Art. 22 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze armate -  Operazione  «Strade
                               sicure» 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  fino  alla  data   di
cessazione dello stato di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
    a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo
74,comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.27,  e'  ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020; 
    b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  e'  integrato  di  ulteriori  500
unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento  delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.250.019  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 74,  comma  01,  e
          74-ter, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27: 
              «Art. 74 Misure per la  funzionalita'  delle  Forze  di
          polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili
          del Fuoco, della carriera prefettizia e del  personale  dei
          ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno 
              01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze  di
          polizia e delle Forze armate,  per  un  periodo  di  trenta
          giorni a decorrere dalla data  di  effettivo  impiego,  dei
          maggiori compiti connessi al contenimento della  diffusione
          del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva  di  euro
          4.111.000  per  l'anno  2020   per   il   pagamento   delle
          prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
          successivi periodi. Ai fini di quanto  previsto  dal  primo
          periodo, il contingente di personale delle Forze armate  di
          cui all'articolo 1, comma  132,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160, e' integrato di 253 unita' per trenta  giorni
          a decorrere dalla data di effettivo impiego.  Al  personale
          di cui al secondo periodo si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3,  del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125. 
              Omissis.» 
              «Art. 74-ter  Ulteriori  misure  per  la  funzionalita'
          delle Forze armate 
              1. Per consentire lo svolgimento da parte  delle  Forze
          armate dei maggiori compiti connessi al contenimento  della
          diffusione del COVID-19, il contingente di personale  delle
          Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato delle 253 unita'  di
          cui all'articolo 74, comma 01, del  presente  decreto,  per
          novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 
              Omissis.»