((Art. 1 bis 
 
 Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente: 
  «251-bis. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251  puo'  essere
altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori  delle  aree
di crisi industriale complessa ubicate nel territorio  della  Regione
siciliana,   i   quali   cessino   di   percepire   l'indennita'   di
disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo,  nel  limite
di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 251 e 251-bis».))