  che
          siano  utilizzate  in  conformita'  agli  scopi   di   tali
          consorzi; 
              2) per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su  base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel periodo di imposta, aumentato a  13.500  euro
          per i lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di
          eta' inferiore ai 35 anni; 
              3) (Abrogato); 
              4) per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere  da  a)  a  e),  escluse  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento   rifiuti,   i   contributi   assistenziali   e
          previdenziali relativi ai  lavoratori  dipendenti  a  tempo
          indeterminato; 
              5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
          spese per il personale assunto con contratti di  formazione
          e lavoro, nonche', per i soggetti di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere da a) a  e),  i  costi  sostenuti  per  il
          personale addetto alla ricerca  e  sviluppo,  ivi  compresi
          quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi  tra
          imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
          di ricerca e sviluppo, a condizione che  l'attestazione  di
          effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
          collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore  dei
          conti o  da  un  professionista  iscritto  negli  albi  dei
          revisori  dei  conti,  dei  dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti  del
          lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  dal  responsabile   del
          centro di assistenza fiscale; 
              b) non sono ammessi in deduzione: 
              1); 
              2)  i  compensi  per  attivita'   commerciali   e   per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
          nonche' i compensi attribuiti per  obblighi  di  fare,  non
          fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
          i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917; 
              3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
          e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),
          e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 
              4) i compensi per prestazioni di  lavoro  assimilato  a
          quello dipendente ai sensi dell'articolo  47  dello  stesso
          testo unico delle imposte sui redditi; 
              5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
          di cui alla lettera c) del predetto articolo 49,  comma  2,
          del testo unico delle imposte sui redditi; 
              6). 
              1.1 - 4-bis.1 Omissis. 
              4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di   durata
          inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di  inizio  e
          cessazione dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli  importi
          delle deduzioni e della base imponibile  di  cui  al  comma
          4-bis e dei componenti positivi di  cui  al  comma  4-bis.1
          sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di  cui  ai
          commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate
          ai giorni di durata del rapporto di lavoro  nel  corso  del
          periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro  a  tempo
          indeterminato e parziale, nei diversi tipi e  modalita'  di
          cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25  febbraio
          2000, n. 61, e successive modificazioni,  ivi  compreso  il
          lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo  misto,
          sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime  deduzioni
          spettano  solo  in  relazione   ai   dipendenti   impiegati
          nell'esercizio di  attivita'  commerciali  e,  in  caso  di
          dipendenti impiegati anche nelle  attivita'  istituzionali,
          l'importo  e'  ridotto  in  base   al   rapporto   di   cui
          all'articolo 10, comma 2. 
              Omissis.». 
          Comma 1087: 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle note all'art. 1, comma 478. 
          Comma 1088: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni  della
          presente legge si applicano, in quanto compatibili: 
              a) alle operazioni  di  cartolarizzazione  dei  crediti
          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al
          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la
          cartolarizzazione dei crediti emittente  i  titoli,  avente
          per  effetto  il  trasferimento  del  rischio  inerente  ai
          crediti nella misura e alle condizioni concordate; 
              b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
          per  oggetto  crediti,  costituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              b-bis)  alle  operazioni   di   cartolarizzazione   dei
          proventi derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni
          mobili registrati e diritti reali  o  personali  aventi  ad
          oggetto i medesimi beni. 
              2.  Nel  caso   di   operazioni   realizzate   mediante
          erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e  al
          cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
          soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. 
              2-bis.  Nel  caso  di  operazioni  realizzate  mediante
          cessione a un  fondo  comune  di  investimento,  i  servizi
          indicati nell'articolo 2,  comma  3,  lettera  c),  possono
          essere  svolti,  in  alternativa   ai   soggetti   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, dalla  societa'  di  gestione  del
          risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei  crediti
          effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli  4
          e 6, comma 2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti
          disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. 
              2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma
          2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed
          ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento  nelle
          quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis. 
