Art. 2 
 
Riordino  della  rete  ospedaliera  in  relazione  all'emergenza   da
                              COVID-19 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome,  al  fine  di  rafforzare
strutturalmente   il   Servizio   sanitario   nazionale   in   ambito
ospedaliero, tramite  apposito  piano  di  riorganizzazione  volto  a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,  come  quella  da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'  in  regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in  aree  di  assistenza  ad  alta
intensita' di cure,  rendendo  strutturale  la  risposta  all'aumento
significativo  della  domanda  di  assistenza   in   relazione   alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2,  ai  suoi  esiti  e  a  eventuali  accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di  cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute  con  il
procedimento stabilito  al  comma  8,  sono  recepiti  nei  programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.  27  e  sono  monitorati  congiuntamente,  a  fini  esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  in  sede  di  monitoraggio  dei  citati  programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi  di
separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi',  strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto  di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  tale
incremento strutturale determina una  dotazione  pari  a  0,14  posti
letto per mille abitanti. 
  2.  Le   regioni   e   le   province   autonome   programmano   una
riqualificazione di 4.225 posti letto  di  area  semi-intensiva,  con
relativa   dotazione   impiantistica   idonea   a    supportare    le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento  e
ristrutturazione di  unita'  di  area  medica,  prevedendo  che  tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in  regime  di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In  relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per  cento  dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la  possibilita'  di
immediata conversione in posti letto di terapia  intensiva,  mediante
integrazione   delle   singole   postazioni   con    la    necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al  funzionamento  dei
predetti posti letto, a  decorrere  dal  2021,  si  provvede  con  le
risorse umane programmate a legislazione vigente. 
  3. Allo scopo di fronteggiare  l'emergenza  pandemica,  e  comunque
fino al 31 dicembre 2020, si  rendono  disponibili,  per  un  periodo
massimo di 4 mesi dalla data  di  attivazione,  300  posti  letto  di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture  movimentabili,  ciascuna
delle  quali  dotata  di  75  posti  letto,  da  allocare   in   aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma. 
  4. Le regioni e  le  province  autonome,  che  abbiano  individuato
unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti  affetti  dal
COVID-19,  nell'ambito  delle  strutture  ospedaliere,  provvedono  a
consolidare la separazione  dei  percorsi  rendendola  strutturale  e
assicurano la ristrutturazione dei reparti  di  pronto  soccorso  con
l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  per  i  pazienti
sospetti di  COVID-19  o  potenzialmente  contagiosi,  in  attesa  di
diagnosi. 
  5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad  aumentare
il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti  secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri  per  pazienti  non   affetti   da   COVID-19.   Per
l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e  le  province
autonome    possono    assumere    personale    dipendente    medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15  maggio  2020.
Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui  al
presente comma per l'anno 2020 e' riportato  nella  colonna  3  della
tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto. 
  5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza, gli enti e le aziende del Servizio  sanitario  nazionale,
anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui  all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in  esubero,
possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11
del   decreto-legge   30   aprile   2019,   n.35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure  selettive
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le  categorie
A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento  anche  di  prestazioni  di  lavoro  flessibile  di   cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  6.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  le   parole:   «destinate   alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale»;  dopo  le
parole  «del  personale  del  comparto  sanita'»  sono  inserite   le
seguenti:  «nonche',  per  la  restante  parte,  i   relativi   fondi
incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo  23,  comma  2
del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.75»  sono  inserite  le
seguenti: «e  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di spesa di personale»; 
    b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti  le
parole: «Tali importi possono essere  incrementati,  fino  al  doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province  autonome,  con  proprie
risorse disponibili a legislazione  vigente,  a  condizione  che  sia
salvaguardato l'equilibrio  economico  del  sistema  sanitario  della
regione e  della  provincia  autonoma,  per  la  remunerazione  delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita'
previste  dall'articolo  86,  comma  6,  del   contratto   collettivo
nazionale   di   lavoro   relativo   al   personale   del    comparto
sanità-Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere  sulle  risorse
di  cui  al  presente  comma  destinate  a   incrementare   i   fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome  possono  riconoscere
al personale di cui al comma 1 un  premio,  commisurato  al  servizio
effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  di  importo  non
superiore a 2.000  euro  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a  carico  del  dipendente  e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi  e  degli
oneri a  carico  dell'amministrazione,  non  superiore  all'ammontare
delle   predette   risorse   destinate   a   incrementare   i   fondi
incentivanti». 
