Art. 16 bis 
 
Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge
23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli  operatori  sanitari,  agli
infermieri, agli operatori socio-sanitari  e  agli  altri  lavoratori
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del  contagio  da
                              COVID-19 
 
  1. L'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  e'  estesa  ai  medici,  agli
operatori sanitari, agli infermieri, ai  farmacisti,  agli  operatori
socio-sanitari nonche' ai  lavoratori  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che  durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata,  una  patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come  concausa,  del
contagio da COVID-19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): 
              «Art. 1 
              1. Omissis 
              2. I soggetti di cui  all'articolo  1  della  legge  20
          ottobre 1990, n. 302,  come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli
          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,
          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con
          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono previste per i  profili  professionali  del  personale
          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l'aliquota
          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
          di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge  12
          marzo 1999, n. 68. 
              Omissis.»