Art. 5 ter 
 
Istituzione della scuola  di  specializzazione  in  medicina  e  cure
                             palliative 
 
  1. A decorrere dall'anno  accademico  2021/2022,  e'  istituita  la
scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono
accedere i laureati in medicina e chirurgia. 
  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della  salute,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  disciplinati  i  profili  specialistici,  gli
obiettivi formativi e i relativi  percorsi  didattici  funzionali  al
conseguimento  delle  necessarie  conoscenze  culturali  e   abilita'
professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1. 
  3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi' introdotto il corso
di cure palliative  pediatriche  nell'ambito  dei  corsi  obbligatori
delle scuole di specializzazione in pediatria. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in  3,6  milioni  di
euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre  2014,  n.190,  come  rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.