  6-bis.  Allo  scopo  di   concorrere   alla   remunerazione   delle
prestazioni correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del
personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico  europeo
dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e'
autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce limite massimo  di  spesa.  All'attuazione  del  presente
comma si provvede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del Ministro della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato  dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
  7. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  5,  terzo  periodo,  del
presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a)e 5, e all'articolo 2-ter del  decreto  legge  17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n.27, le Regioni e le province  autonome  sono  autorizzate  ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in  deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da  ripartirsi,  per  il  medesimo  anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne  3  e  5  della
tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.  All'onere
di  240.975.000  euro  si  provvede  a   valere   sul   livello   del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ui concorre
lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le  regioni  e
le province autonome  indicano  le  unita'  di  personale  aggiuntive
rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte,
ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter  del  decreto  legge  17  marzo
2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile  2020,
n.27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,  secondo  periodo,  del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni  e  le
province autonome  sono  autorizzate  ad  incrementare  la  spesa  di
personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga  ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia  di  spesa  di
personale, da ripartirsi,  a  decorrere  dall'anno  2021,  a  livello
regionale come indicato nelle colonne 6 e  7  della  tabella  di  cui
all'allegato C annesso al presente decreto. 
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di  cui  ai  commi  successivi,  al
Ministero della salute,  che  provvede  ad  approvarlo  entro  trenta
giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la  regione  o
la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci  giorni,
durante i quali il termine di approvazione  e'  sospeso.  Decorso  il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso  da  parte  del  Ministero,  il  piano  si  intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di  un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il  piano  e'
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di  trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5,  primo  periodo,  del
presente  articolo,  per  l'anno  2020  e'   autorizzata   la   spesa
complessiva di 1.467.491.667  euro,  di  cui  1.413.145.000  euro  in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo  periodo,  e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal  comma  3.  A  tal
fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute per l'importo di  1.467.491.667
euro. Per far  fronte  ai  successivi  oneri  di  manutenzione  delle
attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto  soccorso  e  dei
mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere  complessivo
di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e  7,  nonche'  al
fine di integrare le risorse per le finalita'  di  cui  al  comma  6,
lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine,  e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per  l'anno  2020,
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui  al  presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2020
e per gli  importi  indicati  nell'Allegato  C  annesso  al  presente
decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei  rispettivi
servizi sanitari  regionali  provvedono  alla  rendicontazione  delle
spese  sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito  centro   di   costo
«COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27.
A decorrere  dall'anno  2021,  all'onere  pari  a  347.060.000  euro,
relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del
presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma  1,  considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti  alla  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono  di
1.413.145.000 euro, da  ripartire  a  livello  regionale  secondo  la
Tabella di cui all'Allegato D  annesso  al  presente  decreto,  e  di
54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3.  Il
Commissario  Straordinario   procedera',   nell'ambito   dei   poteri
conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  a
dare attuazione ai  piani,  garantendo  la  massima  tempestivita'  e
l'omogeneita'  territoriale,  in  raccordo  con  ciascuna  regione  e
provincia autonoma. 
  12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo  122  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche  come  «decreto-legge  17
marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di  regione  o  di  provincia
autonoma che  agisce  conseguentemente  in  qualita'  di  commissario
delegato. L'incarico di commissario  delegato  per  l'attuazione  del
piano di cui al comma 1 e' svolto a  titolo  gratuito,  nel  rispetto
delle  direttive  impartite  e  delle   tempistiche   stabilite   dal
Commissario straordinario. 
  13. Le opere  edilizie  strettamente  necessarie  a  perseguire  le
finalita' di cui al presente  articolo  possono  essere  eseguite  in
deroga alle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, delle  leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e  delle  successive  eventuali  proroghe,  agli
obblighi previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n.151. Il rispetto dei requisiti minimi  antincendio  si
intende assolto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81. I  lavori  possono  essere  iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia  di
inizio di attivita' presso il comune competente. 
  13-bis. Ai fini del  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma
626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con  riferimento  alle
opere necessarie  a  perseguire  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo   realizzate   mediante   il   ricorso    al    partenariato
pubblico-privato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato  ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro
per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
di  esperti  individuati  all'esito  di  una  selezione   comparativa
effettuata  mediante  avviso  pubblico  tra  persone  di   comprovata
esperienza ed elevata professionalita' da destinare al  potenziamento
dell'attivita'  e  delle  strutture  del  citato  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,  pari  a  100.000
euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2021,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario  e'  delle
aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale  presso  le  quali  sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in  tutto  o  in
parte  alla  realizzazione  delle  opere  anteriormente  al  presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a  finanziarle  a  valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse» 
  15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
          24  aprile  2020,  n.  27  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo  30
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.   30   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse 
              Omissis 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. » 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile
          2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2019, n. 60 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: 
              «Art. 30 Definizione 
              1. Il contratto di somministrazione  di  lavoro  e'  il
          contratto, a tempo  indeterminato  o  determinato,  con  il
          quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai  sensi
          del  decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   mette   a
          disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori  suoi
          dipendenti, i quali, per tutta la  durata  della  missione,
          svolgono la propria attivita'  nell'interesse  e  sotto  la
          direzione e il controllo dell'utilizzatore.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  Finanziamento  aggiuntivo  per  incentivi  in
          favore del  personale  dipendente  del  Servizio  sanitario
          nazionale 
              1. Per l'anno  2020,  allo  scopo  di  incrementare  le
          risorse da destinare  prioritariamente  alla  remunerazione
          delle prestazioni correlate alle particolari condizioni  di
          lavoro del personale dipendente delle aziende e degli  enti
          del Servizio  sanitario  nazionale  direttamente  impiegato
          nelle attivita' di contrasto alla emergenza  epidemiologica
          determinata  dal  diffondersi   del   COVID-19,   i   fondi
          contrattuali per le condizioni di  lavoro  della  dirigenza
          medica e  sanitaria  dell'area  della  sanita'  e  i  fondi
          contrattuali per le condizioni di lavoro  e  incarichi  del
          personale del comparto sanita'  nonche',  per  la  restante
          parte, i relativi fondi incentivanti sono  complessivamente
          incrementati, per ogni regione  e  provincia  autonoma,  in
          deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
          maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione
          vigente in materia  di  spesa  di  personale,  dell'importo
          indicato per ciascuna di esse nella tabella A  allegata  al
          presente decreto. 
              2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
          corrente   stabilito   per   l'anno   2020.   Al   relativo
          finanziamento accedono  tutte  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   in   deroga   alle
          disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie
          speciali   il   concorso   regionale   e   provinciale   al
          finanziamento sanitario corrente, sulla  base  delle  quote
          d'accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto   corrente
          rilevate per l'anno 2019 e per gli importi  indicati  nella
          tabella  A  allegata  al  presente  decreto.  Tali  importi
          possono essere incrementati, fino al doppio  degli  stessi,
          dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  con  proprie
          risorse disponibili a legislazione  vigente,  a  condizione
          che sia salvaguardato l'equilibrio  economico  del  sistema
          sanitario della regione e della provincia autonoma, per  la
          remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa
          l'erogazione delle indennita'  previste  dall'articolo  86,
          comma 6,  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
          relativo al personale del comparto sanita' - Triennio 2016-
          2018, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
          di cui al presente comma destinate a incrementare  i  fondi
          incentivanti, le regioni e  le  province  autonome  possono
          riconoscere al personale di  cui  al  comma  1  un  premio,
          commisurato al servizio effettivamente prestato  nel  corso
          dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri il 31 gennaio 2020, di  importo  non  superiore  a
          2.000  euro  al  lordo  dei  contributi   previdenziali   e
          assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
          e  comunque  per  una  spesa  complessiva,  al  lordo   dei
          contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
          superiore all'ammontare delle predette risorse destinate  a
          incrementare i fondi incentivanti. 