              2-quater. La presente legge si  applica  altresi'  alle
          operazioni di  cartolarizzazione  di  crediti  sorti  dalla
          concessione di uno o  piu'  finanziamenti  da  parte  della
          societa'  emittente  i  titoli.  Nel  caso  di   operazioni
          realizzate  mediante  concessione   di   finanziamenti,   i
          richiami al cedente  e  al  cessionario  devono  intendersi
          riferiti, rispettivamente,  al  soggetto  finanziato  e  al
          soggetto finanziatore e i richiami ai  debitori  ceduti  si
          intendono  riferiti  ai   soggetti   finanziati.   A   tali
          operazioni  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 
              2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione,
          anche in parte, del finanziamento relativo alle  operazioni
          di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui  crediti
          sorti e sulle somme corrisposte dai debitori  sono  ammesse
          azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
          comma 1, lettera b). 
              2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma  2-quater  i
          titoli emessi dalle societa'  per  finanziare  l'erogazione
          dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti  sono  destinati
          ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo  100  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  6,
          in aggiunta agli altri  obblighi  previsti  dalla  presente
          legge, verificano la correttezza delle operazioni poste  in
          essere ai sensi del comma 2-quater e la  conformita'  delle
          stesse alla normativa applicabile. 
              2-octies. Il soggetto finanziato titolare  dei  crediti
          oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al  comma
          1, lettera a), puo' destinare i crediti stessi,  nonche'  i
          diritti e i beni che in  qualunque  modo  costituiscano  la
          garanzia del rimborso di tali crediti,  al  soddisfacimento
          dei diritti della societa' di cartolarizzazione o ad  altre
          finalita', anche effettuando la segregazione  dei  medesimi
          crediti, diritti e beni,  con  facolta'  di  costituire  un
          pegno sui beni  e  sui  diritti  predetti  a  garanzia  dei
          crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla societa'
          di cartolarizzazione. 
              2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta
          puo'  prevedere  l'obbligo  del  soggetto   finanziato   di
          corrispondere alla societa' di cartolarizzazione  tutte  le
          somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad
          una cessione.». 
          Comma 1089: 
              - Il testo del comma 1  dell'articolo  7  della  citata
          legge n. 130 del 1999 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 1088. 
          Comma 1090: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 130  del  1999,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La
          presente   legge   si   applica    alle    operazioni    di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
              a)   il   cessionario   sia   una   societa'   prevista
          dall'articolo 3; 
              b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per
          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
          dei costi dell'operazione. 
              1-bis. La  presente  legge  si  applica  altresi'  alle
          operazioni  di  cartolarizzazione  realizzate  mediante  la
          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli
          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque
          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi
          e   convertibili,    da    parte    della    societa'    di
          cartolarizzazione.  Nel  caso  di   operazioni   realizzate
          mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
          debitori  ceduti  si  intendono  riferiti   alla   societa'
          emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli  emessi  dalla
          societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
          qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  i
          titoli di debito destinati ad essere  sottoscritti  da  una
          societa' di cartolarizzazione possono essere  emessi  anche
          in deroga all'articolo  2483,  secondo  comma,  del  codice
          civile   e   il   requisito   della   quotazione   previsto
          dall'articolo  2412  del  medesimo  codice   si   considera
          soddisfatto rispetto alle obbligazioni  anche  in  caso  di
          quotazione  dei  soli  titoli  emessi  dalla  societa'   di
          cartolarizzazione. 
              1-ter.  Le  societa'  di   cartolarizzazione   di   cui
          all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta
          alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi
          1 e 1-bis del presente  articolo,  concedere  finanziamenti
          nei confronti di soggetti diversi dalle persone  fisiche  e
          dalle  imprese  che  presentino  un  totale   di   bilancio
          inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto delle  seguenti
          condizioni: 
              a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati  da
          una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,  i
          quali  possono  svolgere  altresi'   i   compiti   indicati
          all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
              b)  i  titoli  emessi  dalle  stesse   per   finanziare
          l'erogazione   dei   finanziamenti   siano   destinati   ad
          investitori   qualificati   come    definiti    ai    sensi
          dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58; 
              c) la banca o l'intermediario finanziario di  cui  alla
          lettera a) trattenga un significativo  interesse  economico
          nell'operazione, nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite
          dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia (4). 
              2. Nella presente legge si  intende  per  «testo  unico
          bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.». 
          Comma 1091: 
              -  Il  testo  dell'articolo  52  del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 917. 
              - Il citato decreto legislativo  n.  267  del  2000  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  2000,  n.
          227, S.O. 
