Art. 11 
 
    Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «l'assistito»  sono  inserite  le
seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori  del
Servizio sanitario nazionale»; 
    b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:  «comma  7»,  sono
aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui  al
comma 15-ter»; 
    c) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  FSE  e'
alimentato con i dati degli eventi clinici presenti  e  trascorsi  di
cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  e  dagli  esercenti  le
professioni  sanitarie  che  prendono   in   cura   l'assistito   sia
nell'ambito  del  Servizio  sanitario   nazionale   e   dei   servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli  stessi,  nonche',  su
iniziativa dell'assistito,  con  i  dati  medici  in  possesso  dello
stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di
cui al comma 15-ter.»; 
    d) il comma 3-bis e' abrogato; 
    e) al comma 4, dopo  la  parola  «regionali»,  sono  inserite  le
seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo
le parole «l'assistito»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «secondo  le
modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e  da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel  rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»; 
    f) al  comma  15-ter,  numero  3),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le  parole:  «per  la  trasmissione  telematica»,  sono
inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»; 
      2) le parole: «alimentazione e consultazione»  sono  sostituite
con le seguenti: «alimentazione, consultazione  e  conservazione,  di
cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale  dei  consensi  e
relative revoche, da associarsi agli assistiti  risultanti  nell'ANA,
comprensiva  delle  informazioni  relative   all'eventuale   soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita'  e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  dal
decreto di cui al numero 3) del presente comma; 
      4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei
FSE, da associarsi agli assistiti risultanti  nell'ANA,  al  fine  di
assicurare in interoperabilita'  le  funzioni  del  FSE,  secondo  le
modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma; 
      4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale  FSE,  secondo
le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con
i corrispondenti portali  delle  regioni  e  province  autonome,  per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,  l'accesso  on
line al FSE  da  parte  dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari
autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e' fornito in modalita' aggregata,  secondo  quanto  disposto
dalla  Determinazione  n.  80  del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale. »; 
    h) al comma 15-septies, dopo le parole:  «di  farmaceutica»  sono
inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,»
e dopo le parole: «specialistica  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale,» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  le  ricette  e  le
prestazioni erogate  non  a  carico  del  SSN,»  e,  dopo  la  parola
«integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i  dati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al  relativo
referto, secondo le modalita' stabilite, previo  parere  del  Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3)
del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e  le
liberta' degli interessati,»; 
    i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi: 
      « 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del  comma  7,
sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del  Garante
per la protezione dei dati personali. 
      15-novies.  Ai  fini  dell'alimentazione  dei  FSE   attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto  di  cui
al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le  modalita'  tecniche
con le quali: 
        a) il  Sistema  Informativo  Trapianti  del  Ministero  della
salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile  ai
FSE i dati relativi al consenso o al  diniego  alla  donazione  degli
organi e tessuti; 
        b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE
i dati relativi alla situazione vaccinale; 
        c) il Centro Unico di  prenotazione  di  ciascuna  regione  e
provincia autonoma rende disponibili ai  FSE  i  dati  relativi  alle
prenotazioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e  sistemi  di
          sorveglianza nel settore sanitario 
              1.  Il  fascicolo  sanitario   elettronico   (FSE)   e'
          l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
          socio-sanitario  generati  da  eventi  clinici  presenti  e
          trascorsi, riguardanti  l'assistito,  riferiti  anche  alle
          prestazioni erogate al  di  fuori  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
              a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
              b)  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
              c) programmazione sanitaria,  verifica  delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
          Portale nazionale di cui al comma 15-ter. 
              2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
              3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici
          presenti  e  trascorsi  di  cui  al  comma  1  in   maniera
          continuativa e tempestiva, senza  ulteriori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  dai  soggetti  e  dagli  esercenti   le
          professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito  sia
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei  servizi
          socio-sanitari regionali sia  al  di  fuori  degli  stessi,
          nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
          possesso  dello  stesso.  Il  sistema  del   FSE   aggiorna
          contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter. 
              3-bis.(abrogato). 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei  servizi  socio-sanitari  regionali  e  da  tutti   gli
          esercenti le professioni sanitarie  che  prendono  in  cura
          l'assistito secondo le modalita' di  accesso  da  parte  di
          ciascuno dei predetti soggetti e da parte  degli  esercenti
          le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto delle misure
          di sicurezza definite ai sensi del comma 7. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale italiana, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale, e di impianti protesici nonche'  di  dispositivi
          medici  impiantabili  sono  aggiornati  periodicamente  con
          decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali.   L'attivita'   obbligatoria   di    tenuta    e
          aggiornamento dei registri di  cui  al  presente  comma  e'
          svolta con  le  risorse  disponibili  in  via  ordinaria  e
          rientra tra le  attivita'  istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Nell'ambito
          del Patto per  la  salute  2019-2021  sono  individuate  le
          modalita' per garantire e verificare la corretta  tenuta  e
          aggiornamento dei registri di cui al presente comma. 
              11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le  professioni
          sanitarie,  in  ragione  delle  rispettive  competenze,  di
          alimentare in maniera continuativa, senza  ulteriori  oneri
          per la finanza pubblica, i  sistemi  di  sorveglianza  e  i
          registri di cui al comma 10. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,
          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione
          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui
          agli articoli 20,  22  e  154  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai
          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono
          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
          dei dati. 
              14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13
          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,
          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli
          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero utilizzare  l'infrastruttura  nazionale  di
          cui  al  comma  15-ter,  da  rendere  conforme  ai  criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7. 
              15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto
          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle
          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal
          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici
          di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
              15-ter. Ferme  restando  le  funzioni  del  Commissario
          straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di  cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.
          179, l'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base  delle
          esigenze avanzate dalle regioni e dalle province  autonome,
          nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo  con  il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze e  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  la
          progettazione dell'infrastruttura  nazionale  necessaria  a
          garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
          e' curata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attraverso  l'utilizzo  dell'infrastruttura   del   Sistema
          Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2
          novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264
          del 12 novembre 2011, garantendo: 
              1)  l'interoperabilita'   dei   FSE   e   dei   dossier
          farmaceutici regionali; 
              2)   l'identificazione    dell'assistito,    attraverso
          l'allineamento con  l'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti
          (ANA), di cui all'articolo 62-ter  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   istituita
          nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
          realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
          assicurata attraverso  l'allineamento  con  l'elenco  degli
          assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326; 
              3) per le regioni e province autonome che, entro il  31
          marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e al Ministero della  salute  di  volersi  avvalere
          dell'infrastruttura  nazionale  ai  sensi  del  comma   15,
          l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo
          per la trasmissione telematica,  la  codifica  e  la  firma
          remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad
          esclusione dei dati di cui  al  comma  15-septies,  per  la
          successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di
          cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82 del FSE da parte delle medesime  regioni  e  province
          autonome, secondo le modalita' da stabilire con decreto del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero della salute; 
              4) a partire dal 30  aprile  2017,  la  gestione  delle
          codifiche nazionali e regionali stabilite  dai  decreti  di
          cui al comma 7, rese disponibili dalle  amministrazioni  ed
          enti che le detengono, secondo le  modalita'  da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministero della salute. 
              4-bis)  l'istituzione   dell'Anagrafe   Nazionale   dei
          consensi e relative revoche, da associarsi  agli  assistiti
          risultanti   nell'ANA,   comprensiva   delle   informazioni
          relative  all'eventuale  soggetto  delegato  dall'assistito
          secondo la normativa vigente  in  materia  e  nel  rispetto
          delle modalita' e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, dal decreto di cui al  numero  3)  del  presente
          comma; 
              4-ter)  la  realizzazione  dell'Indice  Nazionale   dei
          documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti  risultanti
          nell'ANA, al fine di  assicurare  in  interoperabilita'  le
          funzioni del FSE, secondo  le  modalita'  e  le  misure  di
          sicurezza stabilite,  previo  parere  del  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
          3) del presente comma; 
              4-quater) la realizzazione del Portale  Nazionale  FSE,
          secondo le modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,
          previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, dal decreto di cui al  numero  3)  del  presente
          comma,   anche   attraverso   l'interconnessione   con    i
          corrispondenti portali delle regioni e  province  autonome,
          per consentire, tramite le funzioni dell'Indice  Nazionale,
          l'accesso on line al FSE da parte  dell'assistito  e  degli
          operatori   sanitari   autorizzati,    secondo    modalita'
          determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso  e'  fornito
          in  modalita'  aggregata,  secondo  quanto  disposto  dalla
          Determinazione n. 80 del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale. 
              15-quater.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale,   il
          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
          finanze operano congiuntamente, per le parti di  rispettiva
          competenza, al fine di:  a)  valutare  e  approvare,  entro
          sessanta giorni,  i  piani  di  progetto  presentati  dalle
          regioni e dalle province autonome per la realizzazione  del
          FSE, verificandone la conformita' a  quanto  stabilito  dai
          decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
          l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali  a
          livello   nazionale,    per    indagini    epidemiologiche,
          valutazioni statistiche, registri nazionali e  raccolta  di
          dati a  fini  di  programmazione  sanitaria  nazionale;  b)
          monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
          e  delle  province  autonome,  conformemente  ai  piani  di
          progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
          a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
          tra gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  e  le
          province   autonome   per   l'accesso   al    finanziamento
          integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale  da
          verificare da parte del  Comitato  di  cui  all'articolo  9
          dell'intesa sancita  il  23  marzo  2005  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7
          maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
          predetta intesa del 23 marzo 2005. 
              15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
              15-sexies.  Qualora  la  regione,  sulla   base   della
          valutazione del Comitato e del Tavolo  tecnico  di  cui  al
          comma 15-quater, non abbia adempiuto nei  termini  previsti
          dal medesimo comma 15-quater, il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
          ad adempiere entro i  successivi  trenta  giorni.  Qualora,
          sulla base delle valutazioni operate dai medesimi  Comitato
          e Tavolo  tecnico,  la  regione  non  abbia  adempiuto,  il
          Presidente della regione, nei successivi trenta  giorni  in
          qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti  necessari
          all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  e  ai  citati  Comitato  e  Tavolo
          tecnico. 
              15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato  in
          attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  entro  il  30  aprile  2017,  rende
          disponibile ai FSE e  ai  dossier  farmaceutici  regionali,
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter,  i  dati  risultanti  negli  archivi  del  medesimo
          Sistema   Tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni
          dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate  di
          farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e
          specialistica a carico del  Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' le ricette e le prestazioni erogate  non  a  carico
          del SSN, ai  certificati  di  malattia  telematici  e  alle
          prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa,
          nonche'  i  dati  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei  dati
          relativi alla prestazione erogata e  al  relativo  referto,
          secondo le modalita' stabilite, previo parere  del  Garante
          per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
          numero 3) del comma  15-ter,  che  individuera'  le  misure
          tecniche  e  organizzative  necessarie   a   garantire   la
          sicurezza del trattamento e i diritti e le  liberta'  degli
          interessati. 
              15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE
          e  del  dossier  farmaceutico,  definiti  con   i   decreti
          attuativi del comma 7,  sono  pubblicate  sul  portale  del
          nazionale FSE, previo parere del Garante per la  protezione
          dei dati personali. 
              15-novies.   Ai   fini   dell'alimentazione   dei   FSE
          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
          15-ter, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
          dati personali, con il decreto di  cui  al  numero  3)  del
          comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche  con  le
          quali: 
              a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della
          salute di cui alla legge  1°  aprile  1999,  n.  91,  rende
          disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
          alla donazione degli organi e tessuti; 
              b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono  disponibili
          ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale; 
              c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna  regione
          e provincia  autonoma  rende  disponibili  ai  FSE  i  dati
          relativi alle prenotazioni.»