Art. 18 
 
                      Utilizzo delle donazioni 
 
  1. All'articolo 99,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    «a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      « 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al  pagamento  delle  spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle   misure   occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione  allo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020. » b)al  comma  3,  dopo  le  parole  «aziende,  agenzie,»  sono
inseritele seguenti:  «regioni  e  province  autonome  e  loro  enti,
societa' e fondazioni,» 
    c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'»  e'  aggiunta  la
seguente: «anche». 
  2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia'  disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data  di  apertura  dei
citati conti correnti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  99  del  decreto
          legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 99 Erogazioni liberali a sostegno  del  contrasto
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
              1.  In  relazione  alle  molteplici  manifestazioni  di
          solidarieta' pervenute, il  Dipartimento  della  protezione
          civile e' autorizzato ad aprire uno o piu'  conti  correnti
          bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo
          delle donazioni liberali di somme finalizzate a far  fronte
          all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. 
              2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle  risorse
          ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7  e  8,  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
              2-bis. Il Dipartimento  della  protezione  civile  puo'
          destinare somme derivanti dalla  raccolta  delle  donazioni
          liberali  acquisite  nei  conti  correnti  bancari  di  cui
          all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, al fine  di  provvedere  al  pagamento  delle  spese
          connesse    alle    acquisizioni    di    farmaci,    delle
          apparecchiature e dei dispositivi medici  e  di  protezione
          individuale, previste dal comma 1,  dell'articolo  122  del
          medesimo  decreto-legge  n.  18  del  2020,  da  parte  del
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto  dell'emergenza   epidemiologica   COVID-19,   in
          relazione allo stato di emergenza deliberato dal  Consiglio
          dei ministri in data 31 gennaio 2020. 
              3. Nella vigenza dello stato  di  emergenza  deliberato
          dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio  2020  e,  in
          ogni  caso  sino  al  31  luglio  2020,  l'acquisizione  di
          forniture  e  servizi  da  parte  delle  aziende,  agenzie,
          regioni  e  province  autonome  e  loro  enti,  societa'  e
          fondazioni, e degli enti del Servizio  sanitario  nazionale
          da utilizzare nelle attivita' di  contrasto  dell'emergenza
          COVID-19, qualora sia finanziata in via  esclusiva  tramite
          donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi
          dell'articolo  793  del  codice  civile,  avviene  mediante
          affidamento diretto, senza previa consultazione  di  due  o
          piu' operatori economici, per importi  non  superiori  alle
          soglie di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50,  a  condizione  che  l'affidamento  sia
          conforme al motivo delle liberalita'. 
              4.  I  maggiori  introiti  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali di  cui  al  presente  articolo  integrano  e  non
          assorbono i budget stabiliti con  decreto  di  assegnazione
          regionale. 
              5. Per  le  erogazioni  liberali  di  cui  al  presente
          articolo, ciascuna  pubblica  amministrazione  beneficiaria
          attua apposita rendicontazione separata, per  la  quale  e'
          anche autorizzata l'apertura di un conto corrente  dedicato
          presso il  proprio  tesoriere,  assicurandone  la  completa
          tracciabilita'.  Al  termine  dello  stato   di   emergenza
          nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra'
          essere  pubblicata  da  ciascuna  pubblica  amministrazione
          beneficiaria sul proprio sito internet o,  in  assenza,  su
          altro  idoneo  sito  internet,  al  fine  di  garantire  la
          trasparenza  della  fonte  e  dell'impiego  delle  suddette
          liberalita'.»