              - Il testo del comma  2  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle  note
          all'art. 1, comma 150. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge  n.  203  del  2005,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: 
              «Art.  1  (Partecipazione  dei  comuni   al   contrasto
          all'evasione fiscale). -  1.  Per  potenziare  l'azione  di
          contrasto   all'evasione   fiscale   e   contributiva,   in
          attuazione  dei  principi  di  economicita',  efficienza  e
          collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
          all'accertamento  fiscale  e  contributivo  e'  incentivata
          mediante il riconoscimento di una  quota  pari  al  33  per
          cento (7) delle maggiori somme relative a  tributi  statali
          riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni  civili
          applicate  sui  maggiori  contributi  riscossi   a   titolo
          definitivo, a seguito dell'intervento del comune che  abbia
          contribuito all'accertamento stesso. 
              2. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con
          l'INPS  e  la  Conferenza  unificata,  sono  stabilite   le
          modalita'  tecniche  di  accesso  alle  banche  dati  e  di
          trasmissione ai comuni, anche in via telematica,  di  copia
          delle  dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  in   essi
          residenti, nonche' quelle della partecipazione  dei  comuni
          all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma  1.
          Per  le  attivita'  di  supporto  all'esercizio  di   detta
          funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono
          avvalersi delle  societa'  e  degli  enti  partecipati  dai
          comuni  stessi  ovvero  degli  affidatari   delle   entrate
          comunali i quali,  pertanto,  devono  garantire  ai  comuni
          l'accesso alle banche  dati  utilizzate.  Con  il  medesimo
          provvedimento  sono  altresi'  individuate   le   ulteriori
          materie per le quali i comuni partecipano  all'accertamento
          fiscale  e  contributivo;   in   tale   ultimo   caso,   il
          provvedimento,   adottato   d'intesa   con   il   direttore
          dell'Agenzia del  territorio  per  i  tributi  di  relativa
          competenza, puo' prevedere anche una applicazione  graduale
          in relazione ai diversi tributi. 
              2-bis. Nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
          relative   norme   di   attuazione,   ed   in   particolare
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.
          268. 
              2-ter.». 
          Comma 1092: 
              - Il testo del comma  3  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dal presente  comma,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 1, comma 907. 
          Comma 1093: 
              - Si riporta il testo del  comma  652  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "652. Il comune, in alternativa ai criteri  di  cui  al
          comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina  paga»,
          sancito dall'articolo 14  della  direttiva  2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          relativa ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la  tariffa  alle
          quantita' e qualita' medie ordinarie  di  rifiuti  prodotti
          per unita' di superficie, in  relazione  agli  usi  e  alla
          tipologia delle  attivita'  svolte  nonche'  al  costo  del
          servizio sui rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o
          sottocategoria  omogenea  sono   determinate   dal   comune
          moltiplicando  il  costo  del  servizio   per   unita'   di
          superficie  imponibile  accertata,  previsto   per   l'anno
          successivo, per uno o piu'  coefficienti  di  produttivita'
          quantitativa e qualitativa di  rifiuti.  Nelle  more  della
          revisione del regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
          semplificare  l'individuazione  dei  coefficienti  relativi
          alla graduazione delle tariffe il  comune  puo'  prevedere,
          per  gli  anni  2014,  2015,  2016,  2017,  2018  e   2019,
          l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,  3b,
          4a e 4b dell'allegato 1 al citato  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n.  158  del  1999,
          inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del
          50  per  cento,  e  puo'   altresi'   non   considerare   i
          coefficienti di cui alle  tabelle  1a  e  1b  del  medesimo
          allegato  1.  Alle  utenze  non  domestiche   relative   ad
          attivita'   commerciali,   industriali,   professionali   e
          produttive in genere, che producono o  distribuiscono  beni
          alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente  o
          indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e  alle
          persone  in  maggiori  condizioni  di  bisogno  ovvero  per
          l'alimentazione  animale,  il  comune  puo'  applicare   un
          coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale  alla
          quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti
          ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.". 
          Comma 1094: 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   1026
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              «1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire  una
          gestione  efficiente  dello  spettro  e  di   favorire   la
          transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano  di
          azione per il 5G della Commissione  europea,  di  cui  alla
          comunicazione della Commissione europea  del  14  settembre
          2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017,
          entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per le  garanzie  nelle
          comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei
          diritti d'uso di frequenze radioelettriche da  destinare  a
          servizi di comunicazione elettronica in larga banda  mobili
          terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda  694-790
          MHz e  delle  bande  di  spettro  pioniere  3,6-3,8  GHz  e
          26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto  dal  codice
          di cui al decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,
          tenendo conto e facendo salve  le  assegnazioni  temporanee
          delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita'
          di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa  dal
          Ministero dello sviluppo economico nonche' le  assegnazioni
          per il servizio satellitare fisso  e  per  il  servizio  di
          esplorazione della Terra via satellite. In  linea  con  gli
          indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su
          base competitiva di cui al primo periodo sono  definite  in
          coerenza con  l'obiettivo  di  garantire  l'utilizzo  dello
          spettro assicurando il piu' ampio livello di copertura e di
          accesso  a  tutti  gli  utenti  ai  servizi  basati   sulla
          tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della
          durata dei  diritti  d'uso  concessi,  garantendo  benefici
          socio-economici a lungo  termine.  Il  piano  nazionale  di
          ripartizione  delle  frequenze  e'  adeguato  entro  il  30
          settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico  alle
          disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046.
          Per i giudizi di cui al presente comma  trova  applicazione
          l'articolo 119 del codice del processo  amministrativo,  di
          cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2  luglio  2010,
          n. 104.». 
          Comma 1095: 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   576
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              «576. Per garantire la tutela degli interessi  pubblici
          nelle attivita' di raccolta del  gioco,  nel  rispetto  dei
          principi di cui alla direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
          sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione,  nonche'
          dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50, la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o  piu'
          soggetti scelti mediante procedure  aperte,  competitive  e
          non  discriminatorie.  Conseguentemente,  in  vista   della
          scadenza della concessione vigente, la gestione dei  giochi
          numerici   a   totalizzatore    nazionale,    dei    giochi
          complementari  e  opzionali  e  delle  relative  forme   di
          partecipazione a distanza, nonche' di ogni ulteriore  gioco
          numerico  basato  su  un  unico  totalizzatore  a   livello
          nazionale,   e'   affidata   in   concessione   aggiudicata
          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto  dei
          principi  e  delle  regole  europei  e  nazionali,  a   una
          qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione
          o raccolta di gioco ovvero in  possesso  di  una  capacita'
          tecnico-infrastrutturale non inferiore a  quella  richiesta
          dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli  Stati
          dello Spazio economico europeo, munita di idonei  requisiti
          di affidabilita'  tecnica  ed  economica,  scelta  mediante
          procedura  di   selezione   aperta,   competitiva   e   non
          discriminatoria. La  procedura  e'  indetta  alle  seguenti
          condizioni essenziali: 
              a)  durata  della  concessione  di   nove   anni,   non
          rinnovabile; 
              b)   selezione   basata   sul   criterio   dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa e, quanto  alla  componente
          del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo,  di  100
          milioni di euro; 
              c) versamento  del  prezzo  indicato  nell'offerta  del
          concorrente risultato primo in  graduatoria,  nella  misura
          del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota
          residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del
          gioco da parte dell'aggiudicatario; 
              d) aggio per il concessionario  pari  al  5  per  cento
          della raccolta con offerta al ribasso; 
              e) espressa  previsione,  negli  atti  di  gara,  delle
          pratiche o  dei  rapporti  negoziali  consentiti  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73; 
              f) facolta' per  il  concessionario  aggiudicatario  di
          utilizzare la rete di  telecomunicazioni  per  prestazioni,
          dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta  del
          gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli in ragione della loro  compatibilita'  con  la
          raccolta stessa; 
              g) obbligo di  aggiornamento  tecnologico  del  sistema
          della rete  e  dei  terminali  di  gioco  secondo  standard
          qualitativi  che  garantiscano  la  massima   sicurezza   e
          affidabilita',  secondo   il   piano   d'investimento   che
          costituisce parte dell'offerta tecnica; 
              h) obbligo per il concessionario di versamento  annuale
          all'erario delle somme comunque eventualmente non investite
          secondo il piano di cui  alla  lettera  g)  e  delle  somme
          addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara
          ai sensi della lettera e). 
              Omissis.».