              3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1,
          lettera a), e 5, e' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  100
          milioni di  euro,  a  valere  sul  finanziamento  sanitario
          corrente  stabilito  per  l'anno  2020,  nei  limiti  degli
          importi indicati  nella  tabella  A  allegata  al  presente
          decreto.» 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2015): 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2-bis  del  citato
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 2-bis Misure straordinarie per l'assunzione degli
          specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro
          autonomo a personale sanitario 
              1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
          urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19  e  di
          garantire i livelli essenziali di  assistenza  nonche'  per
          assicurare sull'intero territorio nazionale  un  incremento
          dei posti letto per la terapia  intensiva  e  sub-intensiva
          necessari alla  cura  dei  pazienti  affetti  dal  predetto
          virus,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale, fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza
          dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione  in
          data 31 gennaio 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
              a)  procedere  al  reclutamento  del  personale   delle
          professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561, e dalla legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  e
          degli   operatori   socio-sanitari,   nonche'   di   medici
          specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno  di
          corso delle  scuole  di  specializzazione,  anche  ove  non
          collocati nelle graduatorie di cui  all'articolo  1,  comma
          547, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  conferendo
          incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a  sei
          mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello  stato  di
          emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga  all'articolo
          7  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          all'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
          scuola di specializzazione  universitaria  e  continuano  a
          percepire il trattamento economico previsto  dal  contratto
          di   formazione   medico-specialistica,   integrato   dagli
          emolumenti corrisposti per l'attivita'  lavorativa  svolta.
          Il periodo di attivita', svolto dai  medici  specializzandi
          esclusivamente  durante   lo   stato   di   emergenza,   e'
          riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  teoriche
          e  assistenziali,  necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
          necessario, possono essere conferiti  anche  in  deroga  ai
          vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia  di
          spesa   di   personale,   nei    limiti    delle    risorse
          complessivamente indicate per ciascuna regione con  decreto
          del  Ragioniere  generale  dello  Stato  10   marzo   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020; 
              b) procedere alle assunzioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  nei
          limiti  e  con  le  modalita'  ivi  previsti  compreso   il
          trattamento economico  da  riconoscere,  anche  in  assenza
          dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla
          presente  lettera   devono   avvenire   nell'ambito   delle
          strutture accreditate della rete formativa  e  la  relativa
          attivita' deve essere coerente con  il  progetto  formativo
          deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. 
              2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in  assenza
          dei presupposti di cui al comma 1 sono  nulli  di  diritto.
          L'attivita'  di  lavoro  prestata  ai  sensi  del  presente
          articolo durante lo stato  di  emergenza  integra,  per  la
          durata   della   stessa,   il   requisito   dell'anzianita'
          lavorativa di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
              3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
          essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
          abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
          agli ordini professionali. 
              4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
          dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1,  lettera  a),
          conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
          enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
          marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto. 
              5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
          assistenza, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          all'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, verificata  l'impossibilita'  di  assumere  personale,
          anche facendo ricorso agli idonei collocati in  graduatorie
          concorsuali  in  vigore,  possono  conferire  incarichi  di
          lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, con  durata  non  superiore  a  sei  mesi,  e
          comunque entro il  termine  dello  stato  di  emergenza,  a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari  collocati   in   quiescenza.   I   predetti
          incarichi, qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
          anche in deroga  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di spesa di personale, nei limiti  delle
          risorse complessivamente indicate per ciascuna regione  con
          decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo  2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo
          2020. Agli incarichi  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo  e
          trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma  3,
          del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2-ter  del  citato
          decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dall'articolo 3 della presente legge: 
              «Art. 2-ter Misure urgenti per  l'accesso  al  Servizio
          sanitario nazionale 
              1. Al fine di garantire l'erogazione delle  prestazioni
          di assistenza sanitaria anche  in  ragione  delle  esigenze
          straordinarie ed urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  verificata   l'impossibilita'   di   utilizzare
          personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli idonei
          collocati in graduatorie concorsuali  in  vigore,  possono,
          durante la vigenza dello stato di  emergenza  di  cui  alla
          delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020,
          conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo
          avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e
          agli operatori socio-sanitari di  cui  all'articolo  2-bis,
          comma 1, lettera a). 
              2. Gli incarichi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale  o
          per  titoli  e  colloquio   orale,   attraverso   procedure
          comparative   che   prevedono    forme    di    pubblicita'
          semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso  solo  nel
          sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata
          minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno  e  non
          sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario,
          possono essere conferiti  anche  in  deroga,  limitatamente
          alla  spesa  gravante  sull'esercizio  2020,   ai   vincoli
          previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa  di
          personale,  nei  limiti  delle   risorse   complessivamente
          indicate per ciascuna regione con  decreto  del  Ragioniere
          generale  dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa
          relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti
          dalla  legislazione  vigente  in  materia   di   spesa   di
          personale. 
              3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
          1 e 2 costituiscono titoli  preferenziali  nelle  procedure
          concorsuali per l'assunzione presso le aziende e  gli  enti
          del Servizio sanitario nazionale. 
              4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno
          accademico 2018/2019, l'esame finale dei  corsi  di  laurea
          afferenti  alle  classi  delle  lauree  nelle   professioni
          sanitarie (L/SNT1),  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  puo'  essere  svolto
          con modalita' a distanza e  la  prova  pratica  si  svolge,
          previa certificazione delle competenze acquisite a  seguito
          del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi  di
          studio, secondo le indicazioni di  cui  al  punto  2  della
          circolare  del  Ministero  della  salute  e  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  30
          settembre 2016. 
              5. Gli incarichi di cui al  presente  articolo  possono
          essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai  medici
          specializzandi  iscritti  regolarmente  all'ultimo   e   al
          penultimo anno di corso della scuola  di  specializzazione.
          Tali  incarichi  sono   prorogabili,   previa   definizione
          dell'accordo di cui al  settimo  periodo  dell'articolo  1,
          comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  in
          ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al  31
          dicembre 2020. Nei  casi  di  cui  al  precedente  periodo,
          l'accordo  tiene  conto  delle  eventuali   e   particolari
          esigenze di recupero, all'interno  della  ordinaria  durata
          legale del  corso  di  studio,  delle  attivita'  formative
          teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
          obiettivi  formativi  previsti.  Il  periodo  di  attivita'
          svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante  lo
          stato di emergenza e' riconosciuto ai  fini  del  ciclo  di
          studi  che  conduce  al  conseguimento   del   diploma   di
          specializzazione. I medici specializzandi restano  iscritti
          alla scuola di specializzazione universitaria e  continuano
          a percepire il trattamento economico previsto dal contratto
          di formazione  specialistica,  integrato  dagli  emolumenti
          corrisposti   in   proporzione   all'attivita'   lavorativa
          svolta.» 
                
              - Si riporta il testo  dell'articolo  122  del  decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 122 Commissario straordinario per l'attuazione  e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri  e'  nominato  un  Commissario  straordinario  per
          l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
          il contenimento e contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
          COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio  dei  ministri
          31 gennaio 2020. Al fine  di  assicurare  la  piu'  elevata
          risposta sanitaria all'emergenza, il  Commissario  attua  e
          sovrintende  a  ogni  intervento   utile   a   fronteggiare
          l'emergenza   sanitaria,   organizzando,    acquisendo    e
          sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale
          utile a  contenere  e  contrastare  l'emergenza  stessa,  o
          comunque necessario in relazione alle misure  adottate  per
          contrastarla,  nonche'  programmando  e  organizzando  ogni
          attivita'  connessa,   individuando   e   indirizzando   il
          reperimento delle risorse umane e  strumentali  necessarie,
          individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione  e
          alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e  dei
          dispositivi   medici   e   di    protezione    individuale.
          Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti
          attuatori e di societa' in house, nonche' delle centrali di
          acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni,  le
          province autonome e le aziende sanitarie e  fermo  restando
          quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente  decreto,
          provvede, inoltre al  potenziamento  della  capienza  delle
          strutture ospedaliere, anche mediante  l'allocazione  delle
          dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento  ai
          reparti di terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario
          dispone, anche per il tramite  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile e,  ove  necessario,  del  prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20  ottobre  2001,  n.
          245, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
          2011, n. 151 recante «Regolamento  recante  semplificazione
          della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
          degli incendi, a norma dell'articolo  49,  comma  4-quater,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  recante
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - Si riporta il testo del  comma  626  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «626.  Ai  fini  del  monitoraggio  delle  clausole  di
          flessibilita'  nell'ambito  delle  regole  del   Patto   di
          stabilita' e crescita europeo, con particolare  riferimento
          alle  previsioni  contenute  nei  documenti  di  cui   agli
          articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          per la definizione del corretto  trattamento  statistico  e
          contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato
          le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute  a  trasmettere
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato le informazioni  e  i
          dati relativi alle operazioni  effettuate  ai  sensi  degli
          articoli 180 e  seguenti  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita'
          di  trasmissione  delle  informazioni  di  cui  al  periodo
          precedente.» 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  7  della  citata
          legge 30  marzo  2001,  n.  165  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1.