Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione
al consumo, comporta l'obbligo dell'uso  della  fascetta,  avente  le
caratteristiche indicate all'art. 3. 
  2. La fascetta di cui  al  comma  1  e'  utilizzata  anche  per  il
confezionamento dei vini a D.O.C. Per tali vini, in  alternativa,  e'
consentito, qualora previsto  dal  rispettivo  piano  dei  controlli,
l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'art. 118 del regolamento (UE)  n.
1308/2013 e dell'art. 17 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
231,   attribuito    alla    partita    certificata    dalla    ditta
imbottigliatrice. 
  3. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, della legge n. 238/2016,  per  i
vini confezionati a D.O.C. e a  I.G.T.  e'  previsto  un  sistema  di
controllo e tracciabilita' telematico, alternativo all'utilizzo della
fascetta, con le modalita' stabilite all'art. 9. 
  4. Limitatamente ai casi di confezionamento di  vini  a  D.O.C.  in
contenitori alternativi al  vetro  ed  in  contenitori  di  vetro  di
capacita' non superiore a 200 ml, su proposta del consorzio di tutela
riconosciuto o in sua assenza, dalla  regione  o  provincia  autonome
competente, sentita la filiera per il territorio di produzione  della
singola D.O.C, e' consentito, ove  previsto  dal  relativo  piano  di
controllo,   l'utilizzo   del   lotto    attribuito    dalla    ditta
imbottigliatrice alla singola partita certificata. 
  5. Per il confezionamento di vini  a  D.O.C.G.  e  a  D.O.C.  nelle
tipologie  liquorosi   e/o   aromatizzati   con   l'apposizione   del
contrassegno fiscale di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 10 ottobre 2003,  n.  322,  si  ritengono  assolti  gli
obblighi relativi al presente decreto. 
  6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del
lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto
a  garantire  la  tracciabilita'  delle  partite  di  vini  a  D.O.C.
confezionate e, pertanto, il collegamento con il relativo certificato
d'idoneita'. 
  7. Restano, inoltre, valide le regole di produzione e fornitura per
le carte valori cosi' come indicato nella legge 13  luglio  1966,  n.
559 e successive modificazioni e integrazioni.