Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione al consumo, comporta l'obbligo dell'uso della fascetta, avente le caratteristiche indicate all'art. 3. 2. La fascetta di cui al comma 1 e' utilizzata anche per il confezionamento dei vini a D.O.C. Per tali vini, in alternativa, e' consentito, qualora previsto dal rispettivo piano dei controlli, l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'art. 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 17 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice. 3. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, della legge n. 238/2016, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. e' previsto un sistema di controllo e tracciabilita' telematico, alternativo all'utilizzo della fascetta, con le modalita' stabilite all'art. 9. 4. Limitatamente ai casi di confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori alternativi al vetro ed in contenitori di vetro di capacita' non superiore a 200 ml, su proposta del consorzio di tutela riconosciuto o in sua assenza, dalla regione o provincia autonome competente, sentita la filiera per il territorio di produzione della singola D.O.C, e' consentito, ove previsto dal relativo piano di controllo, l'utilizzo del lotto attribuito dalla ditta imbottigliatrice alla singola partita certificata. 5. Per il confezionamento di vini a D.O.C.G. e a D.O.C. nelle tipologie liquorosi e/o aromatizzati con l'apposizione del contrassegno fiscale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322, si ritengono assolti gli obblighi relativi al presente decreto. 6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto a garantire la tracciabilita' delle partite di vini a D.O.C. confezionate e, pertanto, il collegamento con il relativo certificato d'idoneita'. 7. Restano, inoltre, valide le regole di produzione e fornitura per le carte valori cosi' come indicato nella legